Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7998 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. I, 07/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 07/04/2011), n.7998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1469-2010 proposto da:

C.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LUNIGIANA 6, presso il Dott. D’AGOSTINO GREGORIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato INTILISANO MARIO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)) in persona del ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il Decreto n. 192/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 3 0.10.08, depositato il 07/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. DI PALMA Salvatore;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

Pierfelice.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che C.M., con ricorso del 23 dicembre 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico articolato motivo di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Reggio Calabria depositato in data 7 novembre 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del C. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 – in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 6.652,05 a titolo di equa riparazione;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale, proposta con ricorso dell’8 novembre 2007, era fondata sui seguenti fatti: a) il C. aveva proposto – con citazione del 23 marzo 1992 -domanda di accertamento di usucapione di immobile dinanzi al Tribunale ordinario di Messina; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 20 maggio 2002; c) la Corte d’Appello di Messina aveva deciso l’impugnazione con sentenza del 19 marzo 2007;

che la Corte d’Appello di Reggio Calabria, con il suddetto decreto impugnato – affermato che il diritto azionato si era prescritto fino al 24 luglio 1998 -, dopo aver determinato in quattro anni ed in due anni, rispettivamente, il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto di primo grado e di appello, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in tre anni, undici mesi e ventuno giorni per il processo di primo grado ed in due anni, otto mesi e quattro giorni per il processo d’appello, ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 6.652,05 per i complessivi sei anni, sette mesi e 23 giorni di irragionevole ritardo, somma calcolata sulla base di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo.

Considerato che, con i due motivi di censura, viene denunciata come illegittima la affermata prescrizione parziale del diritto fatto valere;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, la censura è manifestamente fondata, perchè, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, nel caso – quale quello di specie – di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 27719 del 2009, 1886 e 3325 del 2010);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo è pacificamente iniziato in data 23 marzo 1992 e si è concluso con la sentenza della Corte d’Appello di Messina in data 19 marzo 2007, durando complessivamente quindici anni circa, con la conseguenza che – detratto il periodo di quattro anni di ragionevole durata in riferimento al processo di primo grado – con statuizione dei Giudici a quibus non specificamente censurata – e di due anni in riferimento al processo d’appello – la eccedenza irragionevole va determinata in nove anni circa;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado e di due anni per il processo d’appello, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che nella specie pertanto, sulla base di tali criteri, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va equitativamente determinato in Euro 8.250,00 per i nove anni circa di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Mario Intilisano, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento al ricorrente della somma di Euro 8.250,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Mario Intilisano, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Intilisano, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA