Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 800 del 16/01/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 800 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MIANI CANEVARI FABRIZIO
SENTENZA
sul ricorso 22388-2010 proposto da:
LARINO BRUNO LRNBRN68A24A064R, domiciliato in ROMA,
PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati QUATTROMINI GIULIANA e QUATTROMINI PAOLA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
contro
3387
•
UNILEVER ITALIA S.P.A. C.F. 00846710150;
– intimata –
Nonché da:
Data pubblicazione: 16/01/2014
UNILEVER ITALIA MANUFACTURING S.R.L., già SAGIT
S.R.L., incorporata nella UNILEVER ITALIA S.P.A. C.F.
00846710150, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
TUPINI 133, presso lo studio dell’avvocato BRAGAGLIA
D’AYALA GIULIO, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
LARINO BRUNO LRNBRN68A24A064R;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5690/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 31/07/2010 r.g.n. 9659/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità.
•
ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato GOMEZ
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, riformando la decisione di primo grado, ha accolto
parzialmente la domanda proposta da Bruno Larino nei confronti della datrice di lavoro S.r.l. Unilever Italia
diretta al riconoscimento del diritto alla retribuzione per il tempo impiegato per indossare e dismettere,
prima dell’inizio del turno di lavoro e alla fine di questo, gli indumenti di lavoro forniti dall’azienda. Il
giudice dell’appello ha ritenuto prescritto il credito del Larino per il periodo precedente ad una lettera di
messa in mora della società.
Avverso tale sentenza Larino ha proposto ricorso per cassazione, al quale la società Unilever Italia
E’stato successivamente depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale, in data 16 marzo
2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell’art.335 cod.proc.civ.
Dall’ accordo di cui al verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che tra le parti non vi è più alcun
contrasto in merito alla controversia oggetto del presente giudizio, con conseguente cessazione della
materia del contendere. Si deve quindi rilevare il sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il
processo; ne consegue la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi.
In relazione al suddetto accordo si rawisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese
del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013
11-Presidente estensore Luutrz
Manufactoring S.r.l. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.