Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 800 del 16/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/01/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 16/01/2020), n.800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21587/2018 R.G. proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Filomena

D’Addario;

– ricorrente –

contro

Allianz S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Clemente,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio,

n. 17/A;

– controricorrente –

e nei confronti di

T.A.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 57/2018, depositata

il 10 gennaio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre

2019 dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Brindisi ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da C.S. nei confronti della propria assicuratrice per la r.c.a., Allianz S.p.A. e di T.A., proprietaria del veicolo investitore, in relazione ai danni subiti dalla propria autovettura a seguito di sinistro stradale.

Ha infatti ritenuto che la documentazione in atti, complessivamente considerata, non fosse idonea a fornire “elementi convincenti sui fatti di causa e segnatamente sulla ricostruzione dell’effettiva dinamica del sinistro, non potendo attribuirsi valore dirimente nè all’espletata c.t.u., nè al c.d. modulo CAI, nè ai rilievi fotografici degli autoveicoli danneggiati”.

2. Avverso tale decisione C.S. propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resiste Allianz S.p.A., depositando controricorso.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del (Codice delle assicurazioni private) D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 143, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Sostiene che la produzione del modulo CAI determina una presunzione, valida fino a prova contraria, nella specie non fornita, del fatto che il sinistro si è verificato per colpa del conducente del veicolo antagonista che non ha rispettato l’obbligo di dare la precedenza.

Lamenta inoltre che erroneamente, ed in violazione dell’art. 115 c.p.c., il giudice di merito ha ritenuto l’elaborato peritale non sufficiente a supportare detta ricostruzione della dinamica del sinistro.

2. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non risulta notificato ad T.A., parte contumace nel giudizio d’appello e da considerarsi litisconsorte necessaria (v. Cass. 20/09/2017, n. 21896; 13/04/2018, n. 9188; 14/06/2018, n. 15404). Vi è in atti relata di notifica a mezzo posta, ma manca la prova dell’avvenuto perfezionamento.

L’inammissibilità del ricorso, che si va appresso a evidenziare, rende tuttavia ultroneo ed inutilmente dispendioso e defatigante l’altrimenti necessario ordine di integrazione del contraddittorio.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106).

3. Il ricorso si espone a diversi rilievi di inammissibilità.

3.1. Anzitutto per la palese inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti su cui il motivo si fonda, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorrente fa invero riferimento a documenti (modulo Cai; consulenza tecnica d’ufficio), senza debitamente localizzarli nel fascicolo processuale e altresì omettendo, della seconda, di riportarne esaustivamente il contenuto.

E’ invece, come noto, necessario che si provveda, oltre che alla specifica indicazione del contenuto dell’atto o documento richiamato, anche alla sua precisa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701).

3.2. La principale se non unica tesi censoria, circa l’efficacia di prova presuntiva, superabile soltanto in presenza di prova contraria, del modulo di constatazione amichevole di incidente, è comunque manifestamente infondata, in quanto contrastante con quella affermata dalla giurisprudenza di legittimità, cui il giudice di merito si è correttamente conformato, donde l’ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

In realtà, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, sulla scia di Cass. Sez. U. 05/05/2006, n. 10311, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale (cui può equipararsi anche quello promosso ai sensi dell’art. 149 cod. ass. nei confronti della propria compagnia di assicurazione, agendo in tal caso questa nella veste, che la legge stessa espressamente gli assegna, di mandatario (senza rappresentanza) dell’assicuratore del responsabile), la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (c.d. modulo C.A.I.), non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

Tale “libero apprezzamento”, sia che esiti in un giudizio di idoneità probatoria del documento, sia che abbia esito opposto, non equivale ad arbitrio e deve essere dunque adeguatamente motivato; nel caso di specie tuttavia il giudice di merito ne ha fornito congrua motivazione, in sostanza valorizzando l’assenza di riscontri convergenti di alcun tipo; carenza probatoria che, diversamente da quanto postulato in ricorso, investe in realtà, nella valutazione del giudice a quo, ogni aspetto del sinistro e, dunque, financo l’esistenza, se non dei danni, della loro ascrivibilità ad una collisione con l’altra autovettura.

Si osserva infatti in sentenza che “nel modulo CAI i redigenti, in relazione al luogo del sinistro, si sono limitati ad indicare solamente il Comune e la contrada già citate, senza alcuna indicazione sulla presenza di una intersezione e tantomeno sulla posizione dei veicoli, nè sugli esatti punti di urto tra le due autovetture. In difetto di tale basilare accertamento, conseguentemente non possono ritenersi convincenti le valutazioni operate dal CTU circa la compatibilità tra i danni riportati dai veicoli, peraltro rilevabili esclusivamente dalle fotografie depositate dalle parti, laddove la valutazione sulla compatibilità dei danni, non può certo prescindere da una attendibile ricostruzione del luogo del sinistro e della dinamica dello stesso che, come detto, il c.t.u. pone a base delle sue valutazioni senza poter contare su alcun elemento probante, nè, comunque, avendo cura di precisare quale mai sia la propria fonte di conoscenza rispetto tali ineludibili elementi”.

Una tale valutazione, impingendo nella ricognizione del fatto, è sindacabile in sede di legittimità solo per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella specie nemmeno dedotto.

3.3. In tale prospettiva emerge altresì l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza della pure dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Occorre al riguardo rammentare che, come già più volte chiarito da questa Corte, “per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”” (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238).

Devesi altresì ricordare che “se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili d’ufficio), rientra però nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l’indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall’art. 115 c.p.c., ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l’assunzione se già ammesse: v. art. 209 c.p.c.) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 21238 del 2016; Cass. n. 2141 del 1970).

Allo stesso modo, sotto il profilo della pure dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., va rammentato che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione di detta norma (la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892).

Tanto è per l’appunto dedotto in ricorso con riferimento, ancora, al valore presuntivo, in tesi, sempre e comunque, attribuibile al modulo CAI.

Assunto però, questo, non condivisibile, alla luce della più corretta interpretazione della norma che, come detto, rimette al giudice pur sempre la libera valutazione del contenuto e dell’efficacia probatoria del modulo, purchè adeguatamente motivata: requisito che nella specie, per quanto detto, è da ritenersi adeguatamente rispettato.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 16 gennaio 2020

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