Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8005 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. II, 07/04/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 07/04/2011), n.8005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 28025/05) proposto da:

R.F., rappresentato e difeso dall’avv. Tordo Alfonso

(Caprioli ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Barberini n.

12 presso lo studio dell’avv. Niccolò Bruno, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

– B.R. rappresentato e difeso dagli avv.ti Negrini Bruno

e Pierfilippo (Coletti anche in via disgiuntiva, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, piazza Dei Martiri

di Belfiore n. 2, giusta procura in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 42/05, dep.ta

il 24/02/2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Luciano Antonini, per delega dell’avv. Tordo Caprioli,

per la parte ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del

ricorso;

Udito l’avv. Pierfilippo Coletti, per la parte controricorrente, che

ha insistito per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.R. citò innanzi al Tribunale di Perugia R. F. assumendo che quest’ultimo, con negozio del 7 luglio 1992, aveva “promesso in vendita” – ma in realtà, sostenne l’attore, trasferito immediatamente – due quote di un quarto ciascuna della proprietà di un fabbricato in Todi, delle quali una era titolare il convenuto e l’altra era intestata al fratello del medesimo, T., in rappresentanza del quale il R. aveva sottoscritto il contratto. Non avendo R.F. voluto addivenire al contratto definitivo – o al negozio riproduttivo dell’assetto di interessi già composto in precedenza- ed avendo scoperto che l’immobile era gravato da ipoteche in favore di un istituto di credito per la concessione di un mutuo di ingente importo, chiese che fosse accertata l’intervenuta compravendita, emanando sentenza che tenesse luogo del negozio definitivo, limitatamente alla quota di un quarto spettante al convenuto; quanto poi alla quota intestata a R.T., chiese che fosse accertato l’inadempimento del convenuto all’obbligazione di fargli acquistare anche la proprietà spettante al germano e che il medesimo convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni, comprendendo nella richiesta anche la restituzione del prezzo già corrisposto in precedenza.

R.F. si costituì e sostenne l’infondatezza della domanda chiedendo in via riconvenzionale che fosse annullato il contratto – che qualificò come preliminare – essendo stato indotto a concluderlo a seguito delle pressioni del B., che era il direttore della Filiale di Todi della Cassa di Risparmio di Perugia, presso la quale sia esso convenuto che il fratello T., avevano uno “scoperto” di circa 100 milioni: l’attore avrebbe prospettato l’immediata esecuzione del credito se l’esponente ed il germano non avessero soddisfatto le ragioni dell’istituto bancario; lo stesso B. si era detto disposto ad acquistare le quote di comproprietà sull’immobile – per un prezzo assai inferiore a quello di mercato – ben sapendo che R.T. non era a conoscenza delle trattative portate avanti dal germano; l’esponente convenuto, pur essendosi reso conto che la prospettazione del B. circa l’immediato inizio di azione esecutiva era solo un mezzo per poter acquistare le quote di comproprietà sull’immobile ad un prezzo non congruo, si era dichiarato disposto a procedere alla stipula del negozio traslativo, a condizione che l’attore avesse messo il fratello Tullio a conoscenza dell’affare concluso senza in suo consenso ed avesse altresì integrato il prezzo.

Il Tribunale adito, pronunziando sentenza in data 6 febbraio – 21 marzo 2001, respinse la domanda del B. ed accolse parzialmente quella riconvenzionale del R., dichiarando la “nullità” del contratto preliminare ai sensi dell’art. 1438 cod. civ., condannando l’acquirente a restituire quanto percepito dal convenuto – previa detrazione dei canoni di locazione – percetti medio tempore dal R. ma di spettanza del B. – corrisposti dal terzo conduttore dell’immobile.

La Corte di Appello di Perugia, decidendo sull’appello del B., respinse la domanda riconvenzionale del R. e, qualificando come compravendila compiutamente perfezionata il negozio posto in essere tra le parti, ne dichiarò gli effetti traslativi immediati, limitatamente alla quota di un quarto; respinse la domanda di restituzione del prezzo di L. 50 milioni – relativo alla quota di proprietà dell’appellante – avanzata da convenuto R., condannandolo: sia al pagamento di Euro 10.356,51 a titolo di canoni indebitamente trattenuti ma di spettanza dell’acquirente, sia a restituire Euro 25.822,24 oltre accessori, rappresentanti il corrispettivo per la vendita della quota di proprietà intestata al fratello. La Corte distrettuale pervenne a tale decisione ritenendo provata la sopravvenuta convalida tacita del contratto da parte dell’appellato R., in considerazione sia delle affermazioni fatte in sede di interrogatorio formale -conformi peraltro a quelle rese prima del giudizio, secondo quanto riportate) nella comparsa di risposta innanzi al Tribunale – in cui il predetto convenuto si era dichiarato comunque disposto alla stipula, sia della parziale esecuzione data dal R. al contratto per aver consentito che il B. per quattro anni percepisse dal terzo conduttore i canoni di locazione.

Contro tale sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi; il B. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo il R. lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1444, 1421, 1480 e 1479 c.c. à sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa pronuncia e nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” sostenendo la non configurabilità di una convalida parziale nel caso in cui, come nella fattispecie, nel contratto agisse una parte soggettivamente complessa (i due fratelli R.) e sottolineando il travisamento delle emergenze di causa in cui sarebbe incorso il giudice del gravame, allorquando avrebbe riportato in sentenza la espressa disponibilità del R., dichiarata in sede di interpello, a concludere il contratto di trasferimento mentre al contrario la stessa sarebbe stata espressa in un momento imprecisato prima del giudizio e, proprio per tale incerta collocazione temporale, sarebbe stata inidonea a fungere da convalida di una precedente volontà di caducare il contratto.

2 – Con il secondo motivo il ricorrente assume l’esistenza di una “violazione e falsa applicazione degli artt. 1444, 1421, 1480 e 1479 c.c. a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; l’omessa pronunzia e nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

l’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” assumendo che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore nell’applicazione delle norme di diritto, ritenendo ammissibile la convalida parziale del contratto, mentre nella fattispecie il negozio, essendo ancora in formazione in mancanza della dichiarazione di volontà del fratello del ricorrente, non sarebbe stato suscettibile di convalida.

3 – Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” nel capo di decisione in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto configurabile un contratto immediatamente traslativo delle quote di proprietà sull’immobile, trascurando di considerare che la sentenza del Tribunale lo aveva espressamente qualificato, nel dispositivo, come preliminare – senza che sul punto vi fosse stata impugnazione- e che nelle conclusioni dell’appello il B. aveva chiesto che si pronunziasse sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo non stipulato.

1 – E’ fondato il primo motivo, pur con le precisazioni appresso esposte.

1/a – Non può attribuirsi carattere decisivo – al fine di ravvisare l’esistenza di una convalida tacita del negozio annullabile – nè alla dichiarazione resa dal R. in sede di interpello nè a quella, che si assume riportata nella comparsa di risposta in primo grado, manifestante, in precedenza, una generica volontà di tener fede, agli impegni presi (non è rilevante qui valutare se diretti alla mera riproduzione della volontà negoziale, già compiutamente espressa, con effetti traslativi, o alla stipula di un contratto definitivo), in quanto l’analisi della Corte territoriale non si appuntò sul momento in cui la stessa venne espressa – rispetto alla scoperta della inanità della minaccia del B. – nè inquadrò, sempre nella prospettiva poi posta a base della sentenza, il peso interpretativo che avrebbero potuto rivestire le condizioni che R.F. avrebbe posto alla riproduzione del proprio consenso (acquisizione del consenso del fratello ed adeguamento del prezzo);

1/b – Carente poi appare la motivazione del giudice dell’appello anche sul punto in cui attribuisce peso interpretativo decisivo al fine della esistenza di una convalida per facta concludentia, alla percezione, per quattro anni, da parte del B., di canoni di locazione che afferivano all’immobile oggetto di cessione (nella specie: riscossi dal R. e riversati al predetto), omettendo di accertare e valutare: a – se la riscossione predetta si ponesse o meno come adempimento di una delle obbligazioni nascenti dalla compravendita (o dall’impegno a vendere); b – il momento, rispetto alla scoperta della innocuità della minaccia della controparte, in cui il R. avrebbe acconsentito a riversare i canoni percepiti dal terzo.

2 – Va dunque cassata la sentenza in relazione al motivo accolto, rimanendo assorbita la valutazione dei restanti mezzi, e la causa va rimessa alla Corte d’Appello di Roma per nuovo esame e per provvedere alla regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri;

cassa la sentenza in ordine al motivo accolto e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma che provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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