Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8009 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/04/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 01/04/2010), n.8009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO DELLA PIA SOCIETA’ delle FIGLIE DI S. PAOLO, in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

TRASTEVERE 40, presso lo studio dell’avvocato DI STEFANO PIETRO, che

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 242,

presso lo studio dell’avvocato DE PAOLIS ANTONIO, che la rappresenta

e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17877/2 007 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 17/10/2007;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che:

1. Con il ricorso sopra indicato, al quale l’intimata resiste con controricorso, e’ impugnata la sentenza del Tribunale di Roma di rigetto dell’opposizione proposta, per difetto di sottoscrizione dell’intimante nonche’ per difetto di procura del difensore, dall’Istituto della Pia Societa’ Figlie di S. Paolo al precetto per il pagamento di Euro 73.857, 88 intimato da S.N..

2. Il ricorso in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (17 ottobre 2007) e’ soggetto alle regole contenute nell’art. 366 bis c.p.c. introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

3. Il ricorso contiene un unico motivo con il quale e’ denunziata violazione di legge (art. 617 c.p.c., comma 1).

4. E’ ormai principio consolidato che in tema di ricorso per Cassazione, secondo il cit. art. 366 bis c.p.c., e’ necessaria, in base a quanto disposto dall’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilita’, la formulazione del quesito di diritto anche nei ricorsi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non puo’, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto puo’ implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perche’ una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte.

(Cass. Sez. Un., 16 novembre 2007, n.. 23732 e numerose altre conformi).

5. Il ricorso non soddisfa il requisiti sopraindicati, non contenendo alcun quesito di diritto. Di conseguenza va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese.

PQM

6. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 2000,00 per onorari, nonche’ IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

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