Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8003 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 08/06/2016, dep.28/03/2017),  n. 8003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6683-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso il decreto n. 60550/2010 R.G.A.D. della CORTE D’APPELLO di

ROMA, depositato il 10/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso del 3.11.2010 V.G., dichiarato fallito dal Tribunale di Benevento in proprio e quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.n.c., di cui era socio, adiva la Corte d’appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2per la durata irragionevole della procedura fallimentare, protrattasi per circa quindici anni.

Resisteva il Ministero.

Con decreto del 10.9.2014 la Corte d’appello accoglieva la domanda per quanto di ragione, e condannava il Ministero della Giustizia a corrispondere a V.G. e alla predetta società la somma di Euro 5.500,00 per ciascuna parte, data l’autonomia delle rispettive posizioni.

Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia, sulla base di tre motivi, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

V.G. e la (OMISSIS) s.n.c. sono rimasti intimati.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza gin redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità della censura nuova (violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 per aver la Corte di merito ritenuto applicabile al termine previsto da detta norma la sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969) proposta per la prima volta con la memoria. Infatti, le memorie illustrative, di cui all’art. 378 c.p.c. non hanno altra funzione che quella di chiarire le ragioni a sostegno dei motivi enunciati in ricorso. Conseguentemente non è consentito proporre in esse motivi nuovi, in quanto tali inammissibili (giurisprudenza costante di questa Corte: v. per tutte Cass. n. 2478/01).

1-bis. – Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, V.G., benchè abbia agito in proprio e quale legale rappresentante della società fallita, nel contempo nell’intestazione del ricorso si è qualificato come agente in proprio. Di qui il vizio d’ultrapetizione in cui è incorso il provvedimento impugnato, che per di più ha duplicato l’indennizzo nonostante nelle conclusioni fosse stata richiesta una liquidazione in termini unitari.

1-bis.1. – Il motivo è infondato sotto entrambi i profili dedotti.

Il primo attribuisce ingiustificatamente rilievo decisivo ad un solo elemento del ricorso nell’interpretazione della portata della domanda giudiziale, scindendo il contenuto del relativo atto introduttivo. Ciò disattende il costante indirizzo di questa Corte, secondo cui il giudice di merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr. Cass. nn. 19331/07, 3012/10, 23794/11 e 26159/14 e 118/16).

Il secondo non considera che il diritto all’equa riparazione per la durata irragionevole di un processo spetta al singolo soggetto che vi ha partecipato, indipendentemente dal fatto che questi ne abbia condiviso gli esiti con altre parti in posizione litisconsortile. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’indennizzo del danno non patrimoniale per la durata non ragionevole del processo va determinato nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, per come essa vive nelle decisioni della Corte Europea adottate in casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, sicchè la liquidazione dell’indennizzo deve essere effettuata in favore di ogni singolo ricorrente e non può essere determinata in un solo importo globale e complessivo per più ricorrenti (Cass. 8034/06).

2. – Il secondo mezzo espone la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Unica essendo la persona fisica agente, altrettanto unica avrebbe dovuto essere la liquidazione dell’indennizzo finale, per il danno morale riferibile solo a quest’ultima. In via alternativa, il motivo censura il difetto di legittimazione attiva del legale rappresentante della società, essendo solo quest’ultima titolare del diritto azionato.

2.1. – Anche tale motivo è infondato.

In generale, infatti, la disciplina dell’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, trova applicazione anche nel caso in cui il ritardo lamentato si riferisca al procedimento esecutivo concorsuale cui dà vita la dichiarazione di fallimento, ed anche in favore del fallito, il quale, in quanto parte del processo fallimentare, è titolare del diritto alla ragionevole durata di esso (Cass. n. 13605/13).

In particolare, poi, poichè i fallimenti di una società in nome collettivo e del socio illimitatamente responsabile sono autonomi e pongono separate aspettative soggettive di definizione delle relative procedure concorsuali in tempi ragionevoli, il relativo danno va integralmente ristorato per ciascuna procedura (Cass. n. 15254/13).

3. – Il terzo motivo denuncia, in via alternativa, ancora la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 75 c.p.c., ma sotto il profilo del difetto di legittimazione attiva della società fallita, da considerarsi estinta in base alla L. Fall., artt. 118 e 121 e art. 2495 c.c.

3.1. – Nei sensi che seguono il motivo è fondato.

Questa Corte ha avuto occasione di affermare che la società che, parte in un giudizio di durata irragionevole, volontariamente si cancelli dal registro delle imprese, senza aver agito per l’accertamento e la liquidazione del diritto all’equo indennizzo, tacitamente rinuncia al diritto medesimo, sicchè i soci non succedono la società estinta nella titolarità del credito indennitario (Cass. S.U. n. 6072/13).

Analogo difetto di successione vi è tra soci e società di persone fallita, una volta estintasi quest’ultima in esito all’intervenuto fallimento.

4. – Conseguentemente il decreto impugnato va cassato in parte qua, e decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda ipotesi, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va respinta la domanda di equa riparazione proposta in nome della società (OMISSIS) s.n.c.

5. – L’accoglimento parziale del ricorso legittima la compensazione totale delle spese di merito e di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due, cassa il decreto impugnato e decidendo la causa nel merito respinge la domanda di equa riparazione proposta in nome della società (OMISSIS) s.n.c. e compensa le spese di merito e di cassazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA