Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8001 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 09/03/2017, dep.28/03/2017),  n. 8001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27173/2016 proposto da:

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5127/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO

IACOBELLIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che D.V. ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 5127/2016 laddove è stata omessa la distrazione delle spese in favore dell’avvocato D.V. che ne aveva fatto espressa richiesta;

letto l’art. 391 bis c.p.c.;

rilevato che l’istanza è fondata;

ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.

PQM

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza in questione nel senso che laddove leggesi “condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori di legge”; debba leggersi ed intendersi:” condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori di legge con distrazione in favore dell’avv. D.V. antistatario”.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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