Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7998 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 21/03/2019), n.7998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’ACQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 63 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

FA.PA. Trade s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

ricorso, dagli Avv.ti Giovanni Esposito, Diodato Attianese e Grazia

Di Costanza, con indicazione del seguente indirizzo di posta

elettronica certificata: g.dicostanza.avvocatinocera-pec.it;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, n. 80/34/2013, depositata in data 6 maggio

2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo;

Fatto

RILEVATO

che:

la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle dogane avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva annullato l’avviso di rettifica di accertamento impugnato da FA.PA. Trade s.r.l., con il quale era stato richiesto il pagamento dei maggiori dazi doganali dovuti dalla società sia per aver importato lampade a risparmio energetico provenienti dalla Cina dichiarandone un valore inferiore a quello effettivo, sia per aver indicato quale fabbricante della merce la venditrice Sanex Electronics Ltd., anzichè l’effettiva produttrice, Guangdond Silique International Group Silk Co. LTD (di seguito Guangdond Silique) che, diversamente dalla prima, non usufruiva dell’agevolazione antidumping;

la Commissione tributaria regionale della Campania, a sostegno della decisione, ha affermato che: era corretto ritenere che il valore della merce dichiarato al momento dell’importazione non corrispondeva a quello reale, risultando accertato che mentre la fattura emessa dalla venditrice Sanex Electronics Ltd alla contribuente riportava un valore complessivo di USD 75.191,52, la fattura emessa da Guangdond Silique nei confronti di Sanex Electronics Ltd riportava un valore di USD 127.795,20; poichè il certificato di origine della merce era stato rilasciato dalle Autorità cinesi alla sola Guangdond Silique, la provenienza della merce era da ricondursi alla suddetta società; sotto tale profilo, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, doveva essere ritenuto elemento di valutazione rilevante la circostanza che l’Ufficio centrale antifrode aveva segnalato che alcune società cinesi produttrici facevano passare la loro produzione attraverso Sanex Electronics Ltd al fine di usufruire del dazio antidumping ridotto; avverso la sentenza, depositata il 6 maggior 2013, FA.PA. Trade s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di censura;

l’Agenzia delle dogane è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione degli artt. 112,163,183,189 c.p.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18,21 e 24;

parte ricorrente sostiene che il giudice del gravame ha pronunciato ultra petita, posto che ha fondato la decisione sull’incertezza probatoria del certificato d’origine, nonostante che nessuno dei motivi di appello concernesse la veridicità dei documenti commerciali e bancari da essa prodotti sia in ordine alla provenienza delle lampade importate sia in ordine al loro valore effettivo; lamenta, inoltre, che la CTR non abbia esplicitato le ragioni che l’hanno indotta a condividere il sistema di valutazione della merce seguito dall’Ufficio, senza tenere conto delle specifiche contestazioni che essa aveva svolto sul punto;

il motivo è inammissibile;

parte ricorrente si limita infatti a prospettare il vizio in esame, senza tuttavia indicare, in violazione del principio di specificità del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il passaggio motivazionale della sentenza che avrebbe pronunciato ultra petita e senza riportare il contenuto dei motivi di appello, indispensabile ai fini dell’apprezzamento della non corrispondenza tra quanto in essi dedotto e quanto statuito dalla decisione censurata;

in ogni caso si osserva che la pronuncia in esame ha evidenziato che il punto centrale sulla cui base i giudici di primo grado avevano ritenuto di accogliere il ricorso era costituito dalla ritenuta situazione di incertezza probatoria sulla provenienza della merce, tale da minare la validità dell’accertamento, in quanto sia Sanex che Guangdond Silique avevano certificato di aver prodotto le lampade importate da FA.PA., e che le ragioni di impugnazione della sentenza avevano riguardato proprio questo profilo, avendo l’Agenzia evidenziato che i giudici erano caduti in errore, non essendosi avveduti che il certificato di origine era stato rilasciato dalla Autorità cinesi alla sola Guangdond Silique;

la questione, dunque, risulta essere stata puntualmente prospettata in appello;

la censura difetta di specificità anche laddove lamenta la non corretta applicazione dei criteri per la legittima determinazione del valore di transazione, in quanto non precisa quali contestazioni fossero state mosse alle valutazioni dell’Ufficio e non indica l’esatta collocazione processuale dei documenti (non allegati al ricorso) che proverebbero l’effettivo valore delle merci;

per tale parte, peraltro, la censura risulta inammissibile anche perchè non coglie la ratio decidendi della pronuncia, che si fonda sul rilievo che l’autorità cinese aveva rilasciato il certificato d’origine alla sola Guangdond Silique e che pertanto la provenienza della merce doveva essere fatta risalire a tale società, che l’aveva poi venduta a Sanex ad un prezzo – di gran lunga maggiore di quello esposto nella fattura emessa dall’esportatrice a carico di FA.PA. – che doveva ritenersi rispondente al suo valore effettivo;

con il secondo ed il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e errata applicazione di norme di diritto, rilevando che, ai fini della determinazione del valore della transazione, occorre fare riferimento a quello risultante dal contratto di compravendita, secondo la specifica disciplina dettata dagli artt. 28-36 del CdC per le vendite consecutive della merce in caso di sussistenza di legami tra compratore e venditore, nonchè dall’art. 181 bis del medesimo CdC, qualora le autorità doganali abbiano fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare;

i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono, al pari del primo, inammissibili in quanto si risolvono nell’astratta illustrazione delle regole che si assumono violate, ma non indicano quali passaggi della sentenza risultino con esse in contrasto; con il quarto motivo FA.PA. lamenta “omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento che si fondava sulla falsità del titolo di importazione comunicata dall’Olaf senza che ne fosse stata fatta allegazione nell’atto impugnato, in violazione dello Statuto del contribuente, art. 7, comma 1”;

anche questo motivo, che si limita a enunciare la ragione di doglianza, senza alcuna specificazione del contenuto della medesima e senza precisare se, ed in qual modo, la questione del difetto di motivazione dell’avviso sia stata devoluta all’esame del giudice del gravame, va dichiarato inammissibile; in conclusione, il ricorso va dichiarato interamente inammissibile; nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA