Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 801 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/01/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 19/01/2010), n.801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7908-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERICO II N. 33, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO,

che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 279/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/03/2005 R.G.N. 1329/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI; udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane s.p.a. con B.F.S. con decorrenza 1 ottobre 2000 ed aveva pertanto dichiarato la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dalla suddetta data;

per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria;

2. come si evince dalla sentenza impugnata la declaratoria di nullità del termine si riferisce ad un contratto protrattosi dal (OMISSIS) stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane;

3. con l’unico, complesso motivo di ricorso Poste Italiane s.p.a.

denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 cod. civ., e segg., con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata concernente la nullità del termine apposto al contratto de quo;

la censura della società ricorrente è infondata e deve essere pertanto rigettata, anche se la motivazione della sentenza merita di essere parzialmente corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4;

ed infatti la decisione, nella parte in cui ha affermato l’illegittimità del termine apposto al suddetto contratto, è conforme a diritto anche se la motivazione della sentenza deve ritenersi parzialmente erronea;

la Corte di merito ha infatti ritenuto l’illegittimità del termine apposto al suddetto contratto sul presupposto che, anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi a norma della L. n. 56 del 1987, art. 23 sia necessario che l’apposizione del termine sia giustificata da eccezionali e specifiche esigenze, connesse al processo di ristrutturazione e concretamente riferibili alla singola assunzione e che tali presupposti siano allegati e provati; rilevato che nel caso di specie la società Poste italiane non aveva provato la riconducibilità della singola assunzione a siffatte esigenze, ha concluso per l’illegittimità del termine;

deve ricordarsi in proposito che con numerose sentenze questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha univocamente confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra richiamato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione), dopo il 30 aprile 1998;

premesso che tale statuizione del giudice di merito è coerente col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588) secondo cui la configurabilità della delega in bianco ai sensi della L. 28 febbraio 1987, n. 56, citato art. 23 consente ai sindacati la possibilità di individuare figure di contratto a termine non omologhe a quelle previste per legge, e premesso altresì che, in forza della delega in bianco, le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data (OMISSIS), ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che, per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione, l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato non essendo tenuta ad alcun ulteriore onere probatorio; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità del contratto a termine de quo per il solo fatto che lo stesso è stato stipulato dopo il 30 aprile 1998 ed è pertanto privo di presupposto normativo (v., fra le altre, Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866);

in particolare questa Corte ha più volte affermato che, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data (OMISSIS), le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998 per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608, Cass. 27 marzo 2008 n. 7979);

tale interpretazione degli accordi attuativi (ed in specie dell’ultimo citato) è fondata sul significato letterale delle espressioni usate che è così evidente e univoco (in conseguenza di ciò e per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30 aprile 98) che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453), mentre, diversamente opinando – ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga – si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, fossero in sostanza “senza senso” (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866);

peraltro al riguardo irrilevante è l’accordo del 18 gennaio 2001, invocato dalla società, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga; ed infatti, ammesso che le parti stipulanti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), considerata la indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, deve comunque escludersi che le parti stesse avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141);

va pertanto confermata la nullità del termine apposto al contratto de quo;

4. il ricorso deve essere in definitiva rigettato;

5. trattandosi di controversia concernente una problematica sulla quale questa S.C. ha espresso un orientamento assolutamente consolidato, si ritiene conforme a giustizia applicare il criterio della soccombenza e per l’effetto la società ricorrente viene condannata al pagamento, nei confronti del lavoratore, delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 14,00 oltre Euro 2.000,00100 (duemila) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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