Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7996 del 21/04/2020

Cassazione civile sez. I, 21/04/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 21/04/2020), n.7996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34073/2018 proposto da:

S.A.G., alias S.A.G., elettivamente

domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato Inghilleri

Enrica e rappresentato e difeso dall’avvocato Paolinelli Lucia,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 444/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 444/2018 depositata il 11-04-2018 la Corte d’Appello di Ancona ha respinto l’appello proposto da S.A.G., alias S.A.G., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancora che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il ricorrente, nato nel (OMISSIS), riferiva di essere orfano di entrambi i genitori e di essersi trasferito, all’età di dodici anni, insieme al fratello più piccolo, nel (OMISSIS), presso uno zio paterno, dove era rimasto per circa un anno; dichiarava di essersi successivamente trasferito, unitamente al fratello, nel (OMISSIS), dove entrambi avevano lavorato come operai edili per un amico, che li aveva portati con sè a lavorare a (OMISSIS). I due fratelli avevano lavorato anche per un imprenditore ghanese ed erano fuggiti dalla Libia quando era scoppiata la guerra, arrivando così in Italia. La Corte territoriale ha ritenuto che le ragioni della fuga fossero state meramente economiche, che il (OMISSIS) e il (OMISSIS) non potessero considerarsi Stati di provenienza del richiedente, data la brevità del periodo di permanenza di quest’ultimo nei suddetti Stati, e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della (OMISSIS) e del (OMISSIS).

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “In riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 3 A – Violazione e falsa applicazione della legge: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e art. 14; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 11 – Vizio di motivazione”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “In riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 3 B. – Violazione e falsa applicazione della legge: D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 – Vizio di motivazione”. Nell’illustrare congiuntamente le due censure, il ricorrente lamenta la genericità ed insufficienza della motivazione nella parte in cui è stata esclusa la protezione sussidiaria e la sussistenza del danno grave, senza approfondire la storia personale del richiedente, essendo la sua vicenda chiara, lineare e sicuramente credibile. Si duole della valutazione di non credibilità e della mancata attivazione dei poteri istruttori ufficiosi da parte della Corte d’appello. Deduce che il periodo di sua permanenza, insieme al fratello, nel (OMISSIS) era stato di cinque anni, come risulta dal verbale di audizione, quindi non breve. Lamenta, inoltre, la mancata analisi da parte della Corte territoriale delle fonti di informazione, neppure menzionate in sentenza, e richiama fonti ufficiali da cui si evince che proprio negli Stati in cui ha vissuto e da cui proviene persiste una situazione di violenza generalizzata in conflitto armato interno. Deduce che il legislatore nazionale, nel recepire la Direttiva Europea del 2011, non aveva richiamato l’art. 8, afferente alla protezione interna al Paese d’origine, anche in riferimento ad una situazione di pericolo in una sola porzione del territorio.

Ad avviso del ricorrente, in Italia non è possibile considerare solo una porzione di un Paese terzo, ed invece la Corte territoriale, nella motivazione, aveva dato rilievo all’assenza di rischi solo nell’area di provenienza del ricorrente, individuata, peraltro erroneamente, secondo il ricorrente, per le ragioni di cui infra, dai Giudici di merito nel (OMISSIS), mentre era rimasto per cinque anni nel (OMISSIS).

Si duole, infine, del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, rilevando il difetto grave di motivazione circa la sua vulnerabilità, in considerazione dell’esigenza di non essere separato dal fratello più giovane, a cui era stato concesso il permesso di soggiorno per motivi umanitari poichè minore di età all’ingresso in Italia, nonchè del fatto che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non aveva più la famiglia in (OMISSIS), in quanto rimasto orfano dall’età di dodici anni. Adduce che il suo rimpatrio si porrebbe in contrasto con principi di tutela di diritti umani fondamentali, non da ultimo quello dell’unità familiare, e che ha dimostrato la propria integrazione lavorativa (doc. n. 5) tale da consentirgli di soggiornare in Italia insieme al fratello, che vive con lui ed ha lo stesso suo reddito.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati solo nei limiti di seguito precisati.

