Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8007 del 28/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.28/03/2017), n. 8007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28709-2014 proposto da:
COMUNE DI FIRENZE, – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso
lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SERGIO PERUZZI;
– ricorrente –
contro
V.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che la
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
ANDREA CONTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 993/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata
il 02/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;
Rilevato:
1. che con ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c. la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Comune di Firenze avverso la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla odierna intimata, aveva condannato l’ente territoriale al pagamento in favore della predetta di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno;
2. che per la cassazione della sentenza di primo grado il Comune di Firenze ha proposto ricorso affidato a due motivi;
3. che la parte intimata ha resistito con controricorso;
4. che il Comune di Firenze ha depositato atto di rinunzia al ricorso per cassazione notificato a controparte.
Considerato:
5. che la rinuncia non è stata accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo;
5.1 che, infatti, la rinunzia al ricorso per cassazione non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma pur sempre carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259). Ciò deriva anche dall’art. 391, comma 4 secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
5.2 che l’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 2 che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.
5.3. che a tanto consegue la declaratoria di estinzione del processo;
6. che sussistono i presupposti per farsi luogo alla compensazione delle spese attesa la necessità dell’intervento chiarificatore delle sezioni unite in merito alla questione relativa alla decorrenza del termine di impugnazione in ipotesi di ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. (Cass. ss.uu. 7 dicembre 2016 n. 25043);
7. che in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione, del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. ord. n. 19560 del 2015).
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017