Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8005 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 8005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26737-2014 proposto da:

COMUNE DI FIRENZE, – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SERGIO PERUZZI;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato LESSONA STUDIO

LEGALE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO MONTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 686/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 14/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che con ordinanza in data 13.5.2014 la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., gli appelli proposti dal Comune di Firenze e da L.A. avverso la sentenza di primo grado la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla lavoratrice, aveva condannato l’ente territoriale al pagamento in favore di questa, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori.

2. che per la cassazione della sentenza di primo grado il Comune di Firenze ha proposto ricorso affidato a due motivi;

3. che la intimata ha resistito con controricorso;

4. che il Comune di Firenze ha depositato atto di rinunzia al ricorso per cassazione notificato a controparte;

Considerato:

5. che la rinuncia non è stata accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo;

5.1 che, infatti, la rinunzia al ricorso per cassazione non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma pur sempre carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259). Ciò deriva anche dall’art. 391, comma 4 secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

5.2 che l’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 2 che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

5.3. che a tanto consegue la declaratoria di estinzione del processo;

6. che sussistono i presupposti per farsi luogo alla compensazione delle spese attesa la necessità dell’intervento chiarificatore delle sezioni unite in merito alla questione relativa alla decorrenza del termine di impugnazione in ipotesi di ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. (Cass. ss.uu. n. 25043 del 2016);

7. che in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. ord. n. 19560 del 2015).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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