Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 80 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 04/01/2011), n.80

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo studio dell’avvocato

URSINO Anna Maria Rosaria, (DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE ITALIANE),

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; – ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DE SUPPE’ 24, presso lo

studio dell’avvocato LAZZARA ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

DINISI GIUSEPPINA, giusta delega in atti; – controricorrente –

avverso la sentenza n. 4514/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

06/09/2006 r.g.n. 844/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2010 dal

Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO; udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega

ANNA MARIA ROSARIA URSINO;

udito l’Avvocato ALBERTO D’ALESSANDRO per delega DINISI GIUSEPPINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 20 febbraio 2007, la s.p.a. Poste Italiane chiede con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 6 settembre 2006 e notificata il 22 dicembre 2006, con la quale la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del giudice di primo grado, che aveva condannato la societa’, a seguito dell’accertamento della nullita’ del termine apposto – ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 cosi’ come integrato dall’accordo 25 settembre 1997 “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi ed in attuazione del progressivo completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” – al contratto di lavoro intercorso con M. F. decorrente dal 1 giugno 1999, a risarcire al lavoratore il a danno, rapportato alle retribuzioni perdute dall’atto di messa in mora del creditore della prestazione.

In particolare, la societa’ ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione dellaL. n. 230 del 1962, dellaL. n. 56 del 1987, art. 23e dell’art. 1362 c.c.e segg. nonche’ il vizio di motivazione nella interpretazione dell’accordo del 25 settembre 1997, integrativo del C.C.N.L. 26 novembre 1994 e dei verbali di intesa sindacale successivi e, infine, per violazione degli artt.1217e1233 c.c.in sede di determinazione delle conseguenze economiche tratte dalla ritenuta illegittimita’ del termine.

Alle domande della societa’ ha resistito con controricorso il lavoratore.

Ambedue le parti hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ infondato.

I giudici di merito hanno infatti individuato negli accordi attuativi del 1997 e 1998 citati in sentenza, l’imposizione di un termine finale di efficacia alla causale giustificativa dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro – di origine contrattuale collettiva (come consentito dallaL. n. 56 del 1987, art. 23) – relativa alle esigenze legate alla ristrutturazione aziendale, rilevando che tale termine era scaduto il 30 aprile 1998 e quindi in data antecedente a quella dei contratti di lavoro esaminati.

In proposito, va ricordato che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.Cass. S.U. n. 4588/06e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, da ultimo,Cass. n. 6913/09), dellaL. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23ha operato una sorta di “delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi considerata, quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dallaL. n. 230 del 1962e soggette unicamente ai limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive puo’ essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es.,Cass. 20 aprile 2006 n. 9245e4 agosto 2008 n. 21063).

Quanto al tipo di contrattazione collettiva autorizzata a tale ampliamento, il citato L. n. 56, art. 23 si esprime in termini di “apposizione di un termine… consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.

Nel caso in esame, come ricordato anche dalla ricorrente, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, sottoscritto dai tre maggiori sindacati nazionali, era stata introdotta nel testo dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. del 1994, quale ulteriore ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro (oltre quelle originariamente previste ai sensi dellaL. n. 56 del 1987, art. 23) il caso di “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Inoltre, in pari data, le medesime parti collettive avevano stipulato un accordo attuativo, col quale si davano atto che fino al 31 gennaio 1998 l’impresa versava nelle condizioni legittimanti la stipula del contratto a termine per affrontare il processo di ristrutturazione e con successivi accordi attuativi avevano accertato che tali condizioni erano proseguite fino al 30 aprile 1998.

Orbene, con numerose sentenze questa Corte suprema (cfr., per tutte,Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866,28 novembre 2008 n. 28450e20 marzo 2009 n. 6913), decidendo in ordine a fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, ha ripetutamente confermato, con orientamento ormai consolidato, le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati in base alla previsione di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997 e cassato le poche decisioni di segno opposto.

Pur negando, sulla base della considerazione dell’autonomia delle ipotesi aggiuntive la cui previsione e’ affidata ai contraenti collettivi indicati, la necessita’ che quella di cui all’accordo in questione debba essere istituzionalmente contenuta in limiti temporali predeterminati, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito secondo cui, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e ai successivi accordi attuativi sottoscritti in data 16 gennaio 1998 e in data 27 aprile 1998, le parti avevano convenuto di limitare il riconoscimento della sussistenza della situazione descritta nell’accordo integrativo unicamente fino al 31 gennaio e poi fino al 30 aprile 1998, per cui, per far fronte alle esigenze in tale sede indicate, l’impresa poteva procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la conseguente illegittimita’ dei contratti stipulati successivamente a tale data.

Tale uniforme giurisprudenza di questa Corte, ripetutamente ribadita, come in questa sede, sulla base della diretta conoscenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro da interpretare, ha infatti rilevato che siffatta interpretazione:

– non viola il canone ermeneutico che rimanda al significato letterale degli accordi, laddove questo e’ stato valutato dai giudici di merito come evidente ed univoco e quindi non necessitante di un piu’ diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volonta’ delle parti;

– e’ comunque rispettosa del canone di cui all’art. 1367 c.c.a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziche’ in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, in quanto ritenendo che gli accordi attuativi non avrebbero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, essi risulterebbero privi di un qualunque utile effetto;

– appare altresi’ corretta laddove ha ritenuto irrilevante, nella ricostruzione della volonta’ delle parti, l’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga e quindi quando il diritto del lavoratore alla stabilita’ del rapporto si era gia’ perfezionato.

Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi e’ ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nelle difese della ricorrente sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedelta’ ai propri precedenti, sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

La decisione impugnata, relativa all’accertata illegittimita’ della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro del resistente per la causale indicata, in quanto stipulati successivamente alla data del 30 aprile. 1998, si sottrae pertanto alle censure svolte dalla ricorrente, sopra riassunte.

Con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.la societa’ ricorrente, invoca, in via subordinata, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullita’ della clausola appositiva del termine, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dallaL. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7in vigore dal 24 novembre 2010, del seguente tenore:

“Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennita’ omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nellaL. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le OO.SS. comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia’ occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennita’ fissata dal comma 5 e’ ridotto alla meta’.

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita’ di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della, domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 c.p.c.”.

Con riguardo alla richiesta della societa’, contrastata dalla difesa dell’intimato e a prescindere dall’esame delle obiezioni da quest’ultima svolte in ordine alla problematica relativa alla possibilita’ di ricomprendere tra i giudizi pendenti cui il comma 7 ora riportato applica i precedenti commi 5 e 6 anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimita’ lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimita’, il cui perimetro e’ limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr.Cass. 8 maggio 2006 n. 10547).

In tale contesto, e’ altresi’ necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresi’ ammissibile secondo la disciplina sua propria.

In particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullita’ del termine, che essi non siano tardivi o generici, etc.; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore delD.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresi’ corredati, a pena di inammissibilita’ degli stessi, dalla formulazione di un adeguato quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis ad essi applicabile.

In caso di assenza o di inammissibilita’ di una censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullita’ del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto pregiudiziale produce infatti la stabilita’ delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze.

Premessi tali principi di diritto, si rileva che nel caso in esame il motivo che investe il tema cui potrebbe essere riferibile, secondo la prospettazione della ricorrente, la disciplina di cui alla L. n. 183 del 1910, art. 32, commi 5, 6 e 7 e’ il secondo, indicato nella rubrica come di violazione delle norme di cui agli artt.1217e1233 c.c..

In proposito, richiamando lasentenza delle sezioni unite n. 14381/02, la societa’ sostiene che la situazione di mora accipiendi necessaria per la decorrenza del danno da risarcire nel caso di mancata ripresa del rapporto a seguito della scadenza del relativo termine, a posteriori dichiarato nullo non e’ intergrata dalla domanda di annullamento del preteso licenziamento illegittimo e tantomeno dalla istanza pregiudiziale di tentativo obbligatorio di conciliazione pregiudiziale.

La ricorrente aggiunge che ingiustamente i giudici di merito avrebbero respinto le sue istanze istruttorie (ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 del ricorrente) tese a dimostrare la percezione da parte della lavoratrice di redditi alternativi nel periodo di inoccupazione presso le poste, come tali incidenti sulla misura del risarcimento danni.

Il motivo conclude col seguente quesito di diritto: “Per il principio di corrispettivita’ della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimita’ del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agliart. 1206 c.c.”.

Trattasi di quesito che anzitutto non riguarda il tema dell’aliunde perceptum e che, comunque, anche in ordine all’argomento della mora credendi, e’ generico (ma gia’ nell’illustrazione del motivo la societa’ non indica del resto quale atto in concreto i giudici abbiano erroneamente qualificato come di mora credendi, riferendosi viceversa alle due ipotesi astratte della impugnazione del licenziamento e della richiesta pregiudiziale del tentativo di conciliazione) e non e’ pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito.

Il quesito di diritto, che la norma del codice di rito richiede a pena di inammissibilita’ del relativo motivo, deve infatti essere formulato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (cfr., ad es.,Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico o non pertinente.

In proposito, come rilevato daCass. S.U. ord. 5 febbraio 2008 n. 2658, a fini indicativi “potrebbe apparire utile il ricorso ad uno schema secondo il quale sinteticamente si domandi alla Corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata”, le ragioni della cui erroneita’ sono adeguatamente illustrate nel motivo.

Concludendo, nel caso in esame la genericita’, astrattezza e quindi non pertinenza del quesito ne determina l’inesistenza e con essa l’inammissibilita’ del relativo motivo, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c.In base alle considerazioni svolte, il ricorso va pertanto respinto, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, come operato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al M. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 33,00 per esborsi ed Euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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