Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8003 del 30/03/2018

Civile Decr. Sez. 2 Num. 8003 Anno 2018
Presidente:
Relatore:

sul ricorso proposto da:
XX S.r.l., in persona
dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore
A.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Germano
Sommeiller 28, presso lo studio dell’Avvocato Eleonora Nocito,
rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Morganti e Andrea
Paolini;
ricorrente
contro
FALLIMENTO WW S.r.l. in persona dei curatori e legali
rappresentanti pro tempore Avv. Simone De Marco e Dott.
Tommaso D’Angelo, elettivamente domiciliati in Roma, piazzale
Clodio 56 presso lo studio dell’avvocato Giovanni Bonaccio,
rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Valentini;
controricorrenti incidentali

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona n.
944 del 2014, pubblicata in data 24 novembre 2014.
Il Presidente titolare
Letta la rinuncia al ricorso principale proposto XX. – Istituto
Multidisciplinare Europeo S.r.l., accettata dal FALLIMENTO
WW S.r.l.; nonché la rinuncia del ricorso incidentale proposto
da quest’ultima, accettata dalla XX. s.r.1,;
ritenuto che sia la rinuncia al ricorso principale che quella al
ricorso incidentale , hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e
391 cod. proc. civ.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi
dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs
n. 40 del 2006;
16/2018

Data pubblicazione: 30/03/2018

ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di
cassazione, ai sensi dell’art. 391,quarto comma, cod. proc. civ..
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2018

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai
difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci
giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata
l’udienza.

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