Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7998 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 7998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27331-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.T.S. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO BOLDRIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1273/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della M.T.S. srl (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1273/30/2015, depositata in data 24/07/2015, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di tre avvisi di accertamento, emessi, a seguito della contestazione di maggiori redditi in dipendenza del disconoscimento di costi correlati a fatture per operazioni inesistenti, per maggiori IVA ed IRAP dovute, in relazione agli anni di imposta 2003, 2004 e 2005, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto i ricorsi riuniti della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che gli atti impositivi erano illegittimi, stante la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla potestà accertatrice, non avendo questa offerto al giudice tributario “prove” idonee al fine di verificare “la sussistenza del reato e dei presupposti sull’obbligo della denuncia penale”. Invero, l’Amministrazione, solo in appello, peraltro, aveva allegato una denuncia “non emessa nei confronti del legale rappresentante della M.T.S. srl ma a carico di soggetti diversi” e relativa ad “un presunto reato ampiamente prescritto”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, la controricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 33, avendo i giudici della C.T.R. erroneamente ritenuto non applicabile il raddoppio dei termini previsti per l’attività accertativa da parte dell’Ufficio, non limitandosi ad accertare se sussistesse in astratto, sulla base dei fatti accertati dalla Guardia di Finanza; l’obbligo di denuncia in presenza di una notizia di un reato tributario. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto illegittimo raddoppio dei termini, in quanto l’Ufficio ha prodotto una copia della denuncia penale solo in appello, amzichè “nella fase prodromica”).

2. La prima censura è fondata, nei sensi di cui appresso, con assorbimento della seconda.

Invero, sussiste la denunciata violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e della disciplina sul raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento, in presenza di una notitia criminis di natura fiscale.

Il D.L. n. 223 del 2006, art. 37 al comma 24, ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in base alla previsione che “in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia a sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti (cioè gli ordinari termini di decadenza per l’accertamento) sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”.

Richiamato quanto precisato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 247/2011, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità dei combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 26, (convertito nella L. n. 248 del 2006), è stato ritenuto da questa Corte che, ai fini del solo raddoppio dei termini per l’esercizio dell’azione accertatrice, rileva l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato e non rileva nè l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, nè la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, atteso anche il regime di “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (Cass. 9974/2015; Cass. 20043/2015; Cass. nn. 7805, 9725, 9727, 11181 e 27392 del 2016).

Questa Corte, poi, in recente pronuncia (Cass. n. 26037/2016), ha così statuito, chiarendo come devono essere correlati tra loro i successivi interventi legislativi di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015 ed alla L. n. 208 del 2015: “In tema di termini per l’accertamento tributario stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (per le imposte sui redditi) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (per l’IVA): a) il regime transitorio introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3 (in vigore dal 2 settembre 2015) non è abrogato dal successivo regime transitorio previsto dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132 (in vigore dal 10 gennaio 2016); b) il primo regime transitorio (D.Lgs. n. 128 del 2015) stabilisce che il D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2 non si applicano nè in relazione agii avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie ed agli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data del 2 settembre 2015, nè in relazione agli inviti a comparire di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5 notificati alla data del 2 settembre 2015, nè in relazione ai processi verbali di constatazione redatti ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 24 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatcria siano notificati entro 31 dicembre 2015; e) il secondo regime transitorio (L. n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2 disponendo che la L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130 e 131 non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso a 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d’imposta anteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio dettato dal D.Lgs. n. 128 del 2015” (Cfr. Cass. 16728/2016).

Nella specie, i giudici d’appello, pur ritenendo non documentata l’effettività dell’inoltro di una idonea denuncia penale dell’avvio dell’azione penale, a carico del legale rappresentate della società, circostanze queste non necessarie ai fini che interessano, hanno compiuto l’accertamento, nel concreto, loro richiesto, delle condizioni legittimanti l’eventuale raddoppio dei termini di decadenza per l’azione accertatrice (che se sussistenti avrebbero comportato la tempestività dell’atto impositivo), ma in modo errato, dando rilievo al fatto che a denuncia penale, in concreto, presentata si riferisse a soggetti diversi (laddove, il reato ipotizzato a carico del legale rappresentante della società era quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2) ovvero all’eventuale prescrizione dell’azione penale (v. C. Cost. 247/2011), dovendo invece limitarsi all’applicazione dei principi di diritto sopra richiamati.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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