Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8003 del 07/04/2011
Cassazione civile sez. II, 07/04/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 07/04/2011), n.8003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19058-2005 proposto da:
I CONDOMINI (OMISSIS), SITI IN (OMISSIS)
IN PERSONA DEI RISPETTIVI AMMINISTRATORI PRO TEMPORE IN CARICA,
Q.S. E + ALTRI OMESSI
IN PROPRIO E QUALI CONDOMINI DEI CONDOMINI
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI
ROBERTO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GARLATTI BRUNO;
– ricorrenti –
contro
DRI ELIO & FIGLI SRL (GIA’ IMPRESA COSTRUZIONI EDILI D.E.)
IN
PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LEGALE
RAPPRESENTANTE SIG. D.E., P.I. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato
ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PERSELLO PAOLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 203/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 23/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/02/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato Romanelli Guido difensore dei resistenti che chiede
il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Condomini (OMISSIS) ed altri condomini in proprio hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 203/05 depos. in data 22.3.05, respingeva l’appello avanzato dagli odierni ricorrenti avverso la precedente decisione del Tribunale di Gorizia in data 28.5.04 che aveva respinto la domanda da essi avanzata contro la ditta individuale D.E.. Con tale domanda gli odierni ricorrenti avevano citato in giudizio detta impresa per sentir accertare e dichiarare la responsabilità per vizi di costruzione degli edifici condominiali, chiedendo la sua condanna all’eliminazione dei vizi, nonchè al risarcimento dei i danni subiti anche dai singoli condomini a cagione di tali vizi e difetti delle costruzioni.
Il ricorso – che è del tutto privo della descrizione sommaria dei fatti di causa – si articola in due motivi, con cui si censura la violazione dell’art. 346 c.p.c. e art. 1369 c.c.. L’intimata resiste con controricorso, insistendo in via preliminare per l’inammissibilità del ricorso per mancanza di autosufficienza; la stessa intimata ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto privo della descrizione sommaria dei fatti di causa, neppure desumibile dai motivi dedotti che sono di estrema genericità, al punto che non è possibile avere una adeguata cognizione dei fatti e dell’oggetto della lite, in violazione del noto principio di autosufficienza del ricorso stesso in violazione dell’art. 366 c.p.c..
Secondo questa Suprema Corte, infatti ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso si rinvengano tutti gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, allo scopo di cogliere il significato e la portata della impugnazione proposta (Cass. n. 7392 del 19/04/2004; Cass. S.U. n. 26644 del 18.12.2009; Cass. n. 15808 del 12.6.2008). Nella fattispecie in esame non v’è dubbio che non è stato rispettato il criterio della autosufficienza, per cui il ricorso de quo dev’essere dichiarato inammissibile; le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.000,00, di cui Euro 2800,00 per onorario oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011