Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8004 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8004 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 7899-2015 proposto da:
RICOTTA (IUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CARLO ALBERI() RACCHIA 2, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNA CANTONI, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce del ricorso;

– ricorrente contro
; UnN ZIA 1)1 ,’,1,i X, ENTRATE 11210661002,

in

persuna

del

Direttore pro temporc, (Attivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOC;HESI 12, presso l’AVVOCATURA GI IN I;AALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope leg,is;

– resistente nonché contro

Data pubblicazione: 20/04/2016

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;

intimato

avverso la sentenza n. 5374/14/2014 della COMMISSIONE

P01 /09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA I0FRIDA.
In fatto
Ricotta Giuseppe propone ricorso per cassazione, affidato ad un
motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si è costituita al
solo fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione) e
del Ministero dell’Economia e delle Finanze (che non resiste), avverso
la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del 1,azio n.
5374/14/2014, depositata in data 1709/2014, con la quale – in
controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto
dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente
l’attività di medico convenzionato) di rimborso dell’IRAP versata negli
anni d’imposta dal 2004 al 2007 – è stata confermata la decisione di
primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.
I giudici d’appello hanno dichiarato, preliminarmente, l’inammissibilità
del gravame proposto dal Ricotta, in quanto non si era provveduto, ai
sensi dell’art.53, comma 2, d.lgs. 546/1992, come modificato dall’art.3
bis, comma 7, d.l. 248/2005, al deposito, presso la segreteria della
Commissione Tributaria Provinciale, di copia dell’appello (non
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario), risultando l’atto soltanto
spedito, a mezzo posta, in data “22/10/2013”, con ricezione avvenuta
in data “29/10/2013”.
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TRIBUTARLA REGIONALE del Lazio 8/07/2014, depositata

A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.

In diritto
1. Preliminarmente, è inammissibile il ricorso proposto nei confronti

giudizio di appello. Inoltre, va ricordato che, per effetto ed in
conseguenza del trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le
entrate tributarie da esso Ministero alle Agenzie Fiscali (tra cui,
l’Agenzia delle Entrate) – le quali ultime sono divenute operative a
partire dal primo gennaio 2001 in base al D.M. 28 dicembre 2000, art.
1, – disposto dal titolo quinto, capo secondo, del D.1,gs. 30 luglio 1999,
n. 300, ciascuna Agenzia é succeduta al Ministero stesso nei rapporti,
sostanziali e processuali, in corso a quel momento ed é divenuta
titolare esclusiva (e, pertanto, unica legittimata anche processualmente)
dei rapporti tributari sorti successivamente alla data detta di sua
operatività. Nella specie si discute del silenzio-rifiuto opposto
dall’Ufficio ad istanza di rimborso 1RAP relativa agli anni 2004/2007.
2.11 ricorrente lamenta, con l’unico motivo, la violazione e falsa
applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.53 ellgs. 546/1992, nel testo
in vigore

“ratione temporis”,

avendo i giudici della C.T.R. ritenuto

inammissibile l’appello (notificato all’Agenzia delle Entrate, a mezzo
posta, con atto spedito il 22/10/2013 e ricevuto il 25/10/2013),
perché non si era provveduto al deposito presso la Segreteria del
giudice a co di copia dell’atto (nel termine di legge di gg. trenta) ma
soltanto alla sua spedizione a mezzo posta, pur dovendosi considerare
generalmente valida tale modalità di deposito (in relazione a
qualsivoglia documento), laddove risulti la tempestività della ricezione
da parte dell’Ufficio giudiziario destinatario.
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del Ministero della Economia e delle Finanze, che non è stato parte nel

