Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8003 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8003 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 7896-2015 proposto da:
PETRUCCI MARCO, Attivamente domiciliato in ROMA, VIA
CARLO ALBERTO RACCHIA 2, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNA CANTONI, che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciàle In calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE
ROMA 2, MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580;

– intimati nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, Attivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 20/04/2016

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

resistente

avverso la sentenza n. 5375/14/2014 della COMMISSIONE

depositata il 01/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

In fatto
Petrucci Marco propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo,
nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si è costituita al solo fine
di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione) e del
Ministero dell’Economia e delle Finanze (che non resiste), avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
5375/14/2014, depositata in data 1709/2014, con la quale – in
controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto
dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente
l’attività di medico convenzionato) di rimborso dell’IRAP versata negli
anni d’imposta dal 2004 al 2007 – è stata confermata la decisione di
primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.
giudici d’appello hanno dichiarato, preliminarmente, l’inammissibilità
del gravame proposto dal Petrucci, in quanto non si era provveduto, ai
sensi dell’art.53, comma 2, d.lgs. 546/1992, come modificato dall’art.3
bis, comma 7, (1.1. 248/2005, al deposito, presso la segreteria della
Commissione Tributaria Provinciale, di copia dell’appello (non
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario), risultando l’atto soltanto
spedito, a mezzo posta, in data “22/1012013”, con ricezione avvenuta

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TRIBUTARIA REGINÀLF del LAZIO delle08/07/2014,

in data “29/1012013”.

A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale

In diritto
In diritto
1. Preliminarmente, è inammissibile il ricorso proposto nei confronti
del Ministero della Economia e delle Finanze, che non è stato parte nel
giudizio di appello. Inoltre, va ricordato che, per effetto ed in
conseguenza del trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le
entrate tributarie da esso Ministero alle Agenzie Fiscali (tra cui,
l’Agenzia delle Entrate) – le quali ultime sono divenute operative a
partire dal primo gennaio 2001 in base al D.M. 28 dicembre 2000, art.
1,- disposto dal titolo quinto, capo secondo, del D.I.gs. 30 luglio 1999,
n. 300, ciascuna Agenzia é succeduta al Ministero stesso nei rapporti,
sostanziali e processuali, in corso a quel momento ed é divenuta
titolare esclusiva (e, pertanto, unica legittimata anche processualmente)
dei rapporti tributari sorti successivamente alla data detta di sua
operatività. Nella specie si discute del silenzio-rifiuto opposto
dall’Ufficio ad istanza di rimborso IRAP relativa agli anni 2004/2007.
2.11 ricorrente lamenta, con l’unico motivo, la violazione e falsa
applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.53 d.lgs. 546/1992, nel testo
in vigore “ratiolle temporis”, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto
inammissibile l’appello (notificato all’Agenzia delle Entrate, a mezzo
posta, con atto spedito il 22/10/2013 e ricevuto il 25/10/2013),
perché non si era provveduto al deposito presso la Segreteria del
giudice ci quo di copia dell’atto (nel termine di legge di gg. trenta) ma
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comunicazione alle parti.

soltanto alla sua spedizione a mezzo posta, pur dovendosi considerare
generalmente valida tale modalità di deposito (in relazione a
qualsivoglia documento), laddove risulti la tempestività della ricezione
da parte dell’Ufficio giudiziario) destinatario.
3. 1,a censura è fondata.

condizione di valutare la rilevanza concreta dell’impugnazione (in
ordine al presupposto di fatto dell’avvenuta tempestiva ricezione del
plico contenente la copia dell’appello da depositarsi nella segreteria
della Commissione di primo grado), deve ritenersi (come già chiarito
da questa Corte con Ord. n. 24669/2015) che l’art.53 menzionato prescrivendo il deposito della copia di cui si è detto — non abbia inteso
richiedere, di necessità, la consegna diretta e personale, in tal modo
escludendo la modalità di spedizione a mezzo posta.
Questa stessa Corte, anche nella pronuncia. n.23499/2011 (richiamata
dal giudice di appello a supporto logico della propria determinazione),
si è limitata a ritenere corretta la declaratoria di inammissibilità
dell’appello “ove manchi la prova della tempestiva rice:zione dell’atto da parte
della segreteria della commissione tributaria che ha pronumziato ia sentenza

