Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7997 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. III, 01/04/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 01/04/2010), n.7997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28540-2005 proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato MAZZUCCHIELLO

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS) in persona del Dott. C.

A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3263/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 16/7/2004, depositata il 15/11/2004, R.G.N.

1205/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.R. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Telecom Italia s.p.a. e, dedotto che nel mese di luglio dell’anno 1994 aveva concluso con la controparte un contratto per l’installazione di una utenza telefonica nell’immobile da lui destinato all’esercizio della professione di odontoiatra e che, vistosi attribuire un certo numero, opportunamente pubblicizzato anche in occasione dell’inaugurazione dello studio, ne aveva successivamente constatato l’arbitraria sostituzione ad opera della concedente, benchè negli elenchi telefonici continuasse tuttavia a comparire quello originario, chiedeva al giudice adito la condanna della società convenuta a risarcirgli i danni quantificati in L. 246.486.700.

Resisteva Telecom Italia s.p.a, che contestava l’avversa pretesa.

Con sentenza del 2 febbraio 2001 il Tribunale condannava la convenuta società a corrispondere all’attore, a titolo di ristoro del pregiudizio subito, la somma di L. 51.000.000, oltre interessi.

Su gravame principale di Telecom e incidentale del C., la Corte d’appello di Napoli, in data 15 novembre 2004, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava Telecom Italia a corrispondere a C.R. la somma di Euro 8.005,08, oltre interessi, compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado.

Così motivava il giudicante il suo convincimento.

In base al regolamento il contratto di abbonamento telefonico si perfeziona con la sottoscrizione della polizza e comunque a seguito dell’attivazione del servizio. L’istruttoria espletata consentiva di affermare che il C. aveva presumibilmente appreso dai tecnici l’intenzione della società di attribuirgli un certo numero, ma era stato suo errore ritenerlo definitivo e vincolante. Dovevano conseguentemente essere esclusi dai danni risarcibili le spese di diffusione del numero errato e gli effetti negativi scaturiti da tale diffusione.

L’inserimento nell’elenco del numero sbagliato era frutto di grave negligenza degli addetti di Telecom s.p.a.. Questa era pertanto obbligata, ex art. 2043 cod. civ., a risarcire i danni. Tenuto conto della documentazione in atti e delle valutazioni del consulente tecnico, andava quantificato in L. 10.000.000 il pregiudizio da mancato guadagno subito dal C., e in L. 5.500.000, quello da perdita di clientela.

Il preteso danno all’immagine era invece resistito dal rilievo che i potenziali clienti, trovando il numero telefonico originariamente attribuito al sanitario perennemente occupato, giammai avevano potuto pensare che si trattava di uno studio poco attivo.

Infine, in mancanza di una prova rigorosa, nulla andava riconosciuto nè per la pretesa perdita del materiale d’uso, apparendo inverosimile che esso fosse diventato inservibile nel giro di tre mesi; nè a titolo di spese per l’impianto dello studio, considerato che questo non aveva certo perso la sua utilità e che la quota di ammortamento costituiva posta detraibile a fini fiscali.

Le spese di causa, in ragione della notevole differenza esistente tra la somma richiesta e quella riconosciuta, andavano integralmente compensate tra le parti.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione C. R. articolando tre motivi.

Resiste con controricorso Telecom Italia s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione degli artt. 99, 112, 113, 115, 116 e 121 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione degli artt. 2, 3, 4, 15, 35 e 41 Cost. e degli artt. 1218, 2043, 2056, 1226, 2727, 2729 e 1362 cod. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Espone che nell’atto introduttivo del giudizio l’attore aveva chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni sia per responsabilità contrattuale che per responsabilità extracontrattuale, di talchè erroneamente la Corte d’appello aveva escluso dal novero dei pregiudizi risarcibili quelli subiti dal C. per la diffusione del numero errato. Anche ammesso, invero, che nel periodo tra il (OMISSIS) (data di assegnazione del numero errato) e il (OMISSIS) successivo (data di attivazione della linea), non potesse ancora ritenersi stipulato il contratto, Telecom doveva comunque essere condannata al risarcimento, avendo, per colpa grave dei suoi operatori, non solo attribuito al C. un numero già assegnato ad altro utente, ma addirittura inserito il numero sbagliato nell’elenco telefonico. Del tutto illogicamente, pertanto, il giudice di merito aveva finito per considerare il C. medesimo responsabile dei danni derivati dalla diffusione del numero errato. Deduce che, in ogni caso, ancorchè il D.M. n. 484 del 1988, art. 4 (rectius art. 3) individui impropriamente il momento di perfezionamento del contratto in quello di attivazione, in concreto, della linea, questo doveva ritenersi concluso con il semplice consenso, espresso anche solo oralmente attraverso il servizio telefonico contrassegnato dal numero (OMISSIS), di modo che non poteva essere negata la responsabilità, sia contrattuale, che extracontrattuale del gestore.

