Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 801 del 15/01/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 801 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA
sul ricorso 7422-2007 proposto da:
COSTANZO ELENA CSTLNE37169E561R anche quale titolare
del bar omonimo, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA

VITTORIO

dell’avvocato

VENETO

84,

RELTRAMO,

presso

rappresentata

lo

studio

e

difesa

dall’avvocato TARAMASSO CLARA giusta delega in atti;
– ricorrente –

2012
1890

contro

VECCHIA DARSENA S.R.L. 01288940990 in persona del suo
amministratore e legale rappresentante p.t. Ing.
PAOLO ROSSI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 15/01/2013

PMDRRICO

COMFALUNIF,RI

I

lo

,

dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta
difende unitamente

all’avvocato GLENDI

e

CESARE

FEDERICO giusta delega in atti;
– cancroricarra-A

42Ci/200C (1e11 (.WTE u . -merELL 0

di GENOVA, depositata il 19/04/2006, R.G.N.
1000/2005;
udita la relazione della causa

svolta nella pubblica

udienza del 2R/11/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCTO;
udito l’Avvocato EMANUELE COGLITORE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto;

gvverso jA sPntmiza n.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Vecchia Darsena srl, quale subconcessionaria dell’appalto conferito
dal Comune di Genova per la ristrutturazione dei quartieri facenti parte
della Darsena Comunale, con poteri di esercitare ogni diritto per la
liberazione degli stessi, agiva nei confronti di Elena Costanzo, detentrice
di due locali, chiedendo il rilascio, per essere il titolo concessorio
scaduto, oltre al risarcimento dei danni.

effetto di contratti di locazione, rinnovati sino al 2008 per mancata
disdetta nei termini di legge, oltre al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Genova – disposta la separazione delle domande
reciproche di danni, per le quali disponeva la rimessione in istruttoria accoglieva la domanda di rilascio con sentenza del 21 dicembre 2004, n.
4703.
La Corte di appello di Genova, adita dalla Costanzo, rigettava il gravame
(sentenza del 19 aprile 2006).
2.

Avverso la suddetta sentenza, Costanzo propone ricorso per

cassazione con otto motivi, corredati da quesiti.
La società Vecchia Darsena resiste con controricorso ed eccepisce
l’inammissibilità del ricorso per mancanza di sottoscrizione dei difensore
munito di procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.
E’ applicabile, ratione temporis, l’art. 366-bis cod. proc. civ.
2. L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, per mancata
sottoscrizione del ricorso da parte del difensore munito di procura
speciale, sollevata mettendo in evidenza l’illeggibilità della sottoscrizione
finale, con conseguente mancanza di riferimento al procuratore speciale,
deve rigettarsi.
2.1. La Corte ha già affermato che «La circostanza che la
sottoscrizione del ricorso per cassazione, da parte del difensore munito
di valida procura speciale (ed il cui nome completo risulti specificato
tanto nell’intestazione dell’atto quanto nella procura speciale), sia
illeggibile, non incide sull’ammissibilità dell’atto, del quale pure si
contesti da controparte la provenienza, allorché il carattere non leggibile

3

La Costanzo chiedeva l’accertamento della legittima detenzione per

della firma in calce al ricorso sia integrato dalla sottoscrizione, anch’essa
in calce all’atto, di autentica della procura, atteso che l’apposizione di
entrambe le firme in calce all’atto, recante la precisa indicazione del
nome del difensore, comporta una presunzione di appartenenza della
sottoscrizione al difensore medesimo, e ciò esclude che tale firma possa
essere attribuita a persona non identificabile.» (Cass. 10 settembre
2004, n. 18241).

del difensore nel corpo dell’atto e nella procura a margine dello stesso e
la firma per esteso leggibile del difensore per autentica, fanno
presumere l’appartenenza al difensore medesimo della sigla indecifrabile
posta in calce al ricorso.
3. Il primo motivo, con il quale si deduce insufficiente e contraddittoria
motivazione, si conclude con il seguente quesito:

