Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8000 del 28/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.28/03/2017), n. 8000
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3028-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
BLUEBELLE SAS DI C.E.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5058/12/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 24/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della “Bluebelle sas di C.E.” (che non resiste), avverso a sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5058/12/2015, depositata in data 24/11/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, per IVA, IRPEF ed IRAP dovute in relazione all’anno d’imposta 2008, in applicazione della disciplina prevista dalla L. n. 724 del 1994, art. 30 (società c.d. non operativa) – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente (e dei soci).
In particolare, i giudici d’appello hanno, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarato “infondato il recupero dell’imposta”.
– a seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
IN DIRITTO
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della decisione impugnata, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nn. 2 e 4, rilevando che la decisione della C.T.R. contiene una motivazione in alcun modo correlata ad i motivi di appello ed all’oggetto del contendere.
2. La censura è fondata.
Invero, la decisione della C.T.R., nella pane relativa ai “motivi” (essendo la parte in “fatto” svolta in maniera pertinente), anzichè esaminare le circostanze gia allegate in primo grado e reiterate in appello dalla società contribuente, attinenti al mancato conseguimento dei ricavi minimi richiesti dalla normativa sulle società c.d. di comodo, contiene riferimenti ad un’imposta sostitutiva versata ex L. n. 448 del 2001, in relazione ad un terreno edificabile oggetto di compravendita ed a questioni correlate ad una plusvalenza ex artt. 67 e 568 TUIR, del tutto estranee all’oggetto del contendere, così rivelandosi affetta da “irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta” (Cass. S.U. 8054/2015).
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio dì legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017