Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 800 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 14/01/2011), n.800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7619/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

V.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 88/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 22/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione nei confronti di V. P. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del silenzio-rifiuto su istanza di rimborso della maggiore Irpef trattenuta sull’indennità di buonuscita per prepensionamento volontario ex L. n. 141 del 1990, la C.T.R. Puglia confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente) rilevando che la decadenza prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, non trova applicazione quando si verta in tema di rimborsi Irpef ai quali sia applicabile il regime normativo previsto dalla L. n. 482 del 1985, modificato per effetto della sentenza n. 178 del 1996 della Corte costituzionale, essendo in presenza di liquidazione dell’indennità posteriore al 1 gennaio 1980 e che nella specie doveva ritenersi applicabile il regime introdotto dalla citata sentenza della corte costituzionale, trattandosi di rapporti pendenti.

2. Col primo motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e L. n. 482 del 1985, art. 2, la ricorrente rileva innanzitutto che, a norma della L. n. 482 del 1985, art. 2 cit., non deve essere esclusa da tassazione la quota di indennità relativa a versamenti volontari.

La ricorrente sostiene inoltre che il contribuente sarebbe incorso nella decadenza di cui all’art. 38, applicabile nella specie, trattandosi di dipendente non statale la ricorrente aggiunge infine che la Federservizi, in risposta ad una richiesta dell’Ufficio,- aveva inviato in data 3 maggio 2005 una nota con la quale comunicava che al V. era stato liquidato l’importo lordo complessivo di L. 43.366.938, sul quale era stata operata la trattenuta a titolo di Irpof di L. 2.461.431, circostanza che renderebbe “perplessa” la motivazione della sentenza fondata sulla base del fatto che il rapporto non era stato già definito con la definitiva attribuzione del trattamento pensionistico.

Dalla sentenza impugnata non risulta che la questione preposta con la prima censura sia mai stata posta nei giudizi di merito e la ricorrente omette di specificare se, quando e in quale atto tale questione sia stata eventualmente proposta.

Quanto all’affermazione secondo la quale il contribuente sarebbe incorso nel termine di decadenza di cui al predetto art. 38, è sufficiente osservare che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, pur avendo affermato che la domanda del dipendente medesimo volta al rimborso delle trattenute I.R.P.E.F. non si sottrae al principio di decadenza contemplato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2, per effetto del decorso di 18 mesi dal versamento stesso, vertendosi in tema di versamento diretto (e non di ritenuta diretta ai sensi del citato D.P.R. n. 602, art. 37) operato dall’O.P.A.F.S., ha tuttavia chiarito (anche con specifico riguardo ad indennità di buonuscita erogata dall’O.P.A.F.S. in favore di dipendente collocato a riposo dopo l’1 gennaio 1974) che la decadenza suddetta non trova applicazione allorchè si verta in tema di rimborso I.R.P.E.F. cui sia applicabile il regime normativo previsto dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, come modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 1986) e si sia in presenza di liquidazione dell’indennità posteriore all’1 gennaio 1980 (v. tra le altre Cass. n. 2485 del 1996 e, con riferimento anche a dipendenti bancari, Cass. n. 5233 del 1997 e n. 5560 del 1999).

Tanto premesso, la sentenza impugnata ha accertato in fatto la sussistenza delle condizioni per l’applicabilità del regime introdotto dalla L. n. 482 del 1985, come modificato per effetto della sentenza n. 178 del 1996 della Corte costituzionale e tale accertamento in fatto viene censurato in questa sede deducendo che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe “perplessa” in relazione al contenuto di una nota della Federservizi del maggio 2005, secondo la quale al V. era stato liquidato l’importo lordo complessivo di L. 43.366.938, sul quale era stata operata la trattenuta a titolo di Irpef di L. 2.461.431. In proposito, è sufficiente rilevare: che dalla sentenza impugnata non risulta che la suddetta questione sia stata dedotta nell’ambito del giudizio di merito nè la ricorrente precisa se, quando e in quale atto processuale essa sia stata posta, come sarebbe stato necessario per evitare una declaratoria di inammissibilità per novità; che la censura non è autosufficiente perchè non risulta riportato in ricorso il testo della citata nota;

che non si chiarisce in ricorso neppure se la suddetta nota sia stata prodotta nel giudizio di appello, nè peraltro tale nota (sulla quale la censura di vizio di motivazione sarebbe fondata) risulta prodotta in questa sede unitamente al ricorse ex art. 369 c.p.c., n. 4.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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