Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8007 del 01/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 01/04/2010, (ud. 09/11/2009, dep. 01/04/2010), n.8007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE APPIO
CLAUDIO 229, presso lo studio dell’avvocato PANUNZIO PAOLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato LECCISOTTI DANIELA GAETANA,
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 754/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
10/04/08, depositata il 04/08/2008;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. DESTRO Carlo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che:
1. Con il ricorso in epigrafe il Ministero della Pubblica Istruzione propone ricorso contro G.R. per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile perche’ tardivo l’appello del Ministero contro la sentenza di primo grado, ritenendo che quest’ultima fosse stata ritualmente notificata alla controparte con conseguente decorso del termine breve.
2. G.R. resiste con controricorso.
3. Con il primo motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione di legge (art. 434 c.p.c., comma 2, in combinato disposto con il R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 e con il D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14, comma 7 bis) sostenendo che quando, come nella specie, nelle controversie di lavoro con i propri dipendenti la p.a. non sta in giudizio direttamente, a norma dell’art. 417 bis c.p.c., la notifica della sentenza deve esser effettuata presso l’Avvocatura dello Stato competente e non alla stessa Amministrazione (nella specie, all’Istituto scolastico evocato in giudizio).
4. Con il secondo motivo di ricorso, il Ministero denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2, come interpretato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 per il caso in cui “codesta Suprema Corte ritenesse di addivenire alla decisione di merito”.
5. Dagli atti di causa, come evidenziato dal controricorrente risulta che la sentenza di primo grado e’ stata notificata, oltreche’ alla Direzione didattica nel quale era inserito il lavoratore, anche alla competente Avvocatura dello Stato (v. fascicolo della controricorrente in grado di appello, ed ivi sentenza notificata, con relativi avvisi di ricevimento).
6. Poiche’ la notifica all’Avvocatura e’ avvenuta il 29 giugno 2005 e il ricorso in appello del Ministero e’ stato depositato nel giugno 2006, esso sembra palesemente tardivo e la sentenza della Corte d’appello appare conforme a diritto.
7. Cosi’ stando le cose, il primo motivo di ricorso non ha fondamento ed il ricorso deve esser rigettato senza necessita’ di esame del secondo motivo.
PQM
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 1500,00 per onorari, nonche’ IVA, C.P.A. e spese generali.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010