Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8009 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. II, 07/04/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 07/04/2011), n.8009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LPM SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27,

presso lo studio dell’avvocato CAROLEO EMMA, rappresentata e difesa

dall’avv.to DEL VECCHIO PASQUALE;

– ricorrente –

contro

FOMB OFFICINE MECCANICHE BONGIOANNI SRL IN AMM STRAORD (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio

dell’avvocato FERRI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MIRANTE DOMENICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1035/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato CASTELLANI Riccardo con delega depositata in udienza

dell’Avvocato DEL VECCHIO Pasquale, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti e chiede accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FERRI Giancarlo difensore del resistente che ha

chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso della societa’ FOMB Officine Meccaniche Bongioanni s.r.l., in amministrazione straordinariati Presidente del Tribunale di Cuneo emise un decreto ingiuntivo, in data 30.10.01, di pagamento della somma di L. 10.215.529, sulla base di fattura annotata nel registro vendite, a carico della societa’ L.P.M. s.p.a., la quale si oppose deducendo l’inesigibilita’ del credito, perche’ sottoposto a condizione sospensiva e, comunque, da compensarsi con quelli da essa maturati, nei confronti della ricorrente, per prestazioni di consulenza amministrativa, fiscale, finanziaria e simili, nell’ambito di un rapporto professionale continuativo, disciplinato con scrittura privata del 27.6.96, stipulata tra la deducente e la s.p.a Gruppo Bongioanni, di cui la FOMB faceva parte; in particolare sarebbe stato pattuito che l’importo della fattura in questione sarebbe rimasto in sospeso “a garanzia e cauzione” dei crediti relativi alle prestazioni rese dalla L.P.M. per conto della suddetta s.p.a. capogruppo e delle societa’ collegate, per essere poi compensato, senza interessi, con il contestuale pagamento di tutte le citate prestazioni al momento della risoluzione del contratto.

Costituitasi l’opposta, resistette all’opposizione, chiedendone il rigetto, tra l’altro e segnatamente deducendo che la compensazione avrebbe potuto, come mezzo d’estinzione, operare soltanto tra obbligazioni correnti tra gli stessi soggetti e per reciproci crediti coesistenti e certi, condizioni nella specie insussistenti.

Con sentenza del 26/30.6.03 il Tribunale di Cuneo, ritenuto che il credito fosse sottoposto a condizione sospensiva, non ancora verificatasi, accolse l’opposizione, con il favore delle spese. La suddetta decisione, a seguito dell’appello della societa’ FOMB, resistito dall’appellata, venne ribaltata dalla Corte di Torino, con sentenza del 26/5 – 29/6/03, con rigetto dell’opposizione e condanna dell’opponente alle spese del doppio grado ed alla restituzione di quelle riscosse in virtu’ dell’appellata sentenza esecutiva. Le ragioni di tale decisione possono sintetizzarsi nelle considerazioni che, in mancanza di alcuna prova circa il conferimento di poteri rappresentativi o gestori da parte della societa’ FOMB alla s.p.a Gruppo Bongioanni, assunta capogruppo secondo la tesi dell’opponente, il mero collegamento economico – funzionale di interessi, non connotato da quegli indici che la giurisprudenza corrente richiede ai fini della configurabilita’ di un unico centro di imputazione di rapporti giuridici (segnatamente unicita’ strutturale, organizzativa e produttiva, integrazione tra le rispettive attivita’ imprenditoriali), non avrebbe consentito alla medesima di impegnare, sul piano giuridico – negoziale, le societa’ collegate, sicche’ la prodotta scrittura privata stipulata tra la stessa e la societa’ LPM, era inopponibile alla FOMB, del cui documentato credito la GRUPPO Bongioanni non avrebbe potuto disporre.

La suddetta sentenza e’ stata impugnata dalla societa’ LPM, con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, articolato su due profili.

Ha resistito la societa’ FOMB Officine Meccaniche Bongioanni con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso vengono dedotte violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo.

Sotto il primo profilo si lamenta che la corte torinese abbia indebitamente recepito un’eccezione, quella della inopponibilita’ nei propri confronti del contratto tra le societa’ Gruppo Bongioanni e L.M.P., proposta soltanto con l’atto d’appello e non anche in primo grado, nel quale l’opponente si sarebbe limitata a contestare la compensabilita’ tra i crediti.

Il motivo e’ manifestamente infondato, non solo in linea di principio, dacche’ la deduzione in questione, non integrando un’eccezione in senso tecnico (sulla relativa nozione v., tra le altre, Cass. nn. 14951/06, 16501/04, 6450/04, 7789/06, 3215/06), bensi’ una mera difesa diretta a contrastare il fondamento dell’avversa eccezione (di compensazione, il cui onere di provarne tutti i relativi elementi costitutivi incombeva sull’eccipiente), non sarebbe stata soggetta alla preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 2 (nel testo riformulato dalla L. n. 353 del 1990, pur nella specie ratione temporis applicabile), ma anche in punto di fatto.

Risulta chiaramente, invero, dalla narrativa della sentenza impugnata e dal riscontro testuale (in questa sede consentito dalla natura processuale della censura), che nel costituirsi l’opposta, tra le altre difese, dedusse espressamente ed in via preliminare l’irrilevanza della scrittura in questione, siccome intercorsa tra soggetti terzi (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 1, primo e secondo capoverso, laddove si deduceva che la compensazione, per poter operare quale mezzo d’estinzione delle obbligazioni, richiedeva, tra l’altro, che i crediti corressero “tra gli stessi soggetti giuridici”, e pag. 5, sub B), dove si definiva “il credito compensabile non riferibile comunque ai rapporti tra FOMB e la LPM”).

Ne’ la circostanza che l’opponente avesse affidato le sue difese anche ad altre deduzioni, tenuto conto della natura subordinata delle stesse, poteva tradursi in abbandono dell’anzidetta pregiudiziale eccezione lato sensu, o in ammissione confessoria della diretta riferibilita’ ad essa del negozio, trattandosi di mere argomentazioni, solo gradatamente esposte ai fini del rigetto dell’opposizione.

Non miglior sorte merita il secondo profilo di censura, con il quale, senza evidenziare alcuna omissione, carenza o illogicita’ argomentative inficianti l’impugnata decisione, si insiste nella tesi secondo cui la prodotta scrittura avrebbe comprovato l’inesigibilita’ del credito, sui rilievi che la controparte non aveva mai chiesto “di provare l’inesistenza di alcun rapporto con la L.P.M.”, ne’ negato di aver usufruito delle relative prestazioni, mentre il mandato tra FOMB e Gruppo Bongioanni avrebbe dovuto evincersi dai “rapporti tra la capogruppo e la controllata”. E’ agevole, al riguardo, osservare che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., in particolare del principio reus in excipiendo fit actor, non era l’opposta a dover provare il fatto negativo, costituito dall’insussistenza dei particolari rapporti in questionera’ l’eccipiente tenuta a provarne la sussistenza, a sostegno del dedotto motivo d’opposizione; dell’inconfigurabilita’ di implicite ammissioni nella linea difensiva tenuta dall’opposta si e’ gia’ detto; generico ed in fatto e’, infine, l’ultimo rilievo che, insistendo nella valorizzazione del mero collegamento di interessi economici tra le due societa’, non supera la specifica argomentazione della corte di merito, secondo cui, ai fini dell’opponibilita’ della convenzione alla FOMB, sarebbe stata necessaria la prova del conferimento di poteri di rappresentanza o comunque di quei particolari stretti vincoli di cui alla giurisprudenza citata in sentenza, concretamente idonei a far ravvisare la sostanziale ed effettiva unicita’ dell’organismo imprenditoriale, sottostante alla formale sussistenza di una pluralita’ di societa’ appartenenti al “gruppo”.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Le spese, infine, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 di cui 200,00 per esborsi.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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