Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8002 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 10/05/2016, dep.28/03/2017),  n. 8002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.A., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

e sul ricorso successivo proposto da:

C.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 318/14,

depositato il 14 febbraio 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

aprile 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti del primo ricorso, l’Avvocato Giulio

Guarnacci.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorsi depositati presso la Corte d’appello di Perugia il 23 ottobre 2013, i ricorrenti in epigrafe indicati chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un giudizio amministrativo, iniziato dinnanzi al TAR Lazio con ricorso depositato il 6 luglio 2000, deciso con sentenza di rigetto depositata il 16 dicembre 2008; giudizio volto ad ottenere, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 110 del 1999, art. 1, comma 3, convertito dalla L. n. 186 del 1999, il riconoscimento del diritto di essi ricorrenti – dipendenti del Ministero della difesa impegnati quali militari della forza multinazionale NATO operante in Albania allo scopo di soccorrere i profughi del Kosovo – agli incrementi del trattamento economico di missione, che assumevano essere stati illegittimamente ridotti dell’80% rispetto alla indennità intera percepita da altri militari operanti all’estero;

che la Corte d’appello di Perugia rilevava che il giudizio di equa riparazione era caratterizzato da due abusi: il primo, consistente in ciò che l’Avvocato De Paola, in taluni casi affiancato dall’Avvocato Benedetta De Paola, aveva proposto 143 distinti ricorsi per parti che avevano partecipato al medesimo giudizio presupposto in analoga posizione; il secondo rappresentato dalla temerarietà della pretesa azionata nel giudizio presupposto, conclusosi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio stesso;

che, quanto a questo secondo aspetto, la Corte rilevava che la pretesa azionata era relativa ad un periodo limitato, atteso che il successivo D.L. n. 1 del 2000 aveva poi aumentato l’indennità di missione spettante ai militari nella misura del 90% dell’intero, e che il TAR aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti, stante la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle indennità spettanti ai militari per la partecipazione, solitamente su base volontaria, a missioni internazionali;

che, dunque, osservava la Corte d’appello, dalla decisione del TAR emergeva l’inconsistenza di qualsiasi fondamento giuridico delle pretese azionate dai ricorrenti nel giudizio presupposto nella piena consapevolezza della loro evidente infondatezza, e tale consapevolezza rendeva le pretese stesse temerarie, non costituendo ostacolo alla detta qualificazione il fatto che nel giudizio presupposto non fosse intervenuta una condanna per lite temeraria;

che la Corte d’appello rigettava quindi la domanda e sanzionando il rilevato abuso dello strumento processuale condannando ciascuno degli assistiti dall’Avvocato De Paola al pagamento di una somma di 200,00 Euro in favore del Ministero convenuto, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto due ricorsi, il secondo dei quali successivo: il primo articolato su un motivo; il secondo affidato a due motivi;

che l’intimato Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso ad entrambi i ricorsi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l’unico motivo del primo ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1 della CEDU e della L. n. 89 del 2001, art. 2 e si censura la valutazione fatta dalla Corte d’appello in ordine alla temerarietà della pretesa azionata nel giudizio presupposto, atteso che in tale giudizio non era stata affatto adottata una pronuncia di condanna ai sensi del’art. 96 c.p.c.;

che con il primo motivo del ricorso successivo si lamenta violazione dell’art. 6, par. 1 della CEDU e della L. n. 89 del 2001, art. 2 rilevandosi come il diritto all’equa riparazione possa essere escluso solo in caso di abuso del processo, del quale deve essere data idonea prova, il che non poteva ritenersi essersi verificato nel caso di specie;

che, assumono i ricorrenti, la fattispecie di abuso del processo non può consistere nella mera dimostrazione della infondatezza delle tesi in diritto sostenute dalla parti a fondamento della loro domanda, tanto meno quando nessun apprezzamento di temerarietà è stato fatto dal giudice del processo; e d’altra parte, neanche la consapevolezza della manifesta infondatezza della domanda è idonea a vincere la presunzione di danno derivante dalla violazione della ragionevole durata del processo;

con il secondo motivo del ricorso successivo è dedotta la violazione dell’art. 96 c.p.c., sostenendosi che la presentazione di 143 ricorsi non rappresentava abuso del processo, atteso che molti dei ricorsi provenivano da dichiarazioni di incompetenza adottate dalle Corti d’appello anteriormente adite, ovvero riassunti a seguito della proposizione di regolamenti di competenza;

che, in sostanza, i ricorsi sono stati proposti nel momento in cui era possibile proporli e secondo i tempi dettati dalle dichiarazioni di incompetenza e previsti per la riassunzione;

che, d’altra parte, il difensore aveva provveduto a segnalare al Presidente della Corte d’appello la pendenza dei vari ricorsi e a sollecitare la riunione degli stessi;

che il primo ricorso e il primo motivo del ricorso successivo sono infondati;

