Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8001 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8001 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 5800-2015 proposto da:
AGENZIA DEI D,

I:,NTRATE 11210661002, in

persona d e

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 1)1.1
PORTOG I IESI 12, Nesso l’AVVOCATI i RA O; EN I ‘,RAU’, DEII
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
GI-I1RARI)I REMO;

– intimato avverso la sentenza n. 1172/2014 della COMMISSIONE
“FRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE del 26/09/2014,
depositata il 21/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA 10FRI1)A.
/7
/1

)53 1

AC

Data pubblicazione: 20/04/2016

In fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, nei confronti di Ghirardi Remo (che non resiste), avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n.
1172/01/2014, depositata in data 21/10/2014, con la quale – in

emesso, per maggiore IRPEF ed addizionali, relativi all’anno d’imposta
2005, a seguito di controllo fiscale, ex art.32 DPR 600/1973 e di
acquisizione di documentazione bancaria, e per effetto dell’omessa
dichiarazione di redditi derivanti a locazione di fabbricati – è stata
confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del
contribuente, sotto il profilo della nullità dell’accertamento per
mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art.12 comma

7

L212/2000.
In particolare, i giudici d’appello, respinte alcune eccezioni preliminari
di inammissibilità del gravame principale dell’Agenzia delle Entrate
nonché il motivo, sollevato dal contribuente con appello incidentale, di
nullità della notificazione dell’avviso di accertamento (le altre questioni
ritenute assorbite), hanno sostenuto di condividere la motivazione dei
giudici della C.T.P. in punto di invalidità dell’atto impositivo, per
omesso rispetto del termine di 60 gg. tra la notifica del processo
verbale di constatazione e l’emissione del provvedimento, non
potendo costituire ragione giustificatrice dell’urgenza l’imminente
scadenza dei termini per il controllo.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.
In diritto

Ric. 2015 n. 05800 sez. MT – ud. 02-03-2016
-2-

controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento,

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con i due motivi, la
violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.12 comma
7 1.212/2000, con riguardo al profilo dell’inoperatività della nonna,
trattandosi di verifica condotta presso gli Uffici dell’Amministrazione
finanziaria e non presso la sede del contribuente.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato il seguente
principio di diritto (Cass.24823/2015):

“Differentemente dal diritto

dell’Unione europea, il diritto rurionale, allo stato della legisla.zione„ non pone in
capo all”Amministra.zione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo
dei diritti del contribuente, in asserka di specifica prescikione, un generalivato
obbligo (li contraddittorio endoprocedinrentale„ comportante, in caso di viol‘kione,
l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi ‘non armonkati u,
dell’Amministinione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale,
pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relaone alle ipotesi, per le
quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi
“annonk_zati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione„ la
viola.zione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da palle
dell’Amministrnione comporta in ogni caso, anche in campo tributario,

Pinvalidità

dell’atto, purché, in giudkz:o, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto
le ragioni che avrebbe potuto .firr valere, qualora il contraddittorio fosse stato
tempestivamente attivato, e che Popposkione di dette ragioni (valutate con
rrje- rimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente
pretesti/osa e tale da configurare, iii relazione al canone generale di corrette a e
buona jede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo
lispelto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostarkiale, per le quali è stato

predisposto”.

Le Sezioni Unite hanno quindi precisato le garanzie fissate nell’art. 12,
comma 7, 1. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente
Ric. 2015 n. 05800 sez. MT – ucl. 02-03-2016
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“in

2. Le censure, da trattare unitariamente, sono fondate.

agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispe_zioni e verifiche fiscali
,
rela’.‘ione
effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del
contribuente”, valutati il dato testuale della rubrica (“Diritti e garan.zie del
contribuente sottoposto a verifiche .fiSCabli) e, soprattutto, quello del primo
comma dell’art. 12 1. 212/2000 (coniugato con la circostanza che

calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite
ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli “accessi,

ispe.zioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’eserciio di attività commerciali,
industriali, agricole, artistiche o professionali’ ,ad operazioni, cioè, che
costituiscono categorie d’intervento accertativo dell’Amministrazione
tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di
cui all’art. 52, comma 1, d.p.r. 633/1972, richiamato, in tema di
imposte dirette dall’art. 32, comma I d.p.r. 600/1973 ed, in materia di
,

imposta di registro, dall’art. 53 bis d.p.r. 131/1986, ipotesi tutte

“caratteriate autoritativa intromissione dell’Amministraione nei luoghi di
pertinemy del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui
sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamen” il
contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del
contribuente e della stessa Amministrn/one, gli elementi acquisiti presso i locali

Nella specie, non è contestato che si verteva in ipotesi di controllo
fiscale eseguito a seguito di acquisizione documentale ex art.32 DPR

z

600/1973 e non a seguito di “accesso, ispe ione, verifica” presso la sede del
›ntribuente.
La decisione della C.T.R. non è conforme al suddetto principio di
diritto.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va
cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in
Ric. 2015 n. 05800 sez. MT – ud. 02-03-2016
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l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente

diversa composizione, per nuovo esame. Il giudice del rinvio
provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di

PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio,

legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in
diversa composizione.
Così deciso, in Roma, il 2/03/2016.

anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di

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