impugnata”.
Deve pertanto riconfermarsi l’insegnamento di Cass. S. U, n. 5160 del
2009 secondo cui: “L’invio a neo posta dell’atto processuale destinato alla
cancelleria (nella specie, memoria di costitnione in giudiio comprensiva di
domanda riconven.zionale) – al di/»ori delle ipotesi speciali relative al giudkio di
cassazione, al giudi.zio tributario ed a quello di opposi:zione ad ordinana
ingiutione -reali-a un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla
legge, ma che, rOrardando un’aftivita materiale priva di requisito volitivo autonomo
e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere
reali_z.zata anche da un “111111CillS”, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con
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Avendo la parte ricorrente assolto all’onere di mettere la Corte nella

conseguente sanatoria del

ex art. 156, terzo comma, cod. proc civ.; in tal

caso, la sanatoria si produce con decorrena dalla data di dce.zione dell’alto da
parte del cancelliere ai,fini processuali, ed in nessun caso da quella di spediRione”.
D’altronde, proprio nel processo tributario è la stessa legge (art.3 bis
comma 6 del D.L. 30.9.2005 n.203, nella parte in cui ha modificato

introduttivo del processo può avvenire con trasmissione a mezzo posta
(in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento), sia
pure a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’anzidetto
articolo 22 ad opera della sentenza n.520/2002 della Corte
Costituzionale, nella parte in cui non consentiva, per il deposito degli
atti ai fini della costituzione in giudizio, l’utilizzo del servizi() postale,
atteso che ne verrebbe escluso l’utilizzo del servizio postale, invece
ampiamente impiegato per le comunicazioni e notifiche specie dalla
parte pubblica, mentre poi l’intero sistema dei processi civili,
amministrativi e contabili ammette l’uso di mezzi telematici ed
informatici proprio per la costituzione in giudizi() e la presentazione di
atti e documenti.
17×1 infatti, come osservato già da questa Corte (ord. 24669/2015
citata), “lo scopo e,s-sen.ziale dei deposito di un atto giudi5ziario è la concreta presa
di contatto fra la parte e l’ufficio giiidiiario dinan.zi al quale pende la tratta:zione
di qualcosa che riguarda la parte stessa”ed “i/ raggiungimento di tale scopo, e non
il minuto rispetto di formalità non espressamente previste dalla legge, costituisce il
presupposto per Paccettnione del deposito dell’atto inviato”, cosicché sarebbe
“irragionevole precludere(per via di una san5zione, non espressamente prevista., di
inammissibilità) siffatta eventualità in ordine al deposito in copia dell’atto di
appello, ai sensi del precitato ari. 53, per quanto la modalità di deposito a me:zrzo
del servi ‘_zio postale non possa che rimanere statisticamente residuale, attesi gli
inconvenienti che ne possono eventualmente derivare, proprio alla luce del fatto che a
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l’art.22 del D.Lgs.546/1992) ad avere previsto che il ricorso

detta modalità di deposito non può certamente applicarsi la regola dello
sdoppiamento della data rilevante (ter il mittente ed il destinatario), dovendo
comunque la formalità concludersi entro il termine e ressamente previsto dalla
legge, con l’acquiskione a protocollo dell’atto oggetto di spedkione”.
4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso

inammissibile nei confronti del Ministero dell’Kconomia e delle
Finanze, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del
I Alzi°, in diversa composizione, per nuovo esame. Il giudice del rinvio
provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.

PQM
La Corte accoglie il ricorso, proposto nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate, inammissibile quello nei confronti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, cassa la sentenza impugnata con rinvio,’
anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di
alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa
composizione.
Così deciso, in Roma, il 2/03/2016.

proposto nei confronti dell’Agenzia delle l’ntrate, ricorso

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