Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7997 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 7997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13742-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G., L.L., elettivamente ROMA, VIA CIVININI 111,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MARINO, rappresentati e

difesi dall’avvocato NICOLA MARINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2651/26/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di L.G. e L.L. (che resistono con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia Sezione staccata di Foggia, n. 2651/26/2014, depositata il 18/12/2014, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di avvisi di accertamento notificati, in dipendenza di due avvisi – divenuti definitivi per mancata impugnazione di accertamento diretti alla Autoleader srl, a ristretta base sociale, (per utilizzo di fatture di acquisto riconducibili ad operazioni soggettivamente inesistenti), ai soci L., G. (qualificato), per IRPEF ed addizionali regionali e comunali, in relazione agli anni d’imposta 2005 e 2006, e L. (non qualificato), per omesso versamento di ritenute d’acconto su presunti utili extra-bilancio erogati ed accertati, in relazione all’anno d’imposta 2006, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti sotto il profilo dell’intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla potestà accertatrice.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame principale dell’Agenzia delle Entrate, accogliendo quello incidentale dei contribuenti (su questioni, attinenti il merito della pretesa impositiva, rimaste assorbite in primo grado), hanno sostenuto che, anzitutto, la pretesa fiscale doveva ritenersi illegittima in quanto avviata dall’Ufficio successivamente all’intervenuta decadenza dei termini ordinari di accertamento, essendo mancato l'”effettivo invio della denuncia” penale, presupposto del raddoppio dei termini prevviso dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, introdotto con il D.L. n. 223 del 2006, conv. con modifiche in L. n. 248 del 2006.

Il Collegio poi, “ad abundantiam”, nel merito della pretesa impositiva, ha ritenuto che, potendo i soci, malgrado la definitività, per mancata impugnazione, degli avvisi di accertamento a carico della società, “fare valere nel processo di cui sono parte i propri diritti di provare la mancata distribuzione dell’utile”, nella specie, gli stessi avevano dimostrato, oltre alla esistenza della ditta venditrice, la effettività degli acquisti e delle vendite delle autovetture, “a prezzi di mercato” e con pagamenti “tracciabili”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio con rituale comunicazione alle parti, i controricorrenti hanno depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, in quanto le C.T.R. avrebbe dovuto effettuare il riscontro deì presupposti dell’obbligo di denuncia penale e non anche dell’effettivo invio della denuncia. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, avendo i giudici dell’appello” nel merito della pretesa impositiva impugnata, diretta ai soci della s.r.l. a ristretta base sociale, esaminato, invece, la fondatezza degli atti impositivi notificati per gli stessi anni alla società, atti, tra l’altro, divenuti definitivi per mancata impugnazione.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda (involgente motivazione svolta dalla C.T.R., nel merito della pretesa impositiva, espressamente “ad abundantiam”).

Invero, sussiste la denunciata violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e della disciplina sul raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento, in presenza di una notitia criminis di natura fiscale.

Il D.L. n. 223 del 2006, art. 37 al comma 24, ha modificato del D.P.R. n. 600 del 1973, l’art. 43, in base alla previsione che “in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, termini di cui ai commi precedenti (cioè gli ordinari termini di decadenza per l’accertamento) sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”.

Richiamato quanto precisato dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 247/2011, nei dichiarare non fondate le questioni di legittimità del combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 26, (convertito nella L. n. 248 del 2006), è stato ritenuto da questa Corte che, ai fini del solo raddoppio dei termini per l’esercizio dell’azione accertatrice, rileva l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato e non rileva nè l’esercizio dell’azione penale da parte dei P.M., ai sensi dell’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, nè la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, atteso anche il regime di “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (Cass. 9974/2015; Cass. 20043/2015; Cass. nn. 7805, 9725, 9727, 11181 e 27392 de 2015).

Questa Corte, poi, in recente pronuncia (Cass. n. 26037/2016; Cfr. anche Cass.16728/16), ha così statuito, chiarendo come devono essere correlati tra loro i successivi interventi legislativi di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015 ed alla L. n. 208 del 2015: tema di termini per l’accertamento tributario stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (per le imposte sui redditi) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (per l’IVA): a) il regime transitorio introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3 (in vigore dal 2 settembre 2015) non è abrogato dal successivo regime transitorio previsto dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132 (in vigore dal 10 gennaio 2016); b) primo regime transitorio (D.Lgs. n. 128 del 2015) stabilisce che il D.Lgs. n. 123 del 2815, art. 2, commi 1 e 2 non si applicano nè in relazione agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie ed agli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data del 2 settembre 2015, nè in relazione agli inviti comparire di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5 notificati alla data del 2 settembre 2015, nè in relazione ai processi verbali di constatazione redatti ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 24 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015; e) il secondo regime transitorio (L. n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dal D.Lgs. n. 128 dei 2015, art. 2, commi 1 e 2 disponendo che la L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130 e 131 non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d’imposta anteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio dettato dal D.Lgs. n. 128 del 2015″.

Nella specie, i giudici d’appello, ritenendo non documentata l’effettività dell’inoltro della denuncia penale e dell’avvio dell’azione penale, circostanze queste non necessarie ai fini che qui interessano, hanno omesso di compiere l’accertamento, nel concreto, loro richiesto, delle condizioni legittimanti l’eventuale raddoppio dei termini di decadenza per l’azione accertatrice (che se sussistenti avrebbero comportato la tempestività dell’atto impositivo).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo dei ricorso, assorbito secondo; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.P. della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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