Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8006 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. III, 01/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE COSFRAN s.r.l., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Dardanelli n. 13, presso lo

studio dell’avv. Antonio Liuzzi, rappresentato e difeso dall’avv.

Nodari Lodovico giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MONACO s.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 19, presso lo studio

dell’avv. Luise Michelino, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avv. Flaviano De Tina giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 575/05 decisa

in data 30 maggio 2005 e depositata in data 8 agosto 2005.

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. RUSSO Rosario Giovanni che ha

concluso per il rigetto del ricorso principale e accoglimento

dell’incidentale con compensazione delle spese di tutti i gradi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 14 maggio 2002 il Tribunale di Udine respingeva la domanda proposta da Immobiliare Cosfran s.r.l. nei confronti di Monaco s.p.a. per il risarcimento dei danni, stimati in L. 32.250.000, derivati da abbondanti perdite d’acqua provenienti dai vani sovrastanti ad un immobile di sua proprietà. Nel motivare il rigetto il Tribunale affermava che l’istruttoria aveva consentito di appurare che le infiltrazioni rilevate in corrispondenza del ristorante pizzeria gestito dalla Esposito & C. s.a.s. erano riconducibili alla condotta del gestore dell’esercizio, che non avrebbe curato la manutenzione della scatola condensa grassi, lasciando scaricare l’acqua dei frigoriferi direttamente sul pavimento ed effettuando verosimilmente la pulizia del pavimento della cucina mediante l’idrante di soccorso.

Con atto di appello la Cosfran s.r.l. lamentava la erroneità tecnica e logica della pronuncia, con specifico riferimento all’omessa valutazione della efficacia causale attribuibile ai lavori di adattamento a ristorante dei locali posti al primo piano del complesso edilizio (OMISSIS), lavori non eseguiti a regola d’arte e relativamente ai quali aveva dunque ribadito la necessità di espletare la c.t.u. irragionevolmente negata nel giudizio di primo grado. L’appellante rilevava altresì che anche assumendo per vera la circostanza che la ditta Esposito avesse talvolta usato l’idrante per la pulizia dei pavimenti, tuttavia sarebbe comunque spettato alla parte locatrice l’obbligo di controllare che dalla cosa locata non derivassero danni a terzi.

In esito a consulenza tecnica d’ufficio, disposta per accertare l’origine delle infiltrazioni lamentate dalla parte attrice, la Corte d’appello di Trieste, con sentenza pubblicata in data 25 agosto 2005 in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la Monaco s.p.a. a pagare alla Immobiliare Cosfran s.r.l. la somma di Euro 1.000, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 2051 c.c.; disponeva quindi la compensazione delle spese.

Propone ricorso per cassazione la Immobiliare Cosfran s.r.l. con due distinti atti: il primo notificato in data 11 maggio 2006 e il secondo in data 26 maggio 2006. Nel primo ricorso vengono prospettati quattro motivi.

Resiste con controricorso la Monaco s.p.a., che ha anche proposto ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve essere dichiarata l’inammissibilità del secondo ricorso della Immobiliare Cosfran s.r.l. (n. R.G. 16866/06 e notificato in data 26 maggio 2006) sul rilievo che la parte rimasta in tutto o in parte soccombente nel l’esercitare il potere di impugnazione consuma la facoltà di critica della decisione che la pregiudica, non potendo in prosieguo proporre altri motivi o ripetere, specificare o precisare quelli già dedotti (Cass. 5 giugno 2007 n. 13062). Il ricorso incidentale proposto dalla Monaco s.p.a.

deve essere riunito a quello principale proposto da Immobiliare Cosfran s.r.l. (n. R.G. 14908/06, notificato in data 11 maggio 2006) ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto riferito alla stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia poichè la sentenza impugnata aveva interpretato la domanda in senso difforme a quanto richiesto, in quanto si era limitata a considerare i danni derivanti dalla infiltrazione d’acqua, mentre in realtà si lamentava la inadeguata trasformazione dei locali, con destinazione a ristorante.

La censura è infondata poichè, come risulta dalla sentenza impugnata, in sede di formulazione dei quesiti al C.T.U., il Tribunale non soltanto chiese di accertare le cause delle infiltrazioni d’acqua che si erano verificate nell’immobile della parte attrice, ma in occasione dei chiarimenti richiesti allo stesso C.T.U. approfondi il tema se i lavori effettuati in funzione della diversa destinazione dei locali dai quali provenivano le infiltrazioni, fossero in qualche modo ricollegabili al danno lamentato. La censura risulta quindi infindata.

Con il secondo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia poichè la sentenza impugnata aveva omesso di valutare la presenza di vizi tali da incidere sul valore dell’immobile, a seguito dei lavori di trasformazione denunziati, basando le proprie valutazioni su testimonianze prive di attendibilità, in quanto rese da soggetti interessati.

Con il terzo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia poichè la sentenza impugnata aveva omesso di prendere atto della situazione gravemente compromessa ed evidenziata anche dalla consulenza tecnica d’ufficio, sia in relazione all’art. 1669 c.c., sia in relazione all’art. 2043 c.c..

Il secondo e il terzo motivo debbono essere trattati in unico contesto, perchè connessi tra loro: le censure formulate si risolvono in una diversa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di merito, senza che siano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nel l’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087). In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.

Con il quarto motivo la Immobiliare Cosfran s.r.l. denuncia la contraddittorietà della motivazione in relazione alla applicazione dell’art. 2051 c.c., in relazione agli artt. 1669 e 2043 c.c.: si tratta di censura assorbita da quanto sopra rilevato in relazione ai precedenti motivi di ricorso.

Con il ricorso incidentale la Monaco s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2051 c.c. e la insufficiente e contraddittoria motivazione in quanto nessun obbligo doveva essere previsto a carico della Monaco, quale semplice locatrice dell’immobile in questione, dovendosi attribuire ogni responsabilità alla conduttrice Esposito.

La censura è fondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che il proprietario di un immobile concesso in locazione non può essere chiamato a rispondere, ex art. 2051 cod. civ., dei danni a terzi causati da macchinari utilizzati dal conduttore, quando non abbia avuto alcuna possibilità concreta di controllo sull’uso di essi, non potendo detta responsabilità sorgere per il solo fatto che il proprietario medesimo ometta di rivolgere al conduttore formale diffida ad adottare gli interventi del caso al fine di impedire il verificarsi di danni a terzi, giacchè essi costituirebbero atti inidonei ad incidere sul funzionamento della cosa dannosa (tra le più recenti pronunzie, si veda: Cass. 10 agosto 2009 n. 18188 e Cass. 26 giugno 2007 n. 14745). Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto che il proprietario dell’immobile locato avesse conservato “la disponibilità giuridica del bene e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati”, intendendo per impianti conglobati la vasca di condensa del frigorifero e l’utilizzazione di sistemi per la pulizia del pavimento della cucina. Si tratta, con tutta evidenza, di valutazioni non sorrette da alcun elemento concreto e debbono essere cassate.

Poichè gli elementi acquisiti nel corso dei due giudizi di merito appaiono sufficienti ad una compiuta ricostruzione della vicenda e poichè quindi non appaiono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nel senso che la domanda proposta dalla ricorrente Immobiliare Cosfran s.r.l. deve essere rigettata.

La particolare natura vicenda in esame impone di disporre la compensazione delle spese dei tre gradi del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso n. 16866/06; rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Immobiliare Cosfran s.r.l.; compensa le spese per tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

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