3.1. E’ inammissibile la censura che concerne il giudizio di credibilità della vicenda personale narrata in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto, motivatamente, che le ragioni di fuga allegate dal ricorrente in correlazione con la sua vicenda personale fossero solo di natura economica, in conformità a quanto dallo stesso dichiarato. Risulta anche dalla storia personale riportata in ricorso che il richiedente lasciò la (OMISSIS) nel 2014 per motivi di lavoro (pag.n. 3 ricorso). La doglianza sulla valutazione della situazione personale del ricorrente si pone, quindi, in contrasto con le ragioni di fuga allegate dal medesimo ed è estranea alla ratio decidendi di cui si è detto, avendo la Corte territoriale ritenuto il ricorrente un migrante economico e non essendo affatto censurata la sentenza impugnata sul punto. Tanto comporta l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. cit., art. 14, lett. a) e b), in cui rileva la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della natura meramente economica della fuga del richiedente dal suo Paese, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

4. E’ inammissibile anche la censura che riguarda l’individuazione della zona di origine del ricorrente, che la Corte di merito, con idonea motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), ha indicato nel (OMISSIS), e non nel (OMISSIS) o nel (OMISSIS), in considerazione della brevità del periodo di soggiorno del ricorrente in detti ultimi Stati. A fronte di detto apprezzamento di fatto, censurabile solo nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente si limita a dedurre che il periodo di soggiorno nel (OMISSIS) non è stato breve, perchè è durato cinque anni, e che si tratta di circostanza decisiva non valutata. Il suddetto fatto, invece, di per sè solo, difetta di decisività, non avendo il ricorrente allegato anche l’effettivo e stabile suo radicamento in quel territorio o la sussistenza di legami tali da giustificare il suo rimpatrio nel medesimo Stato, invece che nel (OMISSIS).

5. E’ infondata la doglianza che riguarda il recepimento della Direttiva Europea del 2011. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “in tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell’atto normativo di attuazione della Direttiva”(Cass. ord. n. 2294 del 16/02/2012; Cass. 8399/2014; Cass. 28433/2018). Nella fattispecie in esame, tuttavia, la sentenza impugnata non afferma che lo straniero, tornato in patria, deve trasferirsi in zona diversa da quella di origine ((OMISSIS)) ma, al contrario, che proprio nella zona di origine del ricorrente – (OMISSIS) – non sussistono situazioni di violenza e pericolo in caso di rimpatrio, sicchè non ricorre la violazione di legge di cui trattasi, nè sussiste contrasto con i principi di diritto affermati da questa Corte e sopra richiamati.

6. La censura circa la valutazione della situazione del Paese di origine ((OMISSIS)- sud (OMISSIS)) è fondata nei limiti di seguito precisati.

6.1. Secondo l’orientamento di questa Corte cui il Collegio intende dare continuità, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale o, deve aggiungersi, nel fatto che le ragioni di fuga siano meramente economiche, come nella specie, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Cass. n. 14283/2019). Inoltre nei giudizi di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la verifica delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 28990/2018).

6.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, quanto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), citato, non ha indicato le fonti di conoscenza, ma si è limitata ad affermare che il (OMISSIS)- sud (OMISSIS) non risulta essere connotato da situazioni di confitto armato e violenza indiscriminata, senza nulla precisare circa la provenienza di quell’informazione.

La Corte territoriale, pertanto, non si è attenuta ai principi di diritto suesposti e la motivazione della sentenza impugnata non consente di individuare quali siano le precise fonti istituzionali di conoscenza su cui è fondato il percorso argomentativo che ha condotto alla statuizione di rigetto della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), citato, sicchè ricorre il vizio di violazione di legge denunciato, nei termini precisati.

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento nei sensi di cui si è detto, restando assorbita la censura sulla protezione umanitaria in quanto “minore”, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020

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