che nella giurisprudenza di questa Corte il diritto all’equa riparazione è escluso per ragioni di carattere soggettivo: a) nel caso di lite temeraria (v. fra le tante, Cass. n. 28592 del 2011; Cass. n. 10500 del 2011; Cass. n. 18780 del 2010), cioè quando la parte abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto o sulla base di una pretesa di puro azzardo; b) nell’ipotesi di causa abusiva (cfr. tra le tante, Cass. n. 21315 del 2015; Cass. n. 7326 del 2015; Cass. n. 5299 del 2015; Cass. n. 23373 del 2014, non massimate; Cass. n. 22873 del 2009), che ricorre allorchè lo strumento processuale sia stato utilizzato in maniera distorta, per lucrare sugli effetti della mera pendenza della lite; e c) in tutte le ipotesi in cui la specifica situazione processuale del giudizio di riferimento dimostri in positivo, per qualunque ragione, come la parte privata non abbia patito quell’effettivo e concreto pregiudizio d’indole morale, che è conseguenza normale, ma non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (v. per tutte e da ultimo, Cass. n. 7325 del 2015);

che in tale contesto la manifesta infondatezza della domanda proposta nel giudizio presupposto non comportava la preventiva valutazione della insussistenza del patema d’animo e quindi di un pregiudizio indennizzabile, in assenza di un positivo accertamento della temerarietà della pretesa azionata o della abusività del processo;

che, dunque, ciò che rileva, ai fini della affermazione della insussistenza del pregiudizio è il positivo accertamento, da parte del giudice dell’equa riparazione, della temerarietà del giudizio presupposto ovvero della sua abusività; con la precisazione che tale apprezzamento non è certamente precluso dalla mancanza di una condanna della parte, nel giudizio presupposto, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

che come questa Corte ha chiarito una simile conclusione non muta per effetto della entrata in vigore del comma 2-guinquies, aggiunto alla L. n. 89 del 2001, art. 2dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. a), n. 3) nel senso che l’abuso del processo per effetto della temerarietà della lite osta al riconoscimento dell’equo indennizzo anche in mancanza di un provvedimento di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in quanto l’elencazione contenuta in detto comma 2-quinquies non ha carattere tassativo;

che si è infatti affermato che “l’elenco dei casi di esclusione dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, non è tassativo, sicchè l’indennizzo può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche se in questo non sia stata emessa la condanna per responsabilità aggravata cui si riferisce il comma 2-quinquies, lett. a)” (Cass. n. 21131 del 2015); con la precisazione che “la manifesta infondatezza della domanda nel giudizio presupposto, ove non qualificata dal requisito soggettivo della temerarietà o abusività della lite, non rientra tra le cause di esclusione dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies” (Cass. n. 18834 del 2015);

che, pertanto, il giudice del procedimento ex lege n. 89 del 2001 può valutare – e poteva già farlo nella previgente disciplina – anche ipotesi di temerarietà che per qualunque ragione nel processo presupposto non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

che, d’altra parte, il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato sostanzialmente recepito dal legislatore il quale, con la L. n. 208 del 2015, ha modificato la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies prevedendo che “non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’art. 96 c.p.c.; (…)”;

che, nella specie, la Corte d’appello ha consapevolmente accertato la temerarietà della controversia, con motivazione non specificamente censurata dai ricorrenti, i quali si limitano ad invocare l’applicazione del principio richiamato, senza misurarsi in alcun modo con le argomentazioni in base alle quali la Corte d’appello ha affermato la temerarietà della domanda azionata nel giudizio presupposto dopo che la Corte costituzionale aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, il cui accoglimento avrebbe invece consentito il riconoscimento del diritto azionato;

che è invece fondato il secondo motivo del ricorso successivo;

che, invero, non è sufficiente rilevare la proposizione di una pluralità di domande di equa riparazione in relazione al medesimo giudizi presupposto per pervenire alla conclusione della abusività della condotta, in un caso in cui, come quello di specie, la stessa difesa dei ricorrenti sottolinei al Presidente della Corte d’appello l’esistenza dei diversi ricorsi ai fini della riunione, ben potendo tale condotta difensiva dipendere dalle circostanze più varie, quali i tempi della dichiarazione di incompetenza da parte delle autorità giudiziarie originariamente adite, ovvero dai tempi di rilascio della procura speciale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3;

d’altra parte, questa Corte, nell’affermare il principio per cui “in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la condotta di più soggetti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongano contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti”, ha tuttavia ritenuto che “tale abuso non è sanzionabile con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, e quindi la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine” (Cass. n. 10634 del 2010);

che deve quindi escludersi che la proposizione di una pluralità di ricorsi per equa riparazione da parte di soggetti che erano stati parte del medesimo giudizio presupposto possa integrare di per sè un abuso processuale sanzionabile ai sensi dell’art. 96 c.p.c., e quindi non solo sul piano della riduzione delle spese riconoscibili in caso di accoglimento della domanda, ma anche con la condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della controparte;

che il secondo motivo del ricorso successivo va pertanto accolto;

che, tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la eliminazione della condanna a carico dei ricorrenti assistiti dall’Avvocato De Paola del pagamento della somma di Euro 200,00 ciascuno;

che l’esito del presente giudizio di cassazione, tenuto anche conto del fatto che ai fini della soluzione della controversia si è fatta applicazione di principi affermati da questa Corte successivamente alla proposizione dei ricorsi, giustifica la compensazione delle spese;

che, con riferimento al primo ricorso, deve rilevarsi che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il primo ricorso e il primo motivo del ricorso successivo; accoglie il secondo motivo di tale ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e decidendo la causa ne merito, elide la condanna ex art. 96 c.p.c.; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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