Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8001 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 21/03/2019), n.8001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7283/2013 R.G. proposto da:

Frost Italia Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Rosanna Scarano,

con domicilio eletto presso l’Avv. Michele Clemente in Roma vicolo

Orbitelli n. 31, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 288/50/12, depositata il 18 settembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– Frost Italia Srl chiedeva il rimborso del credito Iva di cui alla dichiarazione del 2004 per la somma di Euro 200.000,00;

– l’Agenzia delle entrate comunicava l’avvenuta sospensione del rimborso D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38 bis, attesa l’intervenuta notifica, in data 20 settembre 2009, di atto di accertamento per l’anno 2004;

– il ricorso avverso l’atto di sospensione era accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;

– sull’appello dell’Ufficio, che deduceva la legittimità del provvedimento di sospensione ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, la CTR di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l’impugnazione della contribuente;

– Frost Italia Srl propone ricorso per cassazione con cinque motivi; l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il primo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè insufficiente motivazione;

– il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, artt. 99 e 115 c.p.c. e art. 2907 c.c.;

– il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 472 del 1972, art. 23 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e omessa motivazione;

– il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, art. 109 tuir e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 25, nonchè omessa motivazione, per esser illegittimo l’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per l’anno 2004;

– il quinto motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, art. 163 tuir, nonchè del divieto di doppia imposizione;

– la ricorrente, con memoria del 14 febbraio 2019, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese attesa la complessiva definizione delle pendenze con l’Agenzia delle entrate e il conseguente accredito delle somme chieste a rimborso;

– tale atto, pur non riconducibile alla rinunzia per carenza dei necessari requisiti formali, è comunque indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, sicchè ne determina comunque l’inammissibilità (Sez. U, n. 3876 del 18/02/2010);

– nella specie, in conseguenza dell’effettuazione del rimborso della cifra richiesta dalla società contribuente, è venuto meno l’interesse della stessa alla decisione sul ricorso;

– le spese processuali possono essere compensate in relazione al comportamento complessivo delle parti;

– non si applica, infine, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, posto che l’inammissibilità del ricorso deriva da causa sopravvenuta (v. Cass. n. 31732 del 07/12/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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