Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7999 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7999 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
SUI ricorso 5126-2015 proposto da:
GEN/1

DElLE ENTR ATI

. 11210661002, in persona del

Direttore pro tempore, clettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI u
POWIDGEIESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ANIBIENTHESIS SPA, (incorporante la BLU AMBIENTE, SRL), in
persona delsuo rappresentante legale, elettivamente domiciliata in

ROMA, N1.1 ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio
dell’avvocato l’1′,1)IUZICA 1Y.1NGITO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIANROCCO FERRAR() giusta procura in calce al
controricorso;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 3611/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il
03/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA I0FRIDA;

che si riporta agli scritti.
In fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un
unico motivo, nei confronti della Blu Ambiente srl, avverso la sentenza
della (:ommissione Tributaria Regionale della I,ombardia n.
3611/38/2014, depositata in data 3/07/2014, con la quale – in
controversia concernente le separate impugnazioni di avvisi di
accertamento, emessi, per maggiori IRES, IVA, TRAI), relativi agli anni
d’imposta 2004,2005,2006 e 2007, a seguito di recupero a tassazione di
costi indeducibili, perché non inerenti o non documentati o conciati
ad operazioni inesistenti o costituenti costi da reato – sono state
confermate tre decisioni di primo grado, che avevano accolto i distinti
ricorsi della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, respingendo i riuniti gravami
dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che doveva ritenersi
dirimente “la seconda ragione” posta dalla C.T.P. “a sostegno comune e

pregiudi.zia/e delle sue decisioni”, vale a dire quella relativa alla eccessiva
durata, “oltre un anno”, della verifica presso la sede della società, in
violazione dell’art.12 comma 5 L212/2000, violazione implicante
l’invalidità degli atti impositivi, anche in coerenza con quanto statuito
dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di emissione dell’avviso di
accertamento prima del decorso del termine di gg. 60, dettato
dall’art.12 comma 7 1.212/2000.
Ric. 2015 n. 05126 sez. MT
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ud. 02-03-2016

(V.

udito l’Avvocato Gianrocco l’errar() difensore della controricorrente

La Ambienthesis spa, quale incorporante la Blu Ambiente srl, ha
depositato controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la
violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.12
comma 5°1.212/2000, avendo la C.T.R. ritenuto ricorrente nella specie
una violazione della nornria citata, tenuto conto del periodo intercorso
tra il primo accesso preso la sede della contribuente e la data di
consegna del P.V.C. conclusivo, causa di nullità degli atti impositivi, in
contrasto con il dato letterale e con l’interpretazione teleologica della
nonna.
2. 1 ,a controficorrente eccepisce la formazione di un “giudicato definitivo”
sulla ripresa a. tassazione dei costi da reato, avendo l’Ufficio
“abbandonato” “l’ipotesi di reato posta a base del raddoppio dei termini … per le
riprese relative all’eserci.zio 2008”.
3. La censura del ricorso dell’Agenzia delle Entrate è fondata.
Questa Corte ha già affermato che “in tema di verifiche tributarie, il termine
di pennanemza degli operatori civili o militari dell’Amministra.zione finanziaria
presso la sede del contribuente ci meramente ordinatorio, il, quanto nessuna
disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il
suo decorso, ne’ la nullità di tali atti può ricavarvi dalla “ratio” delle dilsposi.zioni
in materia, apparendo Jproporzzionata la san.zione del venir meno del potere
accen’afi•o _fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga
pennanen:y degli agenti dell’Amministra,-ione” (Cass. n. 17002 del 2012;
negli stessi termini Cass. n. 14020 del 2011 e Cass. n. 19338 del 2011).
L’ultima delle due pronunce ha evidenziato, riguardo alla “compiuta
Ric. 2015 n. 05126 sez. MT – ud. 02-03-2016
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In diritto

disciplina dettata dalla L n. 212 del 2000 con rile ditiento ad eventuali
irregolarità commesse dai verificatoti durante la ispezione”, che, in ipotesi anche
di ingiustificata protrazione delle operazioni di verifica, il contribuente,
oltre a formulare a verbale osservazioni e rilievi (art. 12, comma 4),
può rivolgersi al Garante (art.. 12, comma 6) che, in seguito alla

comma 6), richiamando Vi uffiti al rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e
12 della presente legge” (art. 13, comma 9), ed, ove rilevi comportamenti
che “determinano un pregiudgio per i contribuenti o conseguena negative nei loro
rapporti con l’amministra:zio/te”, trasmette le relative segnalazioni ai titolari
degli organi dirigenziali “al fine di un eventuale avvio del procedimento
disciplinare” (art. 13 comma 11).
Questa Corte, anche di recente (Cass. 7584/2015), ha ribadito che “in
tema di verifiche tributarie, la violaione del temine di permanetga degli operatoti
dell’Amministregione finan:ziatia presso la sede del contribuente, previsto dall’art.
12, COMI’lla 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non determina la sopravvenuta
carena del potere di accertamento ispettivo„ ne’ l’invalidità degli atti compiuti o
Pinutilgr,abilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sai/Rioni è stata
prepishi

kgislatore, la cui scelta risulta regionalmente giustificata dal mancato

coinvolgimento di diritti del contribuente costillgionalmente tutelati” (cfr. anche
Cass. 24690/2014).
Si è inoltre precisato (Cass. 5315/2015) che la disposizione di cui alla
1,. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, “non si riferisce alla durata delle
attività di verifica ma alla durata della permeino-go degli operatori civili e militari
dell’Amministregione finan.ziaria nella sede del contribuente” e, nella specie, la
C.T.R., descrivendo una durata della verifica “di oltre un anno”, ha
tenuto conto semplicemente della data di inizio della verifica e della
data di consegna del P.V.C., come dedotto anche dalla ricorrente
Agenzia delle Entrate.
Ric. 2015 n. 05126 sez. MT – ucl. 02-03-2016
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segnalazione, esercita i poteri istruttori richiesti dal caso (art. 13,

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va
cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia,
in diversa composizione, perché proceda all’esame delle questioni
rimaste assorbite (inclusa la questione, qui sollevata dalla
controricorrente, dell’intervenuto giudicato su parte delle riprese a

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del
presente giudizio di legittimità.
PQM
I ,a Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio,
anche in ordine alla. liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in
diversa composizione.
Così deciso, in Roma, il 2/03/2016.

tassazione dell’Ufficio).

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