Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7997 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7997 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 794-2015 proposto da:
\GENZI.–1 DELLE 1:,NTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTO( ; 12, presso 1? AVVOCATURA GENVRALF, DELLO
STATO, clic la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
F’R ANCI

MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO TRIESTE N.90, presso lo studio dell’zvvocato VANDA
FIJRI„1N, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv.to
FRANCO DOMINI, giusta procura in calce al controricorso;

– contraricorrente-

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 2508/2014 della COMMISSIONE
TRIBIBUTAKI A REGION,.1 I», della Lombardia dell’11/3/2014,
depositata il 14/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GI

10FRI1)A;

riporta agli scritti.

In fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un
unico motivo, nei confronti di Francescon Marina (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia n. 2508/38/2014, depositata in data
14/05/2014, con la quale – in controversia concernente le riunite
impugnazioni di tre avvisi di accertamento, emessi per maggiore
IRPIT dovuta in relazione agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, a
seguito di controllo fiscale della riscontrata incongruenza tra il valore
del reddito dichiarato in quegli anni cd il valore delle spese
incrementative effettuate nel tricnnio – è stata confermata la decisione
di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che “il processo verbale
di chiusura delle operazioni di controllo deve essere redatto al termine di qualunque
attività di fiat/ira istruttoria, diretta alla verifica della dichiarnione tributaria o
tale da comportare l’esame in ufficio dei documenti prodotti dal contribuente stesso,
su invito dell’Amministra5;ione finan:ziada” e che “la notifica dell’avviso di
accertamento non può avvenire, nei confronti del contribuente, ai sensi dell’art.12
comma 7 1212/2000, prima che siano decorsi – di regola e salvo casi di
particolare e motivata illgena — sessanta giorni dal rilascio della copia de/processo
verbale di chi/usura delle opera-ioni da parte degli organi di controllo, potendo entro

Ric. 2015 n. 00794 sez. MT – ud. 02-03-2016
-2-

udito l’Avvocato N’arida l’urlali difensore della controricorrente che si

il predetto termine, da considerali’ perentorio e a sua

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