1.2 La censura è fondata.

L’affermazione del giudice di merito secondo cui il contratto tra il C. e Telecom si perfezionò solo al momento dell’attivazione dell’utenza è giuridicamente sbagliata.

E’ ben vero che il D.M. 8 settembre 1988, n. 484, art. 3 avente ad oggetto l’approvazione del regolamento di servizio per l’abbonamento telefonico, dispone che il contratto si perfeziona con la sottoscrizione della polizza ovvero a seguito dell’attivazione dell’impianto. E tuttavia tale disposizione, in quanto contraria alla regola codicistica per cui la forma degli atti è libera se la legge (o la volontà delle parti) non richiede espressamente una forma determinata (art. 1325 cod. civ.), nonchè al generale principio consensualistico che presidia la materia contrattuale, per cui il contratto si perfeziona con l’accordo delle parti legittimamente manifestato (artt. 1325 e 1326 cod. civ.), non può apportare deroghe alla norma codicistica trattandosi di una norma di rango inferiore.

Dalla disapplicazione, in parte qua, del regolamento ministeriale, deriva che non possono essere espunti dal novero dei danni risarcibili le spese di diffusione e gli effetti negativi dell’erronea diffusione del numero errato, avvenuta prima dell’attivazione della linea, restando assorbito, in tale statuizione, l’esame delle censure volte a far valere la responsabilità extracontrattuale di Telecom s.p.a. in relazione allo stesso periodo.

2.1 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione degli artt. 99, 112, 113, 115, 116 e 121 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione degli artt. 2, 3, 4, 15, 35 e 41 Cost., e degli artt. 1218, 2043, 2056, 1226, 2727, 2729 e 1362 cod. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere il giudice d’appello valutato il pregiudizio da mancato guadagno fino alla fine di novembre 1994, nella misura, ridotta rispetto alla sentenza di prime cure e all’apprezzamento del c.t.u., di lire 10 milioni; per avere escluso ogni ristoro del pregiudizio derivante da deterioramento del materiale odontoiatrico e per spese connesse all’ammortamento dell’impianto dello studio; per avere quantificato equitativamente il danno da sviamento di clientela in L. 5.500.000, senza indicare i criteri seguiti e ignorando completamente che il c.t.u. lo aveva si determinato in tale importo, ma ad esso aveva aggiunto il danno da sviamento dei fornitori, quantificato in L. 10.000.000; per avere infine negato ogni risarcimento del pregiudizio non patrimoniale, benchè venisse in rilievo, nella fattispecie, la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto all’integrità personale e patrimoniale, alla libera comunicazione, all’iniziativa economica, alla propria immagine.

2.2 Col terzo motivo l’impugnante deduce error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del principio della soccombenza, di cui all’art. 91 e segg. cod. proc. civ., nonchè error in iudicando, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione di legge e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alla integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado, motivato con riferimento alla notevole differenza esistente tra importo preteso e importo liquidato, senza considerare che egli aveva in definitiva vinto, sia in sede cautelare che di merito e che Telecom neppure aveva ottemperato all’ordine emesso ex art. 700 cod. proc. civ. dal giudice merito.

2.3 I motivi, che si prestano a essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati nei termini di seguito precisati.

L’assunto secondo cui nessun danno all’immagine aveva subito l’utente perchè il potenziale cliente, trovando la linea sempre occupata, giammai avrebbe potuto pensare che si trattava di uno studio poco attivo o che il professionista non avesse voglia di lavorare, è affatto illogico, per l’invincibile implausibilità della reazione del chiamante ipotizzata dal decidente.

A ciò aggiungasi che la Corte territoriale ha del tutto ignorato i pregiudizi connessi allo sviamento dei fornitori, pur dopo avere dato atto che il consulente tecnico aveva liquidato in lire dieci milioni il danno all’immagine verso prestatori di servizi e fornitori di beni.

Infine, mentre può condividersi che l’ammortamento dello studio costituisce posta detraibile a fini fiscali – in relazione alla quale le spese di detrazione, riguardando l’intero anno, non appaiono frazionabili (nè sono state frazionate), con riferimento al periodo in contestazione – carente è invece la motivazione nella parte in cui il decidente ha ritenuto non risarcibile il danno connesso al deterioramento del materiale odontoiatrico. Costituisce invero nozione di fatto di comune esperienza che tale materiale è in massima parte soggetto a scadenza, di guisa che la mancata utilizzazione, sia pure non protratta fino al punto da renderlo inservibile, riducendo comunque le chances di proficuo smaltimento dello stesso, rappresenta, sotto tale profilo e in tali limiti, in ogni caso un danno.

3 La ritenuta fondatezza dei primi ((motivi di ricorso impone di ritenere assorbito il terzo dovendo il carico delle spese processuali essere rideterminato in sede di giudizio di rinvio.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sull’ammontare dei danni subiti dal C., tenendo conto dei rilievi innanzi esposti, e che dovrà applicare il seguente principio di diritto: il contratto di attivazione della linea telefonica è a forma libera. Esso si perfeziona nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione del destinatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA