Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8008 del 21/04/2020

Cassazione civile sez. I, 21/04/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 21/04/2020), n.8008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35435/2018 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Luca Froldi del Foro di Macerata in virtù di procura

speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1271/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott.ssa GHINOY Paola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.I., proveniente dal Gambia, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona che aveva confermato l’ordinanza del Tribunale della stessa città, che aveva rigettato il ricorso volto ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. n. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi.

3. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia fondato la decisione impugnata solo sulle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione territoriale, senza espletare gli accertamenti istruttori officiosi.

5. Il motivo non è fondato.

Occorre ribadire che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018). Il ricorso al Tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri – doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore.

6. I fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono dunque necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale. In difetto di allegazioni circa la sussistenza di ragioni tali da comportare – alla stregua della normativa sulla protezione internazionale – per il richiedente un pericolo di un grave pregiudizio alla persona, in caso di rientro in Patria, la vicenda narrata deve considerarsi di natura strettamente privata, come tale al di fuori dai presupposti per l’applicazione, sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), (cfr. Cass. 15/02/2018, n. 3758).

7. Nel caso, la Corte d’appello ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente in ordine alle ragioni per cui aveva lasciato il paese di provenienza- collegate al rapimento del fratello mentre portavano al pascolo le mucche e all’impossibilità di risarcire il danno causato dalla perdita delle mucche verificatasi in quel frangente- per la mancata specificazione delle modalità dell’accadimento e perchè non aveva riferito il motivo per cui non si era rivolto all’autorità di polizia, operando una specifica valutazione basata su plurimi elementi.

8. Le circostanze fattuali tali da determinare il pericolo di coinvolgimento in atti di persecuzione nel paese di origine avrebbero dunque dovuto essere dedotte in giudizio dall’attuale ricorrente, che però non vi ha adeguatamente provveduto, come risulta dallo stesso ricorso per cassazione, in cui si allega, al più, la compatibilità del racconto con tale situazione.

9. Nella parte in cui i motivi si sostanziano in una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale sulla non credibilità del racconto dello straniero il motivo è poi inammissibile, considerato che il vizio di motivazione rappresentato dal travisamento di fatti decisivi non è riconducibile al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e la motivazione posta a base della decisione del giudice di merito non è meramente apparente, ma si fonda su un nucleo argomentativo logico e coerente con le risultanze di causa.

10. Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), poichè nel Paese di provenienza del ricorrente vi sarebbe violenza diffusa da concretizzare un pericolo attuale per l’incolumità di quest’ultimo.

11. Il motivo è inammissibile poichè tendente al riesame dei fatti, vertendo su una generica critica – basata su due arresti di giudici di merito senza neppure riferire le fonti attinte ed il loro preciso contenuto – della sentenza gravata che ha escluso l’esistenza in Gambia di una situazione di conflitto armato tale da determinare un pericolo per il richiedente per il solo fatto di fare ritorno nel Paese di origine.

12. Segue coerente il rigetto del ricorso.

13. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo svolto il Ministero attività difensiva.

14. Stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020

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