3. La censura è fondata.
Avendo la parte ricorrente assolto all’onere di mettere la Corte nella
condizione di valutare la rilevanza concreta dell’impugnazione (in
ordine al presupposto di fatto dell’avvenuta tempestiva ricezione del
plico contenente la copia dell’appello da depositarsi nella segreteria

da questa Corte con Ord. n. 24669/2015) che l’art.53 menzionato prescrivendo il deposito della copia di cui si è detto — non abbia inteso
richiedere, di necessità, la consegna diretta e personale, in tal modo
escludendo la modalità di spedizione a mezzo posta.
Questa stessa Corte, anche nella pronuncia. n.23499/2011 (richiamata
dal giudice di appello a supporto logico della propria determinazione),
si è limitata a ritenere corretta la declaratoria di inammissibilità
dell’appello “ove manchi la prova della tempestiva nece_lione dell’atto da parte
della segreteria della commissione tributaria che ha pronun,zialo la sentenza

Deve pertanto riconfemarsi l’insegnamento di Cass. S. li, n. 5160 del
2009 secondo cui: “L’invio a nieuo posta dell’atto processuale destinato alla
cancelleria (nella Jpecie, memoria di costitrkione in giudkio comprensiva di
domanda riconverkionale) – al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudkio di
cassa_zione, al giudkio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza
ingiumzione – realka un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla

legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo
e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere
reali.uata anche da un “nuncius”„ può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con
conseguente ,s-analoria del vkio ex ad. 156, lenza comma, cod. proc. civ.; in tal
caso, la sanatoria si produce con decorremza dalla data di rice.zione dell’atto da
parte del cancelliere ai lini processuali, ed in nessun caso da quella di spedkione”.

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della Commissione di primo grado), deve ritenersi (come già chiarito

D’altronde, proprio nel processo tributario è la stessa legge (art.3 bis
comma. 6 del D.L. 30.9.2005 n.203, nella parte in cui ha modificato
l’art.22 del D.I.,gs.546/1992) ad avere previsto che il ricorso
introduttivo del processo può avvenire con trasmissione a mezzo posta
(in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento), sia

articolo 22 ad opera della sentenza n.520/2002 della Cotte
Costituzionale, nella parte in cui non consentiva, per il deposito degli
atti ai fini della costituzione in giudizio, l’utilizzo del servizio postale,
atteso che ne verrebbe escluso l’utilizzo del servizio postale, invece
ampiamente impiegato per le comunicazioni e notifiche specie dalla
parte pubblica, mentre poi l’intero sistema dei processi civili,
amministrativi e contabili ammette l’uso di mezzi telematici ed
informatici proprio per la costituzione in giudizio e la presentazione di
atti e documenti.
Ed infatti, come osservato già da questa Corte (ord. 24669/2015
citata), “lo scopo essenziale dei deposito di un atto giudkiario è la concreta presa

di contatto •Ir a la parte e !ufficio giudkiario (lmanj al quale pende la trattazione
di qualcosa che riguarda la parte stessa”ed “il raggiungimento di tale scopo, e non
il minuto rispetto di ibrinalità non espressamente previste dalla legge, costituisce il
presupposto per tatrettaione del deposito dell’alto inviato”, cosicché sarebbe
“irragionevok precludere (ber via di una sauzione, non espressamente prevista, di
inammissibilità) siffatta eventualità in ordine al deposito in copia dell’atto di
appello, ai sensi de/precitato art53, per quanto la modalità di deposito a me.uo
del servkio postale non possa che rimanere statisticamente residuale, attesi gli
inconvenienti che ne possono eventualmente derivare, proprio alla luce del Atto che a
detta modalità di deposito non può certamente applicarsi la regola dello
sdoppiamento della data rilevante (per il mittente ed il destinatario), dovendo

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pure a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’anzidetto

comunque la _formalità concludersi entro il termine espressamente previsto dalla
legge, con facquiskione a protocollo dell’atto oggetto di .9bedkione”.
4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso
proposto nei confronti dell’zkgenzia delle Entrate, ricorso
inammissibile nei confronti del Ministero dell’Economia e delle

Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame. 11 giudice del rinvio
provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di

PQM
La Corte accoglie il ricorso, proposto nei confronti dell’Agenzia delle
ritrate, inammissibile quello nei confronti del Ministero
dell’1′,conornia e delle Finanze, cassa la sentenza impugnata con rinvio,
anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa
composizione.
Così deciso, in Roma, il 2/03/2016.

Finanze, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del

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