Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7996 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 21/03/2019), n.7996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’ACQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7729 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

Nord Food s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso,

dagli Avv.ti Gianni Marongiu, Andrea Bodrito e Francesco D’Ayala

Valva, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli, n. 43,

presso lo studio di quest’ultimo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Nord s.p.a. (già Equitalia Sestri s.p.a);

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, n. 27/10/2012, depositata in data 6 agosto

2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo.

Fatto

RILEVATO

che:

1) la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello proposto da Nord Food s.r.l. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso della società avverso la cartella esattoriale con la quale, previa iscrizione a ruolo, le era stato richiesto il pagamento dell’importo di cui ad un avviso di rettifica notificatole dall’Agenzia delle Dogane, separatamente impugnato;

2) il giudice d’appello ha ritenuto che: era legittima l’iscrizione a ruolo dell’intero importo derivante dall’avviso di rettifica, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 244 del Reg. Cee n. 2913/1992, la contestazione della rettifica dell’accertamento comportava l’immediata esecutività dell’atto; era irrilevante, sotto questo profilo, la circostanza che la pronuncia del giudice di primo grado, di annullamento dell’avviso, fosse stata confermata del giudice di appello; la competenza del concessionario della riscossione, in base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, era stata correttamente individuata sulla base del domicilio fiscale della società;

3) avverso la sentenza, depositata il 6 agosto 2012, Nord Food ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle dogane con controricorso illustrato da memoria; Equitalia Nord s.p.a. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione dell’art. 244 del Reg. Cee e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, per avere la CTR ritenuto che la disciplina della riscossione frazionata in pendenza del processo non è applicabile quando la pretesa impositiva riguarda la materia doganale;

1.1) il motivo non merita accoglimento;

1.2) parte ricorrente, nell’invocare l’applicazione della previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, fa riferimento alla circostanza che la cartella di pagamento le è stata notificata dopo il deposito, in data 11 ottobre 2007, della sentenza di primo grado emessa nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento presupposto;

tale profilo, tuttavia, è irrilevante ai fini della definizione della presente controversia, dovendosi invece fare riferimento al momento in cui l’iscrizione a ruolo è stata operata;

sul punto, questa Corte (Cass. civ., n. 20669/2014; conf, Cass. civ., 9 agosto 2007 n. 17562; Cass. civ., 21 dicembre 2007 n. 27002) ha precisato che la disciplina della riscossione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992 rimane circoscritta alla fase “post decisum” e non può dunque trovare applicazione nella fase anteriore ed anche in pendenza del giudizio di primo grado;

in particolare, in tema di riscossione di dazi e diritti doganali, è stato affermato che qualora il contribuente abbia impugnato l’avviso di rettifica e non sia ancora intervenuta la decisione di primo grado, non è precluso all’Amministrazione finanziaria iscrivere a ruolo gli interi importi dovuti, in quanto, da un lato, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 68, nel prevedere una diversa modulazione dell’ammontare del tributo dovuto in relazione alla progressione dei gradi di giudizio, trova applicazione nella fase “post decisum” e non in quella “ante decisum”, mentre, dall’altro, non vi è, in materia doganale, una norma analoga al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1, che, per la riscossione delle imposte dirette sui redditi, limita, a seguito dell’impugnativa, l’importo iscrivibile a ruolo a quello pertinente alla “fase amministrativa” del procedimento, ossia dalla notifica dell’atto impositivo sino alla decisione in primo grado, tanto più che una limitazione dell’iscrizione a ruolo dell’importo accertato anteriormente alla decisione giurisdizionale, si porrebbe in contrasto con l’art. 244 del codice doganale comunitario. (Cass. n. 20669/014).

nella specie la ricorrente non ha indicato in quale data l’iscrizione a ruolo sia avvenuta, sicchè il motivo risulta inammissibile per difetto di specificità;

va peraltro rilevato che non solo non risulta contestato l’assunto dell’Agenzia, secondo cui il tributo è stato iscritto a ruolo il 24 maggio 2007, ma che appare evidente come il caso in esame sia estraneo alla disciplina del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, atteso che, contrariamente a quanto dedotto dalla contribuente, l’iscrizione non può essere avvenuta in seguito all’emissione della sentenza di primo grado, per la semplice ragione che la stessa aveva annullato l’atto presupposto;

2) con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 4, per avere la CTR ritenuto legittimata ad emettere la cartella la Società Riscossione Tributi Lucca & Cremona s.p.a. (ora Equitalia Nord s.p.a.), nonostante la pretesa impositiva nascesse da accertamenti compiuti dalla Dogana di Genova;

2.1) il motivo è infondato, atteso che Nord Food, all’epoca della notifica, aveva sede in Cremona;

questa Corte, in materia di competenza territoriale del concessionario della riscossione all’emissione della cartella di pagamento, ha infatti precisato che la competenza territoriale dell’Ufficio finanziario è individuata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. La disposizione prevede che la competenza spetta all’Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata (Cass. civ., n. 20669/2014, conf. Cass. civ., n. 5358 del 2006, Cass. sez. 5, n. 11170 del 2013);

in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;

si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessive Euro 7.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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