Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8010 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/04/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 01/04/2010), n.8010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9597/2008 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 50,

presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO LUIGI, rappresentata e

difesa dall’avvocato COCOZZA Vincenzo, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS) – ASL NA (OMISSIS), in

persona del

Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato PETTINARI

Angelo (Studio Legale Pettinar e Oliva), che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GENTILE MASSIMO, giusta delibera del

Direttore Generale, e giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6801/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/10/2007.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso in epigrafe:

Vista la rinunzia al ricorso;

Vista l’accettazione della parte controricorrente;

Ritenuta la regolarità della rinunzia e dell’accettazione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo per rinunzia; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

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