Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7996 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7996 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 28496-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ZELLI JACOBUZI PIETRO elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DONATELLO 71, presso lo studio dell’Avvocato PIERPAOLO
BAGNASCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato
RAFFAELLA SONZOGNI, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– con troricorrente

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 1985/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il
14/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei
confronti di Pietro Jacobuzi Zelli per la cassazione della sentenza,
indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, confermando la decisione di primo grado, ha accolto la
domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente, con
riferimento alle ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme
corrisposte, all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, quale
incentivo all’esodo; domanda basata sul contrasto —accertato con
sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.2005, in causa C207/04- tra la Direttiva Comunitaria 76/207 CE e la disposizione
dettata dall’art.19, comma 4 bis, TUIR.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale “solo dalla pronuncia
del 16.1.2008 il contribuente italiano ha avuto la concreta e
giuridicamente praticabile possibilità di far valere il proprio diritto al
rimborso e il principio della stabilità delle decisioni amministrative
assunte è cedevole rispetto a quello di potere far valere in giudizio
diritti ed interessi legittimi.Diritto sorto, per così dire, solo a seguito
dell’ordinanza della CGUE”.
Il contribuente resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. veniva fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.
Considerato in diritto
Ric. 2014 n. 28496 sez. MT – ud. 25-11-2015
-2-

Ritenuto in fatto

1.Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e la
falsa applicazione dell’art.38 d.p.r. n.602/73, e dell’art.21 d.lgs.
n.546/1992 in relazione all’art.360, I comma, n.3 c.p.c., laddove la
C.T.R. ha affermato che, anteriormente alla pronuncia della Corte di
Giustizia, il contribuente non avrebbe potuto esercitare il proprio

configurarsi alcuna inerzia colpevole.
2.11 ricorso è fondato. La questione di diritto proposta dalla
presente controversia è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte
con la sentenza n.13676/14, che ha affermato il principio che nel caso
in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto
comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione
europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria
(per le imposte sui redditi l’art.38 d.p.r. n.602/1973) per l’esercizio del
diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza,
decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella,
successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la
contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario, atteso che
l’efficacia retroattiva di detta pronuncia —come quella che assiste la
declaratoria di illegittimità costituzionale- incontra il limite dei rapporti
esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o di
decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della
certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.
3. Né, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del
diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia
dell’Unione, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il
versamento o venne operata la ritenuta sono invocabili i principi
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling”
dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni
Ric. 2014 n. 284% sez. MT – ud. 25-11-2015
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diritto e che, peraltro, in capo allo stesso non avrebbe potuto

giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che
resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo
indeterminato dei relativi rapporti.
4.La sentenza impugnata , che si e discostata da tali principi, va,
pertanto, cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto

rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
5.La novità della soluzione giurisprudenziale induce a
compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito ed a
dichiarare irripetibili quelle del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo
proposto dal contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito
e dichiara irripetibili quelle del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2015.

la controversia può essere decisa, ex art.384 c.p.c., nel merito con il

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