Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8001 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. III, 01/04/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4983-2006 proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domicilia o in

ROMA, VIA MONTEZEBIO 28 SC. A INT. 6, presso lo studio dell’avvocato

BERNARDI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SORELLA GIUSEPPINA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CMB SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 480/2005 del TRIBUNALE di MTLANO, 5^ SEZIONE

CIVILE, emessa il 29/12/2004, depositata il 17/01/2005, R.G.N.

58289/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 2 marzo 2001 M.G. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Milano C.M.B. s.r.l., chiedendo il risarcimento dei danni prodotti alla sua autovettura da un autocarro di proprietà della convenuta, il giorno (OMISSIS).

Resisteva C.M.B. s.r.l., assumendo che il predetto mezzo giorno del sinistro non si trovava affatto in (OMISSIS), ma in provincia di Vicenza.

Con sentenza del 16 gennaio 2003 il giudice adito rigettava la domanda.

Proponeva appello il soccombente, ma il Tribunale, in data 17 gennaio 2005, lo respingeva.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione M. G. articolando cinque motivi.

L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia vizio di motivazione, per avere il giudice di merito fatto malgoverno del materiale probatorio acquisito, valorizzando, per sostenere l’inattendibilità del teste di parte attrice, elementi irrilevanti, quali la discordanza tra la deposizione dallo stessa resa, peraltro assai precisa e persuasiva, e le dichiarazione dell’attore in ordine al supporto sul quale era stato segnato il numero di targa dell’autocarro, l’uno sostenendo di averlo annotato su un pacchetto di sigarette, l’altro esibendo un foglio di carta intestato al medesimo testimone con l’annotazione del predetto numero. Affatto apoliticamente avrebbe poi il decidente escluso di poter dubitare della rispondenza al vero delle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, omettendo qualsivoglia esame critico delle stesse, e tanto benchè si trattasse di dipendenti della società.

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia valutato il comportamento processuale della controparte, e segnatamente la circostanza che il responsabile dell’ufficio commerciale aveva solo mostrato in giudizio la documentazione contabile inerente le tre presunte consegne effettuate il giorno dell’incidente, senza versarla in atti. Nè aveva il decidente adeguatamente vagliato la possibile compatibilità tra quelle consegne e la presenza dell’autocarro in (OMISSIS) il giorno dell’incidente, in ragione dell’ora e delle località in cui esse avevano avuto luogo. Infine la prova delegata andava dichiarata nulla, perchè il ricorso volto a sollecitarne la fissazione era privo di delega.

1.3 Col terzo motivo l’impugnante censura la mancata valutazione dell’inottemperanza al provvedimento col quale il Giudice di Pace aveva ordinato alla società convenuta, ex art. 210 cod. proc. civ., la produzione in giudizio di fotografie dell’autocarro e delle sue targhe.

1.4 Col quarto motivo lamenta la mancata valutazione delle prove documentali offerte da parte attrice, e segnatamente del certificato PRA, le cui annotazioni coincidevano in pieno con la descrizione del mezzo offerta dal testa Chierchia.

1.5 Col quinto mezzo denuncia mancata integrazione e lettura delle carte processuali, per non avere il giudice di merito considerato che, trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica di Milano in ragione della sussistenza di indizi di reato a carico del teste di parte attrice, il relativo procedimento era stato archiviato.

2.1 Le censure svolte nei primi due motivi, che si prestano a essere esaminate congiuntamente laddove denunciano vizi motivazionali in ordine alla valutazione del materiale istruttorio e alla ricostruzione della vicenda accolta dal decidente, sono prive di ogni fondamento.

Il Tribunale ha invero esaustivamente esplicitato le ragioni, niente affatto implausibili, per le quali ha ritenuto inattendibile la versione del sinistro fornita dal teste di parte attrice approdando – in un contesto probatorio in cui quelli indicati dalla convenuta avevano univocamente escluso la possibilità che il mezzo della società potesse trovarsi in (OMISSIS) nel giorno e nell’ora dell’incidente – al convincimento che i fatti costitutivi della pretesa azionata erano rimasti indimostrati. Peraltro dal tessuto argomentativo della sentenza impugnata emerge che il giudicante, senza ignorare che C.M.B. s.r.l. aveva chiamato a deporre suoi dipendenti, ha segnatamente valutato inverosimili le modalità con le quali, secondo l’assunto attoreo, il M. sarebbe stato informato dei danni provocati alla sua autovettura dall’autocarro della convenuta, e tanto a prescindere anche dalla considerazione della distanza esistente tra i luoghi in cui, secondo i testi escussi, si trovavano, quel giorno, i due mezzi.

Ne deriva che le critiche del ricorrente mirano in definitiva a introdurre una rivalutazione del materiale istruttorie, laddove costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Regolatrice che, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine (all’eziologia dell’incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (confr. Cass. civ. 3, 23 febbraio 2006 n. 4009; Cass. civ., 3 10 agosto 2004, n. 15434).

2.2 Le censure formulate negli altri motivi di ricorso difettano, a tacer d’altro, del necessario requisito dell’autosufficienza. E invero, quelle volte a denunciare anomalie procedurali, come la mancata produzione in giudizio di documentazione che pure avrebbe influito sul convincimento del giudicante, (secondo motivo), o l’omessa valutazione della inosservanza di pretesi ordini di esibizione (terzo motivo), o di prove documentali offerte da parte attrice (quarto e quinto motivo), non sono accompagnate nè dall’indicazione dei verbali di causa in cui dovrebbe rinvenirsi traccia dei procedimenti istruttori richiamati dall’impugnante, nè dalla esposizione del contenuto dei documenti asseritamente ignorati dal decidente. In particolare, con riguardo a questi ultimi, affinchè possa ritenersi rispettato il requisito dell’autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che il contenuto del documento sia riprodotto in ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale in cui la produzione è avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità esso è rinvenibile (confr. Cass. civ., 3, 11 febbraio 2009, n. 3340).

2.3 A ciò aggiungasi che la pretesa nullità della prova delegata, prospettata nel secondo motivo, costituisce questione assolutamente nuova, in relazione alla quale il ricorrente aveva l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18443).

Il ricorso deve in definitiva essere rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 800 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

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