Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8006 del 21/04/2020

Cassazione civile sez. I, 21/04/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 21/04/2020), n.8006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34197/2018 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Mazzini n. 8,

presso lo studio dell’avvocato Cristina Laura Cecchini,

rappresentato e difeso dall’avv. Consuelo Feroci in virtù di

procura speciale apposta a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento Protezione

Internazionale Ancona, Ministero Dell’interno, in persona del

Ministro pro-tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1677/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 09/08/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre

2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.M., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona che ha confermato l’ordinanza del Tribunale con cui è stato respinto il ricorso volto ad ottenere in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.; in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi.

3. Il Ministero dell’interno non ha opposto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Come primo motivo il richiedente deduce la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, della Direttiva 2004/83/CE e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,7,8 e 14 avendo la Corte d’appello escluso la ravvisabilità nella specie di un pericolo persecutorio, legittimante il riconoscimento dello status di rifugiato e di un rischio grave per l’incolumità del ricorrente, legittimante il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ragione della ritenuta inattendibilità del racconto reso dal medesimo e della natura privata della vicenda narrata, sebbene, da un lato non gli fosse stata rivolta in sede di comparizione “alcuna domanda” e le minacce ricevute dai propri persecutori per motivi religiosi non fossero documentabili.

5. il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha riferito che nel caso le ragioni addotte dal richiedente attenevano alla resistenza attiva della propria famiglia di origine nei confronti del suo matrimonio con una donna di religione cristiana. Ha argomentato che il racconto del richiedente, con particolare riferimento alla perdita del lavoro determinata dalla famiglia di origine, era totalmente privo di elementi circostanziali, così da impedire anche l’attività istruttoria per ottenere conforto probatorio.

6. Occorre ribadire che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018). Il ricorso al Tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore. I fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono dunque necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale. In difetto di allegazioni circa la sussistenza di ragioni tali da comportare – alla stregua della normativa sulla protezione internazionale – per il richiedente un pericolo di un grave pregiudizio alla persona, in caso di rientro in Patria, la vicenda narrata deve considerarsi di natura strettamente privata, come tale al di fuori dai presupposti per l’applicazione, sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) (cfr. Cass. 15/02/2018, n. 3758).

7. Nel caso, il giudice di merito ha ritenuto non sufficientemente circostanziato e dunque inattendibile il racconto. Le circostanze fattuali tali da determinare il pericolo di coinvolgimento in atti di persecuzione nel paese di origine avrebbero dunque dovuto essere dedotte in giudizio dall’attuale ricorrente, che però non vi ha adeguatamente provveduto, come risulta dallo stesso ricorso per cassazione, in cui si allega, al più, la compatibilità del racconto con tale situazione.

8. Nella parte in cui il motivo si sostanzia in una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale sulla non credibilità del racconto dello straniero e nella prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle sue dichiarazioni essi sono poi inammissibili, considerato che il vizio di motivazione rappresentato dal travisamento di fatti decisivi non è riconducibile al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e la motivazione posta a base della decisione del giudice di merito non è meramente apparente, ma si fonda su un nucleo argomentativo logico che ha evidenziato con coerenza le ragioni dell’inattendibilità della narrazione del ricorrente stesso.

9. Come secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il Collegio decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria in difetto di una situazione di pericolo in capo al ricorrente e non giudicandosi sufficiente il radicamento dal medesimo raggiunto nel nostro paese, quantunque andasse evidenziata, circa il primo elemento, “l’assoluta incoerenza ed illegittimità della ricerca di tale presupposto ai fini del rilascio del permesso umanitario” e, quanto al secondo, che in altri casi decisi dal Tribunale di Ancona la positiva valutazione in ordine ad altri elementi (grado di integrazione raggiunto, conoscenza della lingua, sussistenza di un contratto di lavoro) “aveva dato diritto al permesso per motivi umanitari”.

10. Il motivo non è fondato.

L’attendibilità e la rilevanza della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolge un ruolo rilevante anche ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, pur partendo dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente (Cass. 4455/2018), la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi. La rilevanza e l’attendibilità di quanto narrato dall’istante sono state, peraltro, escluse, nel caso di specie, per i motivi suesposti.

11. Non può essere dunque riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass. 28/06/2018, n. 17072)

12. Nel caso, la Corte d’appello, con valutazione di merito che non viene qui puntualmente confutata nei limiti oggi consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ha escluso la sussistenza di una situazione di elevata vulnerabilità, sia con riferimento a quanto rappresentato che alla situazione del paese di provenienza, non essendo sufficiente l’esistenza di un contratto di lavoro.

13. Nè il ricorrente deduce la sussistenza di elementi decisivi in tal senso la cui valutazione sarebbe stata pretermessa, limitandosi a richiamare precedenti relativi ad altri soggetti.

14. Segue coerente il rigetto del ricorso.

15. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo svolto il Ministero attività difensiva.

16. Stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- bis sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020

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