Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8008 del 01/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 01/04/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 01/04/2010), n.8008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 25,
presso lo studio dell’avvocato MAGARAGGIA DEBORA, rappresentato e
difeso dagli avvocati MANCINO ALFONSO e DODDATO ANGELINA, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SALERNO in persona del vice sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio
dell’avvocato CANTILLO ORESTE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CAMAGGIO RENATO, giusta Delib. G.M 7 marzo 2008, n. 276 e giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 315/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, del
31/1/07, depositata il 22/02/2007;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
che:
1. Con il ricorso sopra indicato è impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Salerno che,confermando la sentenza di primo grado ha rigettato la domanda di V.R., già dipendente del Comune di Salerno, diretta ad accertare il suo diritto all’inquadramento nel (OMISSIS) o quantomeno nell'(OMISSIS) livello dal 1 gennaio 1983 con le inerenti differenze retributive.
2. Il ricorso in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (22 febbraio 2007) è soggetto alle regole contenute nell’art. 366 bis c.p.c. introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
3. Il ricorso contiene un unico motivo con il quale sono denunziati violazione di legge e vizio di motivazione.
4. E’ ormai principio consolidato che in tema di ricorso per cassazione, secondo il cit. art. 366 bis c.p.c., è necessaria, in base a quanto disposto dall’art. 366 bis c.p.c, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto anche nei ricorsi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto può implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte.
(Cass. Sez. Un, 16 novembre 2007, n.. 23732).
5. Inoltre, sempre secondo il cit. art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Un, 1 ottobre 2007, n. 20603).
6. Il ricorso non sembra soddisfare i requisiti sopraindicati, non contenendo nè il quesito di diritto nè il momento di sintesi cui s’è appena fatto riferimento. Di conseguenza va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 2000,00 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010