«Stabilisca la

Suprema Corte se dal testo e dalle espressioni usate nella
Convenzione derivi che il legislatore destinando alla navigazione
ed al commercio l’Arsenale Militare marittimo e pertinenze ora
Darsena, avesse inteso sottrarli o meno alla funzione pubblica
di beni demaniali indisponibili e ancor meno che avesse inteso
potenziare tale funzione per supportare la presenza degli operatori
privati ?»
Il secondo motivo, con il quale si deduce falsa applicazione di norme di
diritto e insufficiente motivazione, si conclude con il seguente
quesito: «Stabilisca la Suprema Corte se gli edifici dell’ex Arsenale
Militare “dovevano considerarsi come facenti parte del Demanio
Necessario Marittimo” in base al semplice ed unico presupposto di
essere situati nel Porto.».
Il terzo motivo, con il quale si deduce insufficiente e contraddittoria
motivazione, si conclude con il seguente quesito:

«Stabilisca la

Suprema Corte se nei riguardi dei beni oggetto di causa anche il
rilievo della natura privatistica dell’attività svolta dai
conduttori, confermata dalle ordinanze sindacali secondo cui ”
detti beni non sono ravvisati necessari per esigenze pubbliche ”
escludendo eventuali necessità di pubblici servizi, comporti la
sottrazione dei beni all’uso pubblico.>>.

4

Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la presenza del nome

Il quarto motivo, con il quale si deduce falsa applicazione di norme di
diritto, si conclude con il seguente quesito:<>.
L’ottavo motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione di
norme di diritto, si conclude con il seguente quesito:«Stabilisca la
Suprema Corte se dal combinato disposto dell’art. 427 e dell’art.
429 c.c. codice 1865 la traslazione dei beni da militari destinati

6

dettata dalla Legge 392/78 o la disciplina delle concessioni.

alla difesa nazionale al Patrimonio Disponibile dello Stato
fosse obbligatoria per la vendita.
Stabilisca la Suprema Corte altresì se il passaggio da beni militari
destinati alla difesa nazionale al patrimonio Disponibile dello Stato
comportasse automaticamente il loro declassamento da beni del
demanio Pubblico Indisponibile a beni del patrimonio Disponibile dello
Stato.

divenuta a seguito della smilitarizzazione bene patrimoniale
Disponibile dello Stato a norma dell’art 429 c.c. del 1865 e
pertanto venduta ed acquisita al Municipio di Genova quale bene
del Patrimonio Disponibile sia tutt’ora tale non essendo
intervenuta dal 1870 ad oggi un’altra Legge che ne
modificasse tale natura giuridica.
Stabilisca quindi la Suprema Corte se i rapporti tra conduttori ed Ente
abbiano natura di contratti di locazione e come tali debbano essere
assoggettati alla legge 392 del 1978 e successive,anche in conformità
alle Massime già citate con riconoscimento in capo alla sig. Costanzo del
diritto di conduttore con tutte le conseguenze di legge.
Stabilisca la Suprema Corte se la Società Vecchia Darsena sia
legittimata a stare in Giudizio e qualora ritenuta tale, se quale soggetto
di diritto privato, possa far valere diritti spettanti ad Enti Pubblici, anche
in considerazione del fatto che è tutt’ora pendente la causa tra Comune,
Autorità portuale, Ministero della Finanza, Ministero dei Trasporti, avente
ad oggetto la proprietà e/o titolarità e/o appartenenza del comprensorio
della Darsena.
Stabilisca pure la Suprema Corte se non essendo stato ancora
sottoscritto il Protocollo d’Intesa dai Ministeri della Finanza e dei
Trasporti i contratti stipulati tra Comune, Autorità Portuale, Enti e
società siano inefficaci, nulli, invalidi e come meglio».

4. Tutti i quesiti formulati a conclusione dei motivi, riportati nel
paragrafo che precede, sono all’evidenza inammissibili. Si elencano
plurime richieste alla Corte in ordine a quanto dovrebbe statuire e
censure motivazionali non si concludono con momenti di sintesi su fatti
controversi, ma con riferimenti a profili giuridici. Senza tralasciare, poi, il
7

Stabilisca infine la Suprema Corte se la Darsena ex Arsenale

grave difetto di autosufficienza del ricorso rispetto a documenti assunti
come rilevanti e completamente non riprodotti, e, neanche richiamati.
Consegue l’inammissibilità del ricorso.
5. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n.
140 del 2012, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE

in favore della società controricorrente, delle spese processuali del
giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00
per spese, oltre alle spese generali ed agii accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2012.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA