Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7995 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 7995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7433/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1003/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 18/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di M.C. (che non resiste; notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata presso il domiciliatario in primo grado, essendo stata contribuente contumace in appello, cfr. S.U. 14916/2016), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1003/24/2014, depositata in data 10/06/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, per maggiori IRPEF ed addizionali regionali e comunali, a carico della contribuente, in ragione della quota (49%) di partecipazione nell’impresa familiare costituita con M.F., esposta in dichiarazione, per l’anno d’imposta 2007, ed in dipendenza della rettifica del reddito dell’impresa familiare contestata ai titolare ed oggetto accertamento definito con adesione, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nei respingere li gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che “fatta salva la limitata imputazione ai collaboratori familiari nella sede della dichiarazione dei redditi, prodotta dall’imprenditore, ex art. 5 del T.U.I.R., il reddito d’impresa deve essere considerato come prodotto dal suo titolare, con la conseguenza che un eventuale accertamento di maggiori redditi d’impresa da parte dell’Amministrazione finanziaria deve essere imputato esclusivamente all’imprenditore e non ai collaboratori familiari”, non assimilabili a dei “contitolari del reddito prodotto dall’impresa” essendo la quota a loro attribuita da considerarsi alla stregua di “un reddito di puro lavoro, non assimilabile a quello d’impresa”, tanto che esso è escluso dall’ILOR.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, commi 1 e 4 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3.

2. La censura è fondata.

Questa Corte ha già chiarito (Cass. 21535/2007; conf. 10017/2009) che “le plusvalenze derivanti dalla cessione di un’azienda gestita in regime di impresa familiare, così come i redditi derivati dall’esercizio della stessa, vanno imputati ai singoli partecipanti a prescindere dalla loro effettiva percezione. Ne consegue che ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito del singolo partecipante all’impresa familiare, che risulti avere incassato i proventi della cessione d’azienda, occorre stabilire non già se questi abbia o meno fornito la prova di avere liquidato agli altri partecipanti la quota ad essi spettante, ma soltanto quale fosse la sua quota di partecipazione agli utili dell’impresa”.

Il suddetto principio di diritto, quanto all’IRPEF, ha trovato conferma nella pronuncia di questa Corte n. 17010/2013 (vedasi altresì Cass. 23170/2010 e Cass. 24924/2011), la quale ha soltanto escluso che i maggiori redditi accertati in capo ad un’impresa familiare potessero, nella fattispecie, essere imputati anche ai collaboratori, in difetto dei presupposti giuridici per la qualifica degli stessi come “collaboratori familiari” (essendo “indispensabile che ricorrano le condizioni previste dal medesimo art. 5 cit. e cioè la indicazione nominativa dei familiari partecipanti all’attività di impresa; quella relativa alle quote attribuite ai singoli familiari, nonchè l’attestazione nella dichiarazione annuale di ciascun partecipante di aver lavorato per l’impresa familiare, e ciò prima dell’accertamento stesso”).

La decisione della C.T.R. non è conforme al suddetto principio di diritto ed il giudice del rinvio dovrà verificare la ricorrenza dei suddetti presupposti di legge.

3.3. Per tutto quanto sopra esposto in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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