Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8000 del 28/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 8000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3028-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BLUEBELLE SAS DI C.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5058/12/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 24/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della “Bluebelle sas di C.E.” (che non resiste), avverso a sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5058/12/2015, depositata in data 24/11/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, per IVA, IRPEF ed IRAP dovute in relazione all’anno d’imposta 2008, in applicazione della disciplina prevista dalla L. n. 724 del 1994, art. 30 (società c.d. non operativa) – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente (e dei soci).

In particolare, i giudici d’appello hanno, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarato “infondato il recupero dell’imposta”.

– a seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della decisione impugnata, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nn. 2 e 4, rilevando che la decisione della C.T.R. contiene una motivazione in alcun modo correlata ad i motivi di appello ed all’oggetto del contendere.

2. La censura è fondata.

Invero, la decisione della C.T.R., nella pane relativa ai “motivi” (essendo la parte in “fatto” svolta in maniera pertinente), anzichè esaminare le circostanze gia allegate in primo grado e reiterate in appello dalla società contribuente, attinenti al mancato conseguimento dei ricavi minimi richiesti dalla normativa sulle società c.d. di comodo, contiene riferimenti ad un’imposta sostitutiva versata ex L. n. 448 del 2001, in relazione ad un terreno edificabile oggetto di compravendita ed a questioni correlate ad una plusvalenza ex artt. 67 e 568 TUIR, del tutto estranee all’oggetto del contendere, così rivelandosi affetta da “irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta” (Cass. S.U. 8054/2015).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio dì legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA