Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8002 del 20/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8002 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 7794-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGI-11-_!,S1 12, presso l’AVVOCATURA G1-:,NIRALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CAMPO COSINIO;
– intimato avverso la sentenza n. 307/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONAI t, della PUGIAA del 7/10/2013,
depositata il 10/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. (AMA 10FRIDA.

Data pubblicazione: 20/04/2016

In fatto
1:Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un
unico motivo, nei confronti di Campo Cosimo (che non resiste),
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia n. 307/14/2014, depositata in data 10/02/2014, con la quale –

opposto dall’amministrazione finanziaria ad istanza di rimborso
dell’IRPEF versata, a mezzo ritenuta alla fonte applicata sul reddito da
pensione ed, in particolare, su indennità di volo, calcolata nella misura
del 100% – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva
accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, avverso sentenza della C.T.P. di
Bari depositata il 15/06/2010, in quanto spedito per la notifica “in data

2/09/2011”, oltre il termine lungo (di un anno e 46 gg., per la
sospensione feriale) per impugnare.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.

In diritto
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con l’unico motivo, la
violazione c/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 327
c.p.c., 155 IV comma c.p.c. ed 11. 742/1969, avendo la C.T.R. ritenuto
inammissibile l’appello proposto, perché tardivo, non considerando
che il termine ultimo, del 31/07/2011, cadeva di domenica e di
conseguenza, dal giorno seguente, lunedì 1 agosto 2011, cominciava a
decorrere un nuovo periodo di sospensione feriale, cosicché il termine
per impugnare doveva ritenersi prorogato di diritto al primo giorno

Ric. 2015 n. 07794 sez. MT – ud. 02-03-2016
-2-

in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto

non festivo, 16 settembre 2011, con conseguente tempestività del
gravame di essa Agenzia, spedito per la notifica il giorno 2/09/2011.
2. 1,a. censura è fondata.
Invero, nella specie, a fronte della mancata notifica della sentenza di
primo grado impugnata, depositata in data 15 giugno 2010, il termine,

avverso la sentenza della C.T.P., previsto dall’art. 327 c.p.c. (di un
anno, trattandosi di giudizio iniziato ante Novella n. 69/2009), ha
subito una prima interruzione, in conseguenza della sospensione feriale
(L. 7 ottobre 1969, art. 1), dal 31 luglio al 15 settembre del 2010; quindi
detto termine, prima del suo decorso, si è nuovamente sospeso per il
sopravvenire dell’ulteriore periodo feriale compreso tra il 1708/2011
ed il 15 settembre 2011, in quanto il termine ultimo del 31 luglio 2011
cadeva di giorno festivo (domenica) e dal giorno successivo,
1708/2011, cominciava a decorrere un nuovo periodo di sospensione
feriale sino al 15/09/2011, con conseguente tempestività della notifica
dell’atto effettuata (data di spedizione) il 2/09/2011.
Ed, infatti, come più volte affermato da questa Corte (Cass.
16549/2012; Cass.8062/2010; Cass. 2435/ 2006; Cass. S.U.
18450/2005; Cass. 4059/2005), se il termine annuale di decadenza
dall’impugnazione inizia a decorrere prima della sospensione per il
periodo feriale, deve prolungarsi di quarantasei giorni per effetto della
sospensione medesima (non dovendosi tener conto del periodo
compreso tra il 1 agosto ed il 15 settembre) e, se l’ultimo giorno di
detta proroga venga a cadere dopo l’inizio del nuovo periodo feriale
dell’anno successivo, è suscettibile di un ulteriore analogo
p ml ungam en to.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va
cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in
Ric. 2015 n. 07794 sez. MT ud. 02-03-2016
-3-

c.d. lungo, di legge per la proposizione del ricorso per cassazione,

diversa composizione, per nuovo esame. Il giudice del rinvio
provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.

PQM
1,a Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio,

legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in
diversa composizione.
Così deciso, in Roma, il 2/03/2016.

anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA