Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8005 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8005 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 8031-2015 proposto da:
.ACKNZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENI Uni DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenteCon tro

PE ROT TIN O FR ANC O;

– intimato avverso la sentenza n. 203/2014 della COMMISSIONE
TRIBIBLJTARIA REGIONALI’. del PIEMONTE del 20/9/2013,
depositata il 03/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA I0FRIDA.

Data pubblicazione: 20/04/2016

In fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un
motivo, nei confronti di Perottino Franco (che non resiste), avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n.
203/01/2014, depositata in data 3/02/2014, con la quale – in

dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza del contribuente,
presentata nel dicembre del 2008, di rimborso dell’IRPEF versata,
nell’anno 2003, a titolo di maggiore ritenuta operata sulla somma
erogatagli quale incentivazione straordinaria all’esodo, alla cessazione
del rapporto di lavoro (sostenendo il medesimo contribuente che
anche agli uomini, di età compresa tra i 50 anni ed i 55 anni, e non solo
alle donne, secondo il disposto dell’art.19 comma IV bis DPR
917/1986-1’UIR, dovesse essere applicata, sulle somme corrisposte, a
titolo di incentivazione all’esodo, un’aliquota ridotta) – è stata
confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del
contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia
delle lntrate, hanno sostenuto la tempestività e fondatezza dell’istanza
di rimborso, precisando che l’inizio del termine quadriennale
decadenziale, di cui all’art.38 DPR 602/1973, andava individuato nel
momento in cui il diritto poteva essere esercitato e quindi nella data in
cui era stata pubblicata la decisione della Corte di Giustizia UE, del
“25 settembre 2003”.

A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.

In diritto

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controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto

L L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta con l’unico motivo, la
violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.38 DPR
602/1973, avendo i giudici della C.I.R. ritenuto che il termine per
l’esercizio del diritto al rimborso decorrerebbe non dal momento in cui
è stata versata l’imposta ma dalla data di pubblicazione della sentenza

modificata, con previsione di un più favorevole regime agevolativo per
il contribuente.
2. La censura è fondata.
La questione di diritto, oggetto della presente controversia, è stata
riolta con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n.

136702({i4, con la quale è stato affermato il principio 1i diritto
A:condo cui “il

ktvilille di &arde _Hz’ per il rimbanyi delIe pri,s-M ui

rkddi

previsto dall’art. 38 del d. .P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla
“data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche
nel caso in cui l’imposta sia stata Muta sulla base di una norma successivamente
dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una senten.;:a della
Corte di ,giusti.zia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronumia – come quella
che assiste la declaratona di i/lei/timi/à costituk-fionale – incontra il limite dei
rapporti esami/i, z. poti.uabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o
decadeqa, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certeua del
diritto e delle situazioni ‹giundithe”.
stato inoltre chiarito che, per giustificare la decorrenza del termine
decadenziale, fissato per le imposte sui redditi dall’art. 38 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, del diritto al rimborso dalla data della
pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne
effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, allorché
un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente
dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, neppure sono
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ud. 02-03-2016

su citata, per effetto della quale la normativa in vigore è stata

invocabili “i ptincipi elaborati da/Li giufflpruden.za di legittimità in tema di

“ovenwling”, dovendosi ritenere prevalente una esigen.za di certe.zky delle si/unioni
,Gzilfridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie., che resterebbe
zwlnerata attesa la sostan.ziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi
rapporti”.

602/1973 portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito
C orrelato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la
ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi
ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili alran” o al

“quantum” del tributo, e nascendo, nel caso di specie, il diritta al
rimborso preteso dal contribuente dalla questione relativa al
trattamento fiscale da applicare alle somme corrisposte a titolo di
incentivo all’esodo ai lavoratori alla cessazione del rapporto di lavoro,
l’istanza risulta tardiva, in quanto proposta oltre il termine di 48 mesi
dai versamenti tramite ritenuta.
,a sentenza impugnata si è dunque discostata da tali principi.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va
cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va respinto il ricorso
introduttivo del contribuente.
4. In considerazione del solo recente intervento delle Sezioni Unite di
questa Corte, vanno compensate integralmente tra le parti le spese
processuali dei gradi di merito e dichiarate irripetibili quelle del
presente giudizio di leg,ittirnità.

PQM
I Al

Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo

nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara

Ric. 2015 n. 08031 sez. MT – ud. 02-03-2016
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Ne deriva che, avendo il termine di decadenza di cui all’art.38 DPR

integralmente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito ed
irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, il 2/03/2016.

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