Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8004 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. III, 01/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12108/2006 proposto da:

B.G.D. (OMISSIS), considerato domiciliato

“ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso da sè medesimo unitamente all’avvocato

SCARNATI RAFFAELE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI

Andrea, rappresentato e difeso da sè medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 358/2005 del GIUDICE DI PACE di DOLO, emessa

il 8/11/2005, depositata il 09/11/2005, R.G.N. 436/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per inammissibilità e

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 17-9-2004, l’avv. M. G., con studio in Dolo, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Dolo, l’avv. B.D. di Vittorio Veneto, per sentir condannare quest’ultimo al pagamento in suo favore della somma di Euro 249,74, oltre interessi, a titolo di corrispettivo e di saldo per l’attività professionale da esso istante svolta in favore del convenuto, quale “domiciliatario”, in relazione a due procedimenti svoltisi nel 1990 innanzi alla Pretura di Venezia – Sez. distaccata di Dolo.

Con la sentenza in esame n. 358/2005, l’adito Giudice di Pace accoglieva la domanda condannando l’avv. B. a pagare la somma di Euro 249,74, oltre interessi e spese processuali.

Ricorre per cassazione il B. con un unico motivo; resiste con controricorso il M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1705 c.c., nonchè illogicità della motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il giudice erroneamente fondato la propria decisione esclusivamente sul mancato assolvimento da parte del convenuto dell’onere di provare di avere portato a conoscenza della controparte che egli agiva non solo nell’interesse ma anche in nome di altro soggetto”. Si aggiunge che “del tutto impropriamente il Giudice ha fatto applicazione, nel caso di specie, nella norma generale di cui all’art. 1705 c.c., essendo applicabile, invece, il combinato disposto di cui agli artt. 82, 83 e 84 c.p.c. e art. 1716 c.c., comma 2”.

Nel controricorso, tra l’altro, si rileva l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2.

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonchè per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà; ne consegue che la violazione della normativa in tema di onere della prova, che pone una regola di diritto sostanziale, da luogo ad un error in iudicando non deducibile con il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità (sul punto, tra le altre Cass. 7581/2007).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

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