Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 801 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 13/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.13/01/2017),  n. 801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – est. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17526/2011 proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE LAVORO ORISTANO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

SARACENI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ELIGIO PINNA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 214/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 05/05/2010 R.G.N. 400/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato CORSINI ISABELLA;

udito l’Avvocato SARACENI STEFANIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 5.5.10 la Corte d’appello di Cagliari rigettava il gravame della Direzione Provinciale del Lavoro di Oristano contro la sentenza 24.5.07 del Tribunale di Oristano che aveva accolto l’opposizione di P.F., titolare dell’omonima ditta, contro l’ordinanza-ingiunzione n. 26 del 23.3.05, che gli aveva irrogato la sanzione pecuniaria di Euro 2.470,79 per svariate violazioni relative a sei dipendenti dell’opponente.

Ritenevano i giudici di merito la nullità dell’ordinanza-ingiunzione perchè basata su verbali, di accertamento delle violazioni contestate, redatti e sottoscritti da un assistente dell’Ispettorato del lavoro, in quanto tale addetto a meri compiti di vigilanza e non anche di accertamento e contestazione di contravvenzioni e comunque privo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Direzione Provinciale del Lavoro di Oristano affidandosi ad un solo motivo.

P.F. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con unico motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 463 del 1983, art. 3, convertito in L. n. 638 del 1983 (oltre che del D.L. n. 124 del 2004, art. 6), per avere la sentenza impugnata trascurato che la norma impugnata conferisce agli addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro le stesse funzioni degli ispettori del lavoro “ad eccezione della funzione di contestare contravvenzioni”, lemma – quest’ultimo – che erroneamente i giudici di merito hanno considerato come usato atecnicamente per indicare qualsiasi illecito, anche di natura amministrativa.

2- Il motivo è fondato.

Benchè nell’uso corrente nel pubblico dei non addetti al lavoro il lemma “contravvenzione” venga spesso usato per indicare indifferentemente illeciti di carattere amministrativo o penale, nondimeno non può apoditticamente attribuirsi al legislatore la medesima improprietà terminologica e supporre che il D.L. n. 463 del 1983, art. 3 si riferisca a qualsiasi violazione, anche non costituente reato.

E poichè tecnicamente per contravvenzione si intende il reato (v. art. 39 c.p.) punito con le pene dell’arresto e/o dell’ammenda (v. art. 17 c.p.), mentre nel 1 caso di specie si trattava di mere violazioni di natura amministrativa, è chiaro che non ricorre quella deroga, prevista dal D.L. n. 463 del 1983, art. 3 cit., alla parificazione di funzioni tra ispettori del lavoro e meri addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro, deroga su cui si è erroneamente basata la decisione della Corte territoriale e che in realtà sussiste soltanto quando si versi in ipotesi di contestazione di fatti costituenti reato contravvenzionale.

In altre parole, la deroga di cui sopra deve intendersi riferita non già alla funzione di contestazione in sè, di illeciti penali o amministrativi, ma alla sola funzione di contestazione di contravvenzioni propriamente dette, ossia di contestazione dei reati puniti con le pene dell’arresto e/o dell’ammenda.

A ciò si aggiunga che – come questa S.C. ha già avuto modo di statuire (cfr. Cass. n. 14158/02) – a norma del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 3, comma 1, convertito in L. n. 638 del 1983, i funzionari ispettivi degli istituti previdenziali esercitano gli stessi poteri degli ispettori del lavoro in materia di polizia amministrativa, quando vigilano sull’osservanza, da parte degli imprenditori, delle leggi sulla tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria (in particolare, in materia di sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro e in materia di adempimento o esatto adempimento dei versamenti contributivi).

Tale equiparazione deve reputarsi confermata anche per gli addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro, le cui funzioni il cit. art. 3 disciplina in maniera del tutto unitaria rispetto a quelle dei funzionari ispettivi degli istituti previdenziali, con esclusione sempre e soltanto del potere di contestare contravvenzioni propriamente intese nella loro corretta accezione penalistica.

Dunque, sul presupposto – pacifico – che le violazioni contestate all’odierno controricorrente erano pur sempre (già all’epoca dei fatti per cui è causa) di natura amministrativa e non penale, si palesano irrilevanti le considerazioni della gravata pronuncia circa l’esistenza o meno della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.) in capo all’addetto alla vigilanza presso l’Ispettorato del lavoro di Oristano che ha accertato e contestato le violazioni de quibus (perchè – appunto – non aventi natura di reati contravvenzionali).

3- In conclusione, rivelandosi erronea l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata, la stessa deve cassarsi in accoglimento del ricorso, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:

“Il D.L. n. 463 del 1983, art. 3, convertito in L. n. 638 del 1983, conferisce agli addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro le stesse funzioni degli ispettori del lavoro ad eccezione della funzione di contestare contravvenzioni. Tale eccezione deve intendersi riferita non già alla funzione di contestazione in sè, di illeciti penali o amministrativi, ma alla sola funzione di contestazione di contravvenzioni propriamente dette, ossia di contestazione dei reati puniti con le pene dell’arresto e/o dell’ammenda (art. 17 c.p.); per l’effetto, gli addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro ben possono accertare e contestare violazioni, di natura amministrativa, delle leggi sulla tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria (in particolare, in materia di sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro e in materia di adempimento o esatto adempimento dei versamenti contributivi)”.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2016

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