Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8000 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. III, 01/04/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 326-2006 proposto da:

I.M. (OMISSIS), T.E.

(OMISSIS), B.D. (OMISSIS), G.

P. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato MAZZOCCO ENNIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato PANCALLO ANTONIO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE BARI/(OMISSIS), (OMISSIS) in

persona

del legale rappresentante pro tempore Dott. P.N.,

elettivamente domiciliata m ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio

dell’avvocato LORIZIO MARIA ATHENA, rappresentata e difesa

dall’avvocato BELLANTUONO DOMENICO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 245/2005 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, emessa il 8/7/2005, depositata il

26/09/2005, R.G.N. 270/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO per delega dell’Avvocato

ANTONIO PANCALLO;

udito l’Avvocato DOMENICO BELLANTUONO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale può così essere ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

Con ricorso del 25 giugno 2003 l’Azienda Unità Sanitaria Locale BA/(OMISSIS) chiedeva al Tribunale di Taranto, sezione specializzata agraria, di ordinare a I.M., T.E., G.P. e B.D. il rilascio del fondo rustico di sua proprietà alle stesse affittato dalla usufruttuaria D. I..

Deduceva che il 22 dicembre 2000 era scaduto, ex art. 999 cod. civ., il quinquennio successivo al decesso della loro dante causa, risalente al 1 ottobre 1995, ed era terminata la relativa annata agraria.

Resistevano le convenute, le quali contestavano l’applicabilità alla fattispecie della norma codicistica ex adverso invocata, sostenendo che essa non poteva privare di effetti il contratto di affitto stipulato con la D., scadente il (OMISSIS).

Rilevavano anche che, a tutto concedere, il contratto si era rinnovato per mancata disdetta alla scadenza, avendo la AUSL, col suo comportamento, manifestato la volontà di rinunziare agli effetti dell’art. 999 cod. civ.. Chiedevano inoltre, per l’ipotesi in cui il decidente avesse ritenuto di accogliere l’avversa domanda, di condannare l’azienda a pagare le somme anticipate ai precedenti conduttori del terreno, nonchè, L. n. 203 del 1982, ex art. 17 i miglioramenti apportati al fondo ed ex art. 43 della stessa Legge, un equo indennizzo in ragione della anticipata risoluzione del rapporto.

Con sentenza del 17 gennaio-22 marzo 2005 il giudice adito, in accoglimento della domanda, dichiarato cessato il contratto di affitto al (OMISSIS), ordinava alle convenute il rilascio del fondo, rigettando altresì la domanda riconvenzionale dalle stesse avanzata.

Interponevano gravame le soccombenti, ma la Corte d’appello di Lecce, in data 26 settembre 2005, lo respingeva.

Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione B. D., G.P., I.M. ed T. E., formulando tre motivi.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, l’Azienda Unità Sanitaria Locale BA/(OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo le impugnanti lamentano violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 1 e art. 999 cod. civ. Sostengono che il giudice di merito, ritenendo applicabile la norma codicistica, avrebbe fatto malgoverno della consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui, dopo l’entrata in vigore della L. 3 maggio 1982, n. 203, l’art. 999 cod. civ. continua a disciplinare soltanto i presupposti di opponibilità del contratto locativo concluso dall’usufruttuario, laddove la durata resterebbe determinata dall’art. 41 della predetta Legge (confr. Cass. 14 febbraio 1994, n. 1455; 6 giugno 1997, n. 4966; 28 gennaio 1995, n. 1051).

1.2 La censura è infondata.

Questa Corte, a partire dal noto arresto 25 luglio 2003, n. 11561, che segnò una svolta radicale rispetto alla giurisprudenza precedente, costantemente afferma che l’art. 999 cod. civ., a norma del quale le locazioni concluse dai l’usufruttuario e in corso alla data di cessazione dell’usufrutto sono opponibili al proprietario, purchè constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore e in ogni caso per una durata non eccedente il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto, non è stato implicitamente abrogato dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, nè per quanto riguarda la forma che deve rivestire il contratto di affitto posto in essere dall’usufruttuario, affinchè possa essere opposto al proprietario, nè per quanto attiene alla durata dello stesso.

A tale principio, ispirato alla condivisibile considerazione che l’art. 999 cod. civ. è norma speciale rispetto alla disciplina dei contratti agrari (come rispetto a quella dei contratti di locazione di immobili urbani), si è correttamente attenuto il giudice a quo.

2.1 Col secondo mezzo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge, nonchè mancanza e insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia.

Sostengono che, anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 999 cod. civ., il contratto sarebbe scaduto il (OMISSIS), data per la quale l’azienda avrebbe potuto e dovuto domandare il rilascio del terreno. Chiedendo la restituzione per la prima volta nel (OMISSIS), e cioè dopo più di due anni dalla pretesa cessazione del rapporto, l’ente proprietario avrebbe dimostrato di rinunciare al diritto di avvalersi di quella scadenza. L’assunto della Corte territoriale, secondo cui la possibilità di una rinnovazione tacita del contratto era esclusa dalla necessità della forma scritta per le manifestazioni negoziali della Pubblica Amministrazione, sarebbe inconferente nella fattispecie, essendo in discussione piuttosto la rinuncia della locatrice all’intervenuta cessazione del rapporto contrattuale o, meglio, alla minore durata dello stesso.

2.2 Le critiche sono prive di pregio.

Costituisce principio generale fondamentale della materia delle obbligazioni, evincibile dal sistema normativo (e, in particolare, dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440), che la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire per iscritto), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell’atto, rilevabile anche d’ufficio.

La regola della forma scritta ad substantiam è, infatti, strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, sia nell’interesse de cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell’interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all’esigenza di identificare con precisione l’obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell’atto e, specularmente, di rendere possibile l’espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell’autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione sanciti dalla carta costituzionale (art. 97 Cost.).

Dalla regola per cui, gli atti negoziali della P.A. devono constare di manifestazioni formali di volontà, la giurisprudenza ha poi correttamente dedotto che essi non sono surrogabili con comportamenti concludenti, non possono cioè esternarsi in forma implicita o attraverso condotte meramente attuative (confr. Cass. civ. 26 ottobre 2007, n. 22537; Cass. civ. 6 luglio 2007, n. 15296).

L’evocazione dell’istituto della rinuncia non vale dunque a eliminare l’operatività del disposto dell’art. 17 della fonte innanzi richiamata, posto che proprio per tal via dovrebbe realizzarsi quella rinnovazione tacita de contratto che, al pari di ogni altra manifestazione negoziale non vestita della forma vincolata richiesta dalla legge, la norma mira a scongiurare.

3.1 Col terzo motivo le impugnanti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 17 evidenziando che la Corte d’appello, sulle richieste formulate in via riconvenzionale, quali il pagamento delle indennità per i miglioramenti apportati al fondo, per la risoluzione anticipata e incolpevole del contratto, del ristoro dei danni subiti in conseguenza della riduzione del periodo di utilizzazione del fondo e di rimborso della somma di L. 162.893,92, si era limitata ad affermare che la decisione adottata dal giudice di prime cure era corretta.

Il decidente aveva così fatto malgoverno del disposto della L. n. 203 del 1982, art. 17 per giunta ignorando e le previsioni degli artt. 5 e 6 del contratto di affitto e il contenuto della documentazione acquisita, in particolare della dichiarazione con la quale la locatrice, intervenuta la cessazione del precedente rapporto contrattuale, si era riconosciuta debitrice della somma di Euro 162.893,92.

3.3 Anche tali censure non colgono nel segno. Con riguardo all’indennità per l’anticipata e incolpevole risoluzione del contratto di affitto nonchè al ristoro dei danni subiti per effetto del ridotto periodo di utilizzazione del fondo, è addirittura ovvio che il loro mancato riconoscimento costituisce il naturale effetto della ritenuta applicabilità dell’art. 999 cod. civ. e, specularmente, dell’inapplicabilità della L. n. 203 del 1982, in ordine alla durata del contratto, di talchè si giustifica pienamente la mancanza di un’espressa motivazione, in parte qua. Non è superfluo in proposito ricordare che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabiie allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure difetti una specifica argomentazione, la decisione adottata sia comunque incompatibile con la pretesa fatta valere dalla parte si da comportarne il rigetto (confr. Cass. civ., 3, 12 gennaio 2006, n. 407).

3.4 Quanto poi alla richiesta delle ricorrenti di vedersi rimborsare la somma di Euro 162.893,92, da esse asseritamente corrisposta alla locatrice, la doglianza, richiamando dichiarazioni prodotte nel precedente grado del giudizio, difetta dell’autosufficienza necessaria alla valida proposizione della censura. E invero, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, a integrare il requisito dell’autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione col quale si investa la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che il contenuto delle stesse sia riprodotto in ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale in cui la produzione è avvenuta e in cui, nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità, esse sono rinvenibili (Cass. civ., 3, 11 febbraio 2009, n. 3340).

3.5 Infine, in ordine al mancato riconoscimento della indennità per i pretesi miglioramenti – e cioè il pozzo e l’impianto di uva a tendone – il giudice di merito ha motivato il suo convincimento evidenziando, quanto al primo, e ne le appellanti neppure avevano dimostrato di averlo realizzato, ma solo di avere chiesto e ottenuto le neccessarie autorizzazioni amministrative, e, quanto al secondo, che l’opera non era stata espressamente assentita da la locatrice, come pur sarebbe stato necessario, posto che il contratto conteneva solo il generico impegno delle affittuarie ad attuare le coltivazioni più vantaggiose.

3.6 Ritiene il collegio che la decisione del giudice di merito, di cui si è sintetizzato l’iter argomentativo, sia assolutamente in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, secondo cui, in tema di affitto di fondi rustici, i miglioramenti apportati sul fondo dall’affittuario sono indennizzabili, ai sensi della normativa di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 11, poi ribadita dalla legge 3 maggio 1982 n. 203, se realizzati con il consenso espresso e preventivo del concedente ovvero, in difetto, se eseguiti previa formale autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura (Cass. civ., 3, 26 febbraio 2008, n. 5026).

Ora, nella fattispecie, di un tale consenso può parlarsi solo relativamente al pozzo di acqua sorgiva, ma, a fronte della rilievo della mancata prova della sua realizzazione, contenuto nella sentenza impugnata, nulla hanno dedotto le ricorrenti.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

Segue la condanna delle impugnanti al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

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