Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8007 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8007 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 8992-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, NTIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente Contro
CONFALONIERI CRISTINA ADELINA;
– intimata avverso la

sentenza n,

436/8/2014 della COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE della

Sardegna

SEZIONE

DISI:ACCATA di SASSARI del 20/03/2014, depositata il
12/12/2014;

Data pubblicazione: 20/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GI ULLA I0FRID A.

In fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un
motivo, nei confronti di Confalonieri Cristina Adelina (che non

familiare, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, n. 436/08/2014, depositata
in data 12/12/2014, con la quale – in controversia concernente
l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, per maggiore
dovuta in relazione all’anno di imposta 1998, corrispondente
alla quota degli utili extra-contabili, separatamente accertati a carico
della società, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva
respinto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della
contribuente, hanno sostenuto che l’intervenuta definizione della
pretesa impositiva da parte della società, per effetto della sanatoria di
cui all’art.15 1.289/2002, con conseguente inibitoria per l’Ufficio
all’azione di accertamento, non poteva non avere riflessi sul reddito da
partecipazione dei soci, necessariamente correlato a quello societario;
in definitiva, secondo la C.T.R. il potere di accertamento dell’Ufficio
erariale nei confronti dei soci, che avevano presentato istanza di
condono, poteva operare “solo per redditi diversi da quelli da partecipcnione
alla società”.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.

In diritto

Ric. 2015 n. 08992 sez. MT – ud, 17-03-2016
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resiste), già socia della Confalonieri srl, a ristretta base sociale e

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la
violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.9 e 15
1.289/2002, avendo la (.T.R. ritenuto che fosse inibita all’Ufficio
l’azione di accertamento nei confronti dei soci della società, in
relazione al loro maggior reddito da partecipazione, per effetto della

2. La censura é fondata.
Come già affermato da questa Corte, con riguardo proprio a società a
ristretta base sociale, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è
legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso
esercizio annuale, degli utili e›.-tra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta
base azionaria” e “tale _presunzione -fondata sul disposto del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), – induce inversione dell’onere della prova
a carico del contribuente e non viene meno in ipotesi di presentazione di domanda
integrativa di condono da parte della società, essendo questa ed il socio titolari di
poskioni fiscali distinte e indipendenti” (Cass. n. 20851 del 2005; da ultimo,
Cass. 386/2016, Cass. 19068/2015, Cass. 15642/2013, Cass.
18032/2013, Cass.1086/2013).
E’ stato anche affermato, sia pure con riguardo a società di persone, da
questa Corte (Cass. 7134/2014) che “in tema di condono _fiscale, la
presentazione di dichiarazione integrativa da parte di una società di persone non
comporta, nel confronti del soci, preclusimi all’accertamento dei redditi di
partecipazione da loro percepiti, in quanto la formulazione della domanda di tale
beneficio costituisce l’esercizio di un diritto del contribuenti, lasciato al libero e
personale apprezzamento di ciascuno di essi, conseguendone, pertanto, l’irrilevanza,
ai fini IRPEF, del condono fruito dalla società rispetto ai soci che abbiano scelto di
non avvalersene ed il diritto – dovere dell’amministrazione di procedere ad
accertamento nei loro confronti”.

Ric. 2015 n. 08992 sez. MT – ud. 17-03-2016
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definizione -ex art.15 1.289/2002 ad opera della società.

Può dunque notificarsi avviso di accertamento inerente al maggior
reddito da partecipazione nei confronti del socio di società di capitali a
ristretta base, anche in caso di condono fiscale della società, i cui effetti
“prec/usivi” non si estendono ai soci, stante la distinta soggettività e
posizione fiscale di questi ultimi.

dell’accertamento a carico del socio, in assenza di un accertamento a
carico della società, la cui posizione è stata definitiva ai sensi dell’art.15
L.289/2002, non ha dunque fatto buon governo dei principi suddetti.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va
cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Sardegna, in
diversa composizione. 11 giudice del rinvio provvederà anche alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio,
anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna in
diversa composizione.
Così deciso, in Roma, il 17/03/2016.

La sentenza impugnata, affermando, invece, l’inammissibilità

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