Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7998 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7998 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 4697-2015 proposto da:
MARINO FRANCESCO, Attivamente domiciliato in ROMA, VIA
VITO GIUSEPPE GAI:AT1 100-C, preggo lo gtudio dell’avvocato
1.1\1Z0 (.;IARDIELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIOVANNI ANTONIO (ALLO giusta procura speciale a margine
del ricorso;

– ricorrente contro
AGINZIA DITLE NTRATI:, 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, Attivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
POR10(;11ESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DI 1
che la rappresenta e difende ope legis;

– conttoricorrente –

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 5892/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALI della CAMPANIA; SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, del 16/04/2014, depositata

il

13/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

In fatto
Marino Francesco propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n.
5892/09/2014, depositata in data 13/06/2014, con la quale – in
controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento,
emesso, “a seguito di controllo fiscale ed esame della documentaione presentata”
dal contribuente ex art.32 DPR 600/1973, per maggiore IRPEF
dovuta, nell’anno d’imposta 2005, in relazione alla plusvalenza,
assoggettata a tassazione separata, derivante dalla cessione di un
terreno edificabile – è stata riformata la decisione di primo grado, che
aveva accolto il ricorso del contribuente, rilevando la nullità dell’atto
impositivo, perché emesso senza il rispetto del termine dilatorio di gg.
60 dettato dall’art.12 comma 7 1.212/2000
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, nella specie,
non vi era stata effettivamente una “PerOca _fiscale”, con accesso presso
la sede del contribuente, ma soltanto l’acquisizione di documentazione,
relativa alla vendita di un terreno, consegnata dal contribuente su
specifico invito, con conseguente inoperatività della prescrizione
dettata dall’art.12 comma 7 1.212/2000. Nel merito poi della vertenza,
la C.T.R. rilevava che, tuttavia, l’Ufficio, ai fini della determinazione
della plusvalenza da cessione immobiliare, avrebbe dovuto anche
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02/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIAIOFRIDA.

considerare, oltre al prezzo di acquisto del terreno, le spese
incrementative, documentate da fattura, sostenute dal Marino, cosicché
l’entità della plusvalenza accertata andava rideterminata nella minor
somma di f: 80.345,00 (a fronte di iniziali 122.953,00).
seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata

comunicazione alle parti.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c..

In diritto
1. 11 ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa
applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.12 comma 7 1.212/2000,
dovendo ritenersi, difformemente da quanto affermato dai giudici
d’appello, che la previsione di nullità, per mancato rispetto del termine
di cui all’art.12 comma 7 1212/2000, debba essere estesa anche ai casi
di istruttoria condotta, presso l’ufficio tributario, e debba intendersi
comprensiva di tutti gli accessi, verifiche e controllo fiscali che si
concludono con la sottoscrizione e consegna di un processo verbale
delle operazioni svolte.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta poi sia l’omessa
pronuncia, in violazione dell’art.112 c.p.c., sia l’omessa, insufficiente

e/o

carente motivazione,

ex

art.360 n.5 c.p.c., sull’eccezione

preliminare, sollevata sin dal ricorso introduttivo del giudizio e ribadita
in appello, di nullità dell’atto impositivo per violazione dell’art.12
comma 2 L212/2000, non essendo stato esso contribuente informato
della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa
dinanzi agli organi di giustizia tributaria, in occasione dell’inizio della
verifica, come risultante dal verbale redatto in contraddittorio.
2. La prima censura è infondata.

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l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato il seguente
principio di diritto (Cass.24823/2015):

“Differentemente dal diritto

dell’Unione europea, il diritto na:z,ionale, allo stato della legisla;zione, non pone in
capo all’Amministnqione fiscale che si accinga ad adottare “provvedimento lesivo
dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrione, ungenerali:z.zato

l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armoniati”,
dell’Amministnr.zione di attivare il contraddittor:o endoprocedimentale,
pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relaione alle ipotesi, per le
quali siflatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi
“armonia/i”, avendo kogo la diretta applica5,-lone del diritto dell’Unione, la
viola:,:ione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte
dell’Ammini.sira.zione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità
dell’atto, purché, in giudkio„ il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto
le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio.fosse stato
tempestivamente attivato, e che l’oppo.sione di dotte ragioni (valutate con
riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente
pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttea e
buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo
rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostaniale. per le quali è stato

predisposto”.
1,c Sezioni Unite hanno quindi precisato le garanzie fissate nell’art. 12,
comma 7, 1. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente “in
rela5zione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispe7Oni e verifiche fiscali
effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del
contribuente”, valutati il dato testuale della rubrica (“Diritti e garan.ie del
contribuente sottoposto a verifiche ,fiscali”) e, soprattutto, quello del primo
collima dell’art. 12 1. 212/2000 (coniugato con la circostanza che
l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente
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obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violaRione,

calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite
ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli “accessi,

ilqnioni e verifiche fiscalli nei locali destinali alteserci.zio di attività commerciali,
industriali, agricole, artistiche o pro/èssionail’,ad operazioni, cioè, che
costituiscono categorie d’intervento accertativo dell’Amministrazione

cui all’art. 52, comma 1, d.p.r. 633/1972, richiamato, in tema di
imposte dirette dall’art. 32, comma 1, d.p.r. 600/1973 e, in materia di
imposta di registro, dall’art. 53 bis d.p.r. 131/1986, ipotesi tutte

“caratteriale da/I’ autoritatim intromissione dell’Amministraione nei luoghi di
pertinen5za del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui
yavorevoli: peculiarità, che speglicamente giustifica, quale controbilanciamento„ il
contraddittorio al .fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del
contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali
aziendali”.
Nella specie, non è contestato che si verteva in ipotesi di controllo
fiscale eseguito a seguito di acquisizione documentale ex art-32 DPR
600/1973 e non a seguito di “accesso, iispe_zione, verifica” presso la sede del
contribuente.
decisione della C.T.R. è pertanto immune da censure, sulla
questione.
3. Con la memoria ex art. 378 c.p.c., il contribuente solleva questione
di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 (come
interpretato dalla su menzionata decisione delle S.U. 24823/2015), per
violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Costi. nonché del
canone di ragionevolezza intrinseca ex art. 97 0..)st, e del diritto di
difesa ex art. 24 Costi, anche in riferimento all’art. 111 Costi. ; lo stesso
contribuente, inoltre, fa presente che analoga questione di

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tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di

costituzionalità è stata sollevata dalla LT.R. Toscana, con ordinanza
736/1/15 in data 21-12-2015/18-1-2016.
La questione è manifestamente infondata.
Come evidenziato, invero, dalla stessa sentenza n. 24823/2015 delle
Sezioni Unite, il dato testuale del detto art. 12, comma 7, L. 212/2000,

contraddittorio procedimentale alle sole “verifiche in loco”, è da ritenersi
non irragionevole”, in quanto giustificato dalla peculiarità stessa di tali
verifiche, “caratteriate dalfautoritativa intromissione delfAmministra5zione
nei luoghi di pertinena del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a
sfiniorevoli; peculiatita che giustifica, quale controbilanciamento, lI
contniddittolio al fine di correggere, adefflare e chiarire, nell’interesse del
contribuente e della stessa Amministraione, i elementi acquisiti presso i locali
afziendah”; siffatta peculiarità, differenziando le due ipotesi di verifica
(“in loco” o “a tavolino”), giustifica e rende non irragionevole il differente
trattamento normativo delle stesse, con conseguente manifesta
infondatezza della sollevata questione di costituzionalità con
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost..
Né una questione di costituzionalità, sempre con riferimento all’art. 3
della Cost. può porsi per la duplicità di trattamento giuridico tra “tributi
armonia/ì’ e “tributi non amionivair, atteso che, come anche in tal
caso evidenziato dalla su menzionata sentenza n. 24823/2015,
l’assimilazione tra i due trattamenti è preclusa in presenza di un quadro
normativo univocamente interpretabile nel senso dell’inesistenza, in
campo tributario, di una

clausola generale di contraddittorio

procedimentale
L’affermata insussistenza, nell’ordinamento tributario na.zionale, di una
clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale non viola,
inoltre, né l’art. 24 Cost. né l’art. 111 Cost., atteso che, come
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univocamente tendente alla limitazione della garanzia del

espressamente affermato da questa Corte, nella su richiamata sentenza
a sez. unite 24823/2015, le garanzie di cui all’art. 24 “attengono,
testualmente, all’ambito ,giudkiale”, né l’art. 111 Cost., in quanto il giudizio
tributario, pur nella sua particolarità, è comunque rispettoso del
principio della c.d. “parità delle armi”, giacché, fermo restando il divieto

546/1992, il potere di introdurre in giudizio dichiarazioni rese da terzi
in sede extraprocessuale, con il valore probatorio proprio degli
elementi indiziari, compete non solo all’Amministrazione finanziaria,
che tali dichiarazioni abbia raccolto nel corso d’indagine
amministrativa, ma, altresì, con il medesimo valore probatorio, al
contribuente.
4. Anche la seconda censura del ricorso è infondata.
Invero, non ricorre il vizio lamentato di omessa pronuncia, avendo la
C.T.R. anche esaminato la questione, posta dall’appellante Agenzia
delle Entrate, in ordine alla non applicabilità dell’art.12 “comma 2” L
212/2000, in quanto si trattava nella specie “di un semplice processo di
acquiskione documentaione”, a seguito di invito al contribuente.
I giudici d’appello hanno ritenuto che, nella specie, non potevano
operare le specifiche garanzie del contribuente “sottoposto a verifiche
fiscali”,in quanto non si trattava di una vera e propria verifica fiscale.
Quanto poi al vizio motivazionale, ex art.360 n. 5 c.p.c., pure
proposto, premessa la piena operatività nel giudizio di cassazione in
materia tributaria del nuovo testo dell’art.360 n. 5 c.p.c. (Cass. 80538054/2014), le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato (Cass.
8053 e 8054/2014, citate) che “la riformula_zione dell’ad 360, primo comma,
n. 5, cod. proc. disposta dall’ad 54 del di. 22 giugno 2012, n. 8_3, coni’. in
lege 7 agosto 2012, n. 1.34, deve essere inteipretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’ad. 12 delle prelegi, come ridiT .one al “minimo
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di ammissione della prova testimoniale sancito dall’art. 7 d.lgs.

costilikionale” del sindacato di legittimità sulla motiva,zione. Pertanto, è
deminciabile in cassa-ione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in
violikione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esis-tenza
della motivikione in sé, purché il vizio risulti dal lesto della sentenza impugnala, a
prescindere dal confronto con le risultanze . processuali. Tale anomalia si esaurisce

“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra a ermazioni
e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difi tio di “sufficienza” della motivazione” (c fr.
ord. 21257/2014).
Ne consegue che, mentre l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi
nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione
sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente
perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo
implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla
soluzione del caso concreto, il vizio motivazionale previsn.) dal nuovo
testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. presuppone che un esame della
questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del
giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla “totale pretemissione” di
uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza
assoluta di motivi sotto l’aipetto materiale e grafico”, nella “motivazione
apparrnte”, nel “contrasto irriducibile tra trifirmazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa ed obietti/amen/e incomprensibile”

esclusa, invece,

qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza della motivazione”.
Nella specie, difetta appunto il denunciato omesso esame di un fatto
storico.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese
processuali del presente giudizio di legittimità vanno integralmente
compensate tra le parti, tenuto conto della recente pronuncia di questo
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nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella

giudice di legittimità a Sezioni Unite sulla principale questione di
diritto. Ai sensi dell’art.13, comma i quater del DPR 115/2002, si dà
atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le
parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della
ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, in Roma, il 2/03/2016.

PQM

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