Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7999 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2021, (ud. 13/12/2019, dep. 22/03/2021), n.7999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8905-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CENTRO SICULO ANIMALI DI C. A. SAS, P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 137/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CALTANISSETTA, depositata il 15/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo all’anno 1999, con cui erano recuperati nei confronti della Centro Siculo Animali di C.A. e c. sas costi indebitamente dedotti ed iva indebitamente detratta, in relazione ad operazioni inesistenti.

Avverso tale accertamento proponeva ricorso la società intimata la quale deduceva sia la carenza di motivazione dell’atto che la insussistenza della violazione. Tale ricorso era accolto dalla commissione di provinciale di Enna (sen. n. 277/02/07).

Distinto avviso di accertamento era emesso anche nei confronti del socio P.L., al fine di rettificare il reddito di partecipazione. Anche il socio P. proponeva ricorso contro l’atto di accertamento. Anche tale ricorso era sostanzialmente accolto dalla Commissione Provinciale di Enna (sent. n. 278 del 2007), applicando nei suoi confronti una sanzione di 258 Euro.

Con distinti ricorsi l’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso entrambe le sentenze d primo grado. La Ctr. della Sicilia sez. di Caltanisetta, riuniti i ricorsi, confermava le sentenze di primo grado. Propone ricorso in cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi: Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., comma 2. Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 19, 21, 39, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, e degli artt. 2697 e 2727, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Non presentavano controricorso nè la società nè il socio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di gravame con cui si deduce la violazione del contraddittorio va accolto. Come è noto deve essere dichiarata la nullità dell’intero procedimento ogni qualvolta venga rilevato il difetto di integrità del contraddittorio fin dal primo grado di giudizio. Al riguardo deve ricordarsi che “secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi; ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12; Cass. sez. V, n. 5844/16, n. 5708/16, n. 1700/16, n. 26102/15, n. 21340/15, n. 16926/15, n. 2094/15, n. 20075/14, n. 13767/12, n. 6935/11, n. 12236/10; Cass. Sez. V1-5 n. 4570/16, n. 3690/16, n. 2867/16). Nel caso poichè nel primo grado il ricorso risulta proposto solo dalla società di persone, e sicuramente non vi ha partecipato C.A. quale socia in proprio, tant’è che è stata emessa distinta sentenza dalla CTR siciliana sezione di catania n. 244/34/2012 e come desumibile dall’esame della sentenza di merito, occorreva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro o degli altri soci, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14. Per quello che qui rileva il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U. n. 1052/2007 e n. 14815/08; conf., ex multis, Cass., scz. V, n. 26071/15, n. 7212/15, n. 1047/13, n. 13073/12, n. 23096/12Cass. n. 17549 del 02/09/2016).

Poichè nel caso in esame non è in discussione l’unitarietà dell’accertamento che ha coinvolto la società ed i soci, la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, per come desumibile dalla ricostruzione delle vicende processuali considerando che il reddito societario si è automaticamente ribaltato pro quota sui singoli soci per disposizione di legge. La necessità del simultaneus processus tra società di persone e soci è tale per cui: “se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione… altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c.”; “se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio”. (così nella già citata sentenza n. 17549/2016). Conclusivamente, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado (CTP) ex art. 383 c.p.c., comma 3, che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

L’accoglimento del primo motivo impedisce l’esame di merito del secondo motivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata rinviando alla commissione tributaria provinciale di Enna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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