Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7999 del 07/04/2011
Cassazione civile sez. I, 07/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 07/04/2011), n.7999
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2882-2010 proposto da:
S.C. ((OMISSIS)) in proprio e n.q. di figlio ed
erede di N.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
GONZAGA 37, presso l’abitazione del Sig. SALVATORE BATTAGLIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato DI FRANCESCO OLINDO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 198/06 R.G. della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA del 15/12/08, depositato il 23/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che S.C. – in proprio e quale erede della propria madre N.R., deceduta in data (OMISSIS) -, con ricorso del 15 gennaio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Caltanissetta depositato in data 23 dicembre 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del S. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha respinto la domanda di danno patrimoniale, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 4.000,00, a titolo di danno non patrimoniale, ed ha condannato il resistente al rimborso delle spese processuali anticipate dal ricorrente, previa compensazione per la metà, per “l’accoglimento solo parziale del ricorso”;
che il Ministro della giustizia, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione dei danni patrimoniale e non patrimoniale – richiesti nella misura, rispettivamente, di Euro 5.000,00 e di Euro 21.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 25 novembre 2006, era fondata sui seguenti fatti: a) il S., quale erede di N.R., aveva proposto – con ricorso del 15 aprile 1996 – domanda di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento spettante alla defunta madre dinanzi al Pretore di Agrigento; b) il Pretore adito aveva deciso la causa con sentenza del 17 novembre 1997; c) Il Tribunale di Palermo aveva deciso la causa d’appello con sentenza del 16 settembre 2003; d) la Corte di cassazione aveva definito il processo con sentenza del 26 maggio 2006;
che la Corte d’Appello di Caltanissetta, con il suddetto decreto impugnato: a) ha respinto la domanda di indennizzo per danni patrimoniali, osservando che tale domanda richiede la prova rigorosa del danno lamentato, non potendosi fare ricorso a mere presunzioni;
b) ha accolto la domanda di indennizzo per danni non patrimoniali e, dopo aver determinato in tre anni e sei mesi il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto nei tre gradi di giudizio, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in sei anni e sei mesi ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 6.500,00 per i complessivi sei anni e sei mesi di irragionevole ritardo, somma calcolata sulla base di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, vengono denunciati come illegittimi: a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo; – b) il mancato riconoscimento del diritto al supplemento di indennizzo per il danno non patrimoniale, in relazione al bonus forfetario dovuto in ragione della materia previdenziale trattata nel processo presupposto; e) il mancato riconoscimento dell’indennizzo a titolo di danno patrimoniale, in ragione del maggiore onere sopportato per spese legali e dell’omessa considerazione della svalutazione monetaria medio tempore intervenuta; d) la disposta compensazione, per la metà, delle spese del giudizio di merito, avuto riguardo alla circostanza che la domanda di equa riparazione – richiesta nella misura di Euro 5.000,00 per danno patrimoniale e di Euro 21.000,00 per danno non patrimoniale – si concludeva con l’espressione “o in quell’altra misura maggiore o minore ritenuta di giustizia”; che il ricorso non merita accoglimento;
che, in particolare, la censura sub a) è manifestamente infondata, perchè i Giudici a quibus non si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il solo giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, ed anzi hanno liquidato per tutto il periodo ritenuto di irragionevole ritardo (sei anni e sei mesi) la somma di Euro 6.500,00, certamente maggiore rispetto a quella – di Euro 5.750,00 – liquidabile in base al richiamato orientamento;
che la censura sub b) è manifestamente infondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la liquidazione dell’indennizzo per il danno non patrimoniale possa giungere fino a 2.000,00 Euro per anno, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo, potendo il giudice del merito tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura giuslavoristica della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 17684 del 2009);
che la censure sub c) è manifestamente inammissibile per palese genericità, in quanto il ricorrente non ha specificato quale fosse il danno emergente dedotto dinanzi ai Giudici a quibus a titolo di maggiori oneri sostenuti per spese legali e di svalutazione monetaria, ciò tenuto conto che nelle cause per equa riparazione introdotte a norma della L. n. 89 del 2001, l’onere di dimostrare il danno patrimoniale derivante dall’eccessiva durata del giudizio deve essere assolto appieno dal ricorrente e, a differenza di quel che accade per la prova del pregiudizio di carattere morale, senza il beneficio di presunzioni di ordine generale, trattandosi di fornire la prova di uno dei fatti costitutivi della sua domanda (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 26166 del 2006 e 15300 del 2008);
che la censura sub d) è manifestamente infondata;
che, infatti, anche la più recente giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (cfr. , ex plurimis, le sentenze nn. 17868 del 2009 e 7756 del 2010);
che, nella specie, la motivazione della disposta compensazione parziale delle spese di lite – per “l’accoglimento solo parziale del ricorso ” – deve ritenersi adeguata e rispondente alla formulazione della domanda, mentre l’espressione “o in quell’altra misura maggiore o minore ritenuta di giustizia” si risolve in una mera clausola di stile;
che, con la memoria presentata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, il difensore del ricorrente si limita a ribadire le considerazioni svolte nel ricorso, senza contestare specificamente le osservazioni contenute nella relazione;
che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, 2 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011