Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7998 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. III, 01/04/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 01/04/2010), n.7998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31255-2005 proposto da:

P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato BALIVA MARCO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PARRILLO

GIUSEPPE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RAS SPA (OMISSIS) in persona dei legali rappresentanti Dr.

O.G. e Dr.ssa M.R., elettivamente domiciliata

in roma, via panama 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA

GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1803/2004 del TRIBUNALE di MODENA, depositata

il 10/11/2004, R.G.N. 37090/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MARCO BALIVA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO

P.P., nel convenire dinanzi al giudice di pace di Vignola G.G. e la sua compagnia di assicurazioni, espose che, alla guida della propria autovettura, era entrata in collisione con la macchina del convenuto, che aveva invaso la corsia di marcia di sua pertinenza, facendola sbandare e finire fuori strada.

Il giudice di primo grado respinse la domanda.

L’impugnazione proposta dall’attrice fu rigettata dal tribunale di Modena, che, previa declaratoria di inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della domanda proposta in via subordinata dall’appellante volta all’accertamento di un concorso di colpa di entrambi i conducenti (attesane la patente novità rispetto a quella svolta in prime cure), ritenne, conformemente con quanto opinato dal giudice di pace, che fra i due veicoli non potesse esservi stata collisione, giusta le conclusioni rassegnate dal nominato CTU sulla base dei dati obbiettivamente rilevabili (tipologia dei danni e caratteristiche dei veicoli), confermando altresì il giudizio di inattendibilità del teste escusso in primo grado e l’irrilevanza della mancata presentazione del convenuto a rendere l’interrogatorio formale deferito anch’esso in prima istanza.

La sentenza è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da due motivi e illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la compagnia di assicurazione.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in corso nel ritenere nuova rispetto a quella proposta in primo grado, la domanda sub indicata è riconoscimento di un di un concorso di colpa proposto in appello.

Il motivo è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la domanda volta all’affermazione di responsabilità esclusiva della controparte di un giudizio civile in un procedimento di risarcimento danni conseguente ad incidente stradale sia ontologicamente diversa (e perciò nuova negli stessi accertamenti di fatto posti a fondamento della pretesa) rispetto a quella volta all’affermazione del concorso di colpa tra conducenti, e come tale non potesse essere proposta per la prima volta in appello.

La decisione, immune da vizi logico-giuridici, merita integrale conferma.

Con il secondo motivo, si denuncia motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su di un punto il decisivo della controversia.

La censura investe la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice territoriale.

Ed è, come tale, inammissibile.

La ricorrente, nella sostanza, invoca una rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito, ma, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad suggerire una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite (del tutto correttamente e condivisibilmente) dal tribunale modenese, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) si come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1200, di cui Euro 200 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

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