Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8005 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. III, 01/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.P. (OMISSIS), M.T.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA

15, presso lo studio dell’avvocato CERQUETTI ROMANO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GENTILCORE ACHILLE

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.E. (OMISSIS), considerata domiciliata “ex lege”

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati ORLANDO GUIDO, FINOCCHIO

GIORGIO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1105/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 2/11/2005, depositata il

10/12/2005, R.G.N. 336/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;

udito l’Avvocato ACHILLE GENTILCORE;

udito l’Avvocato GUIDO ORLANDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per manifesta infondatezza e

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6.11.1999, F.P. e M.T. convenivano in giudizio C.E., per sentirla condannare a titolo di responsabilita’ ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni, (danno biologico, iure ereditario e iure proprio; danno morale; danno patrimoniale e spese funerarie) subiti a seguito del decesso della congiunta M.L. (rispettivamente cognata e sorella degli istanti), avvenuto nell’esercizio commerciale della convenuta sito in (OMISSIS).

Esponevano che M.L., recatasi in data (OMISSIS) nel negozio di elettrodomestici della convenuta, per acquistare una lavatrice, a causa della presenza di una scala non segnalata, era caduta riportando gravissime lesioni personali che ne causavano il giorno dopo la morte.

Espletate prove testimoniali e disposte consulenze tecniche d’Ufficio (anche sullo stato dei luoghi), l’adito Tribunale di Albenga, in accoglimento della domanda, condannava la convenuta a pagare al F. Euro 90.000,00 ed alla M. Euro 37.000,00 (oltre rivalutazione ed interessi).

Proponevano appello, in via principale, la C., e, in via incidentale gli intimati e la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza in esame n. 1105/2005, in riforma di quanto statuito in primo grado, in accoglimento dell’appello principale, e rigettando l’incidentale, rigettava l’originaria domanda del F. e della M.;

affermava in particolare la Corte Territoriale che “si deve ritenere che gli attori non abbiano provato il nesso causale tra la morte della congiunta e la scala o la zona di negozio a questa immediatamente antistante e cioe’ non abbiano provato che l’evento luttuoso sia stato conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa…pertanto non vi sono le condizioni per l’applicazione dell’art. 2051 c.c.”.

Ricorrono per cassazione, con quattro motivi, illustrati da memoria, F.P. e M.T.; resiste con controricorso C. E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, artt. 116, 112 e 113 c.p.c. e per omessa ed insufficiente o contraddittoria motivazione sulla valutazione delle prove”.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2051 c.c. e relativo difetto di motivazione.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2059 c.c. in ordine alla liquidazione dei danni in primo grado.

Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 2043, 2059 c.c. in quanto la Corte d’Appello di Genova, stravolge la potenzialita’ della norma violata con l’impostazione adottata con la propria discrezione nella sentenza che in questa sede si censura l’intera motivazione in essa contenuta”.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze, da trattarsi congiuntamente, avendo le stesse ad oggetto il medesimo thema decidendum della sussistenza di responsabilita’ della C., ex art. 2051 c.c. (non configurabile secondo la Corte territoriale), e del conseguente diritto al risarcimento dei danni in favore degli odierni ricorrenti.

A fronte, infatti, di un compiuto esame delle risultante processuali, da parte della Corte di merito, con particolare riferimento alle espletate consulenza di ufficio e prove testimoniali, la Corte di merito ha ritenuto non responsabile l’odierna resistente, valutando inoltre, correttamente, l’onere probatorio ex art. 2051 c.c. in questione, con affermazione del relativo inadempimento da parte del F. e della M. sulla base della giurisprudenza di legittimita’.

Va dunque rilevato, da un lato, che ogni ulteriore esame dei dati di fatto posti a base della decisione dei Giudici di secondo grado non e’ consentito nella presente sede e, dall’altro, che la responsabilita’ prevista dall’art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si e’ prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilita’, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioe’ del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilita’ e di assoluta eccezionalita’ (sul punto, tra le altre e di recente, Cass. n. 858/2008).

Nel caso di specie, non hanno i ricorrenti fornita adeguata prova in proposito mentre, invece, in virtu’ di quanto processualmente emerso, e’ stata superata la presunzione iuris tantum di responsabilita’ a carico dell’odierna resistente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida in complessivi Euro